VITTORIA PRESSO LA SEZIONE LAVORO DEL TRIBUNALE DI PARMA, PER I LEGALI ALDO ESPOSITO E CIRO SANTONICOLA.
Gentili docenti,
Il tribunale del lavoro di Parma, Giudice dott.ssa Elena Orlandi, ha dichiarato con sentenza n. 130/2018, in data 13.06.2018 ed alle h. 13,20 (terminata la camera di consiglio), il diritto di altri due ricorrenti (docenti AFAM che mai hanno intrapreso T.F.A., P.A.S. o percorsi assimilati) in possesso del diploma di maturità congiunto al diploma accademico rilasciato dalle “Istituzioni di alta cultura” rientranti nell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, ad essere inseriti nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto, valide per il triennio 2017/2020, per le classi di concorso musicali interessate.
Per moltissime Magistrature del lavoro continua ad essere pienamente condivisibile la seguente argomentazione: “Posto che il diploma Afam è equipollente ai diplomi di II livello in virtù dell’art. 1 c. 107, l. 228/2012, non appare razionalmente comprensibile la scelta ministeriale di attribuire valore abilitante, come titolo equipollente, al solo diploma di maturità magistrale conseguito entro l’A.S. 2001/2002 e non anche quello rilasciato dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, derivando dalla mancata inclusione di quest’ulteriore titolo, pur parificato a diplomi di II livello e quindi teoricamente idoneo, un’irragionevole diversificazione degli aspiranti posti in III fascia, muniti di diploma Afam (v. ampia giurisprudenza di merito sul punto, ex multis, Trib. Pavia del 14.9.2015; Trib. Benevento del 23.1.2015, Trib. Salerno del 26.1.2017).”.
RIBADIAMO, A TUTTI I DOCENTI AFAM, LA CONCRETA POSSIBILITÀ, IN APPELLO, DI PUNTARE A RIBALTARE QUEGLI ESITI, PROVVISORIAMENTE NEGATIVI, MATURATI IN ALCUNI FORI GIUDIZIARI AL COSPETTO DELLE MAGISTRATURE DEL LAVORO.
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- A058, TECNICA DELLA DANZA CONTEMPORANEA;
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I legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola