Intervista agli avvocati stabiesi Aldo Esposito e Ciro Santonicola, esperti di diritto scolastico, inventori della vertenza “ABILITAZIONE COMPARTO AFAM”, patrocinatori dei principali contenziosi scuola.

A cura di Roberto D’Auria (direttore della testata giornalistica on-line stabiachannel.it).

Gentili docenti, dedichiamo, in questo fine settimana, la rubrica informativa denominata “Spazio Scuola” alle iniziative giudiziarie dei noti legali stabiesi, Avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola.

Buongiorno avvocati. Il contenzioso scuola è in continua evoluzione. Come procedono i ricorsi AFAM? Registriamo notizie contrastanti, qua si vince, là si perde (Giudici dello stesso Tribunale che assumono posizioni diverse, identici magistrati che mutano orientamento).

Avv. Aldo Esposito. I nostri assistiti ben ricordano che tutto è nato dalla “sentenza apripista” emessa dal tribunale di Pavia, sezione lavoro, oggi inappellabile, che ha stabilito come “i diplomi AFAM vecchio ordinamento, al pari di quelli di maturità magistrale conseguiti entro l’A.S. 2001/02, sono da considerarsi titoli accademici di secondo livello, abilitanti all’insegnamento”.

In seguito, sono stati da noi aditi i tribunali del lavoro di tutta Italia e le risposte, in punto di diritto, hanno risentito e risentono, tuttora, dei differenti “orientamenti giudiziari” sulla ritenuta valenza abilitante o meno del titolo accademico di secondo livello.

Nessuno potrà negare, tuttavia, che lo studio Santonicola, primo in Italia, ha abilitato, a titolo definitivo e continua ad abilitare tantissimi ricorrenti Afam (conservatorio o belle arti), manifestando, da sempre, ampia disponibilità nell’appellare le pronunce di segno provvisoriamente negativo.

Com’è possibile che la stessa questione possa essere intesa in modo così diverso?

Avv. Ciro Santonicola. Nel sistema processuale italiano è stato espressamente riconosciuto alla Magistratura un potere di “autonoma interpretazione” della domanda giudiziaria. Allorché s’intenda contrastare quanto sentenziato in primo grado di giudizio, con l’appello sarà possibile ottenere un riesame totale della controversia definita in senso negativo per parte ricorrente.

Ecco come appellare: https://scuolalex.it/appello-afam-studio-santonicola/

 Non potrà, tuttavia, negare che questo fenomeno genera frustrazione e la percezione di un profondo sentimento di ingiustizia.

Avv. Aldo Esposito. Le assicuro che non è piacevole, nemmeno per i legali, imbattersi in “risposte giudiziarie” di così diverso tenore, a fronte di argomentazioni identiche. Tuttavia, posto che siamo tutti uguali davanti alla legge ma non dinanzi a coloro che sono tenuti ad interpretarla e ad applicarla, è nostro dovere puntare all’uniformità, da un lato ripresentando la questione, come afferma il collega Santonicola, dinanzi alle “giurisdizioni superiori”, dall’altro impostando nuove strategie processuali: parlando di AFAM, posso citare il ricorso specifico per le neo istituite classi di concorso dei licei musicali, in riferimento alle quali mai sono stati attivati percorsi abilitanti.

Ecco come accedere al ricorso “AFAM Licei Musicali”: https://scuolalex.it/ricorso-afam-con-nuova-strategia-processuale/

 Ed intanto, sempre sulla questione “abilitazione AFAM”, nella sede amministrativa, il Consiglio di Stato comincia a ribaltare le pronunce negative Tar, in merito alla richiesta di inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto. Una possibilità in più per il comparto?

Avv. Ciro Santonicola. Con tutta la prudenza del caso possiamo affermare che la questione relativa “alla ricavabilità della natura di titolo abilitante del diploma AFAM, conseguito secondo le norme del vecchio ordinamento sulla base dei commi 102 e segg. dell’articolo 1 della legge n. 228 del 2012”, risulta oggettivamente controvertibile, come riconosciuto dai giudicanti.

Ricordo il caso per noi più eclatante: il Tribunale di Como, dott.ssa Cao Barbara, con sentenza n. 266/2017, già in data 09/11/2017, ha dichiarato, in un solo colpo, a seguito delle nostre argomentazioni, come i titoli in possesso delle ricorrenti (docenti AFAM) fossero idonei non solo ai fini dell’inserimento nella II fascia delle graduatorie di Istituto, ma anche per la partecipazione alle procedure concorsuali di cui all’art. 17 co. 2 e 3 del D.Lgs 13.4.2017 n. 59 (concorso riservato ai docenti abilitati consistente nel semplice colloquio orale non selettivo) poiché in possesso del titolo abilitante fin dall’entrata in vigore della suddetta disposizione normativa. Grazie a questo risultato, siamo stati i primi in Italia ad aver consentito la partecipazione alla fase transitoria, concorso 2018, a beneficio di diversi ricorrenti AFAM che mai hanno conseguito un TFA o un titolo di didattica della musica, con pronuncia giudiziaria inappellabile.

 Avv. Aldo Esposito. Possiamo citare altri esempi di sentenze, tra le numerose in nostro possesso, anche inappellabili:

  • Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Erminia Catapano, in riferimento ad identica vertenza, con sentenza emessa in data 31.05.2017 (in tempo utile per consentire la partecipazione al concorso “riservato ai docenti abilitati”), ha così statuito: “Così come per il diploma magistrale acquisito entro l’anno scolastico 2001/2002, il diploma di conservatorio (A.F.A.M.) conseguito secondo il previgente ordinamento, cui è attribuita ex lege (cfr disposizioni di legge sopra riportate) l’idoneità all’esercizio della professione di docente, consente di insegnare come supplente e, allo stesso tempo, di partecipare ai concorsi indetti per la stabile copertura dei posti vacanti (immissioni in ruolo), potendosi accedere al posto ‘stabile’ solo per concorso pubblico abilitante (abilitazione in senso proprio), come sancito dalla legge per tutto il personale scolastico pubblico ( art. 399 d.lgs 297/1994). Solo per completezza argomentativa, va segnalato che la normativa europea e segnatamente la direttiva 2005/36/ CE, recepita da d.lgs 206/2007, rimette agli Stati membri la facoltà di subordinare l’esercizio di una determinata professione al possesso di specifiche qualifiche professionali.  In definitiva a parità di valore abilitante al fine dell’insegnamento con contratto a tempo determinato e per la partecipazione ai concorsi per cui è richiesto il titolo di studio abilitante, non vi è ragione per escludere dalla seconda fascia delle graduatorie di istituto i ricorrenti che, da quanto risulta agli atti, hanno conseguito il diploma al conservatorio secondo il vecchio ordinamento e il diploma di scuola secondaria superiore e pertanto alla luce del quadro normativo di riferimento, in sintesi ripercorso, sono titolari di un titolo equipollente all’abilitazione all’insegnamento”.
  • Parimenti il Giudice del lavoro di Benevento, dott.ssa Adriana Mari, nella causa civile Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “riconoscimento dell’abilitazione in favore dei diplomati AFAM ante riforma”, in data 01.03.2017 (sempre in tempo utile per la partecipazione al concorso), ha sentenziato: “Quanto al merito, è pacifico che per l’accesso alla seconda fascia il docente non inserito nelle graduatorie ad esaurimento debba essere in possesso, come statuito dall’art. 2, lettera b) del DM 353 del 2014 oltre che del titolo di studio, dell’abilitazione o di specifica idoneità all’insegnamento ovvero in possesso di una serie di titoli elencati (lettera b del DM citato). La legge n.508/99 ha istituito il comparto AFAM e, in relazione alla validità dei diplomi all’art. 4, così  come modificato dalla L. n.268/02, ha stabilito che:  “ 1. i  diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all’articolo 1, in base all’ordinamento previgente al momento dell’entrata in vigore della presente legge, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, mantengono la loro validità  ai fini dell’accesso all’insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle scuole di specializzazione. 2. Fino all’entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, i diplomi conseguiti al termine dei corsi di didattica della musica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, hanno valore abilitante per l’insegnamento dell’educazione musicale nella scuola e costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, purché  il titolare sia in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di conservatorio”. Invero la legge 24.12.2012 n. 228., all’art. 1 comma 102 prevede: “102. Al fine di valorizzare il sistema dell’alta formazione artistica e musicale e favorire la crescita del Paese e al fine esclusivo dell’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è  prescritto il possesso, i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle università appartenenti alla classe L-3 dei corsi di laurea nelle discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 6 luglio 2007” ed ancora l’art. 1, comma 107 “I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell’entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo…(..)..”.  Il comma 107 bis, inserito dall’articolo 1, comma 10-ter del  L.30 dicembre 2015, n.210, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio  2016, art 21, infine  ha stabilito che: “ All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 107 e’ inserito il seguente: “107-bis. Il termine ultimo di validità  ai fini dell’equipollenza, di cui al comma 107, dei diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 è  prorogato al 31 dicembre 2017”. Pertanto da tale disposizione normativa emerge che il diploma vecchio ordinamento conseguito prima dell’entrata in vigore della legge del 24.12.2012 n. 228 è equipollente ai cosiddetti diplomi accademici di secondo livello.  Pertanto analizzando il DM n. 353/2014 art. 2, lettera b), lettera 4) prevede per l’inserimento nella seconda fascia tra l’altro: “diploma rilasciato per la frequenza dei corsi biennali di II livello presso i conservatori di Musica e gli Istituti Musicali pareggiati finalizzati alla formazione dei docenti delle classi 31/A e 32/A e di strumento musicale di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca del 28.9.20117 n. 137”. Dunque il DM citato considera titolo abilitante la frequenza dei corsi biennali di II livello cui per legge è equiparato il conseguimento del diploma vecchio ordinamento (congiuntamente al possesso di un diploma in scuola secondaria).  Come detto l’art. 1, comma 107 ha equiparato  il diploma AFAM  vecchio ordinamento  (ante 1999) ai diplomi accademici  di secondo livello. E’ pertanto irragionevole la scelta ministeriale di ritenere quale titolo equipollente  all’abilitazione all’insegnamento quello di maturità magistrale conseguito entro i1 2002 e non anche quello rilasciato ante 1999 dalle istituzioni di alta formazione  artistica, musicale e coreutica  (cfr. Tribunale Pavia del 14.9.2015, Studio Santonicola).
  • Ed ancora il Tribunale di Salerno, con sentenza passata recante n. 246/17, emessa dalla dott.ssa IPPOLITA LAUDATI in data 26.01.2017, addiveniva alle medesime conclusioni, ulteriormente corroborate dal Giudice del Tribunale di Vallo Della Lucania, dott.ssa Gambardella.

Parlando di concorso 2018, quello riservato “ai soli docenti abilitati all’insegnamento entro il 31 maggio 2017” dalla cui partecipazione sono stati esclusi tantissimi insegnanti, il suo collega mi ha dato l’assist mentale per la prossima domanda. Può comunicarci novità sul contenzioso in atto? Sappiamo che le vostre udienze al Tar si sono tenute in data 26 giugno 2018.

Avv. Ciro Santonicola. Stiamo attendendo gli esiti, imminenti ma non ancora noti, nella consapevolezza che, trattandosi di filoni giudiziari di diversa natura, ci aspettiamo, ancora una volta, risposte giudiziarie differenti. Laddove necessario, senza esitazione alcuna, proporremo da subito gli appelli in Consiglio di Stato, argomentando sulla base della giurisprudenza favorevole in nostro possesso, insistendo, laddove le tempistiche dovessero risultare maggiormente dilatate, per la concessione delle “sessioni suppletive di colloquio orale non selettivo”, citando i primi accoglimenti provenienti dal Consiglio di Stato e di tenore opposto rispetto alle prime pronunce TAR.

A questo punto, sarà utile allegare il link audio del collega Aldo Esposito, pienamente esaustivo nel descrivere quanto avvenuto in udienza, nella data 26 giugno 2018, al cospetto del TAR LAZIO SEZIONE III BIS: https://www.youtube.com/watch?v=rlOB4dE3OAo&t=21s

Molta è la stima riposta nelle vostre persone, dai “docenti precari con 3 anni di servizio (180 per 3)”. Finalmente sembra che il Governo voglia proporre un intervento in loro favore, al fine di stabilizzarli, probabilmente anche in ragione delle numerose iniziative giudiziarie da voi intraprese, a loro tutela, sfociate, in alcuni casi, in cospicui risarcimenti: pensiamo, ad esempio, al “ricorso scatti stipendiali” del quale siete pionieri. Potete riepilogarci, a questo punto, lo stato del contenzioso 180 per 3?

Avv. Aldo Esposito

Sono certamente onorato per le manifestazioni di apprezzamento. Non faccio altro che applicare quanto gli studi classici, per me molto più duri di quelli universitari, hanno impresso nella mia mente,: la cultura del sacrificio, unita alla voglia di scardinare le resistenze ministeriali, nell’intento di riscattare la condizione del personale scuola, da troppi anni mortificata.

A tutela dei docenti con servizio 180 per 3 abbiamo avviato, per migliaia di ricorrenti, un’azione giudiziaria che punta al riconoscimento dell’”abilitazione conseguita sul campo”. Attendiamo definizione nel merito al Tar del Lazio.

E’ stata, altresì, intrapresa analoga azione per la partecipazione al concorso 2018, al momento riservato ai soli docenti abilitati entro il 31 Maggio 2017.

Abbiamo, ancora, incardinato un’azione diretta in sede europea (procedura d’infrazione al cospetto della Commissione Europea) per lamentare il “danno da precariato”, al fine di ottenere un intervento diretto del legislatore europeo in merito alla questione “esperienza uguale abilitazione”. Le adesioni a quest’ultimo ricorso sono ancora aperte.

Ecco il link: https://scuolalex.it/azione-in-europa-abilitazione-specializzazione-docenti-con-tre-anni-di-servizio/

Avv. Ciro Santonicola 

Non omettiamo di citare, sempre a beneficio dei docenti con 3 anni di servizio, il ricorso “scatti stipendiali” (in questo specifico caso, riferito a coloro che abbiano stipulato contratti presso istituzioni scolastiche statali), per i docenti precari e di ruolo che vogliano ottenere, da subito, gli emolumenti economici. Costoro, in pratica, potranno rivendicare la corresponsione degli “aumenti stipendiali” dovuti in ragione dei reiterati contratti a termine (in alcuni casi parliamo di insegnanti precari da dieci anni) che mai hanno visto accrescere gli importi mensili.

Per info: https://scuolalex.it/ricorso-recupero-scatti-anni-di-servizio-per-docenti-con-almeno-tre-annualita-da-precari/

Vi ringrazio avvocati, come sempre dimostrate grande concretezza, senza utilizzare il giuridichese, poco chiaro per i non addetti ai lavori. Possiamo concludere chiedendo qual è il motto che accompagna la vita professionale dell’avvocato Ciro Santonicola?

Soltanto chi desiste è sconfitto. Tutti gli altri possono dirsi vittoriosi.

E quello dell’avvocato Aldo Esposito?

 Se un sacrificio è per noi tristezza, non gioia……non facciamolo, non ne siamo degni.

Per info sulle iniziative giudiziarie far riferimento al sito scuolalex.it