Quesito/Consulenza Informativa
Gentili Avvocati Esposito e Santonicola,
In qualità di docente precario, ho presentato domanda di inserimento nelle GPS, dichiarando di aver assolto gli obblighi di leva militare. Tuttavia, l’Ufficio Scolastico Regionale/A.T.P. di riferimento non ha considerato i 12 punti, da me rivendicati, per la valutazione del servizio militare, prestato successivamente al conseguimento del titolo di accesso all’insegnamento.
Mi interesserebbe conoscere come si stanno evolvendo le più recenti pronunce giudiziarie relative all’Ordinanza Ministeriale (di ultimo aggiornamento delle G.P.S.) e alle specifiche graduatorie, impugnate per non aver riconosciuto, ai fini di una migliore collocazione, il “consistente punteggio derivante dal servizio militare”. Potreste informarmi in merito alle iniziative legali che avete intrapreso su questa problematica?
Studio legale Esposito Santonicola
Gentile Docente, possiamo rappresentarle che il Consiglio di Stato, con una pronuncia di fine anno, ha annullato gli atti ministeriali, nell’interesse dell’insegnante, nella parte in cui non riconoscevano il punteggio per il servizio militare “prestato non in costanza di nomina, ma dopo il conseguimento del titolo valido per l’accesso alla docenza”.
La sentenza, emessa dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Settima Sezione presieduta dal giudice Dr. Roberto Chieppa), è stata formulata tenendo conto delle seguenti basi:
- Articolo 485 del decreto legislativo n. 297/1994 (Testo Unico Scolastico) e articolo 2050 del d.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare), che stabiliscono la valutazione del servizio militare nei concorsi pubblici.
- Giurisprudenza della Corte di Cassazione, laddove ha interpretato l’articolo 2050 del d.lgs. n. 66/2010 nel senso che il servizio militare obbligatorio è valutabile, ai fini concorsuali, “anche se non prestato in costanza di nomina”.
- Principio costituzionale di salvaguardia dello status lavorativo del cittadino (articolo 52 della Costituzione), che implica come il servizio militare obbligatorio non debba pregiudicare la posizione lavorativa del cittadino.
In definitiva, il Consiglio di Stato ha nuovamente stabilito che il servizio militare obbligatorio prestato dal personale docente – anche non in costanza di nomina, ma dopo il conseguimento del titolo valido per l’accesso all’insegnamento – deve essere riconosciuto e convertito nei 12 punti, ai fini dell’inserimento nelle GPS (dal momento che tale servizio non deve pregiudicare la posizione lavorativa del cittadino e deve essere valutato ai fini concorsuali).
Per quanto riguarda le azioni legali avviate dallo Studio Esposito Santonicola, sono attivi, sulla home page del sito, i seguenti ricorsi amministrativi:
- Per i docenti: RICORSO AGGIORNAMENTO G.P.S. “12 PUNTI” PER SERVIZIO MILITARE NON IN COSTANZA DI NOMINA. Di seguito il link: https://scuolalex.it/ricorso-aggiornamento-g-p-s-12-punti-per-servizio-militare-non-in-costanza-di-nomina/
- Per gli A.T.A.: RICORSO TERZA FASCIA ATA “6 PUNTI” PER SERVIZIO MILITARE NON IN COSTANZA DI NOMINA. Di seguito il link: https://scuolalex.it/ricorso-terza-fascia-ata-6-punti-per-servizio-militare-non-in-costanza-di-nomina/
Per informazioni e tutele legali individuali, a beneficio dei docenti e degli Ata “con servizio militare (leva obbligatoria o servizio equivalente) maturato dopo il conseguimento del titolo di studio per l’accesso all’insegnamento o al profilo professionale d’interesse”, è possibile inviare un messaggio scritto o audio, via WhatsApp, al numero 3661828489, per ricevere una risposta vocale diretta dal legale.
Per chiamate al numero fisso dello Studio Legale Esposito Santonicola, 08119189944, siamo disponibili nei seguenti orari:
- Dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 19:30, ogni lunedì, mercoledì e venerdì.
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