Quesito/Consulenza Informativa
Gentili Avvocati Esposito e Santonicola,
Sono un docente precario storico, avendo lavorato con contratti a tempo determinato “per più di 36 mesi” presso lo stesso istituto scolastico, coprendo posti vacanti.
Non ritenete illegittima l’apposizione del termine ai contratti stipulati, dopo il terzo contratto annuale, con il Ministero dell’Istruzione e del Merito? Non sarebbero violati i principi di diritto comunitario, che prevedono limiti all’utilizzo dei contratti a termine per evitare gli abusi? Potrei essere risarcito attraverso le vie legali?
Studio legale Esposito Santonicola
Gentile docente,
Per analizzare accuratamente la situazione lavorativa, sarebbe necessario esaminare i suoi contratti.
Dalle informazioni fornite, sembra emergere che la sua condizione possa configurare un utilizzo abusivo dei contratti a tempo determinato da parte dell’amministrazione scolastica.
La reiterazione dei contratti a termine per una durata complessiva superiore a trentasei mesi, anche non continuativi, su posti vacanti, potrebbe effettivamente violare i principi di diritto comunitario, in particolare la clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, che mira a prevenire l’abuso nell’utilizzo dei contratti a termine.
Diversi Giudici del Lavoro, in linea con la normativa europea, hanno riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per i lavoratori che si trovano in situazioni analoghe alla vostra. In particolare, in casi di abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato, il Ministero ha dovuto risarcire il danno, liquidato “in una misura compresa tra le 2,5 e le 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto”.
I principi di diritto affermati dalla Cassazione, nella sentenza n. 22552 del 2016, in tema di reiterazione dei contratti a tempo determinato del personale scolastico, stabiliscono che:
➢ Costituisce abusiva reiterazione quella relativa a contratti a tempo determinato per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, a condizione che essi abbiano avuto una durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi;
➢ Per l’ipotesi di illegittima reiterazione dei contratti a termine del personale docente, verificatasi prima dell’entrata in vigore della L. 107/2015, costituisce misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica e idonea a sanzionare l’abuso – e a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione Europea – la misura della ‘stabilizzazione’, prevista da detta legge attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell’organico di diritto, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego;
➢ In conformità con i principi affermati dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza 5072/2016, l’eventuale assunzione a tempo indeterminato non escluderebbe la proponibilità della domanda di risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli eliminati dall’immissione in ruolo;
➢ Al personale che non sia stato stabilizzato e che non abbia alcuna certezza di stabilizzazione va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati dalla citata sentenza delle Sezioni Unite.
Applicando questi principi al suo caso:
– La reiterazione dei rapporti con termine al 31 agosto, protratta per oltre un triennio, laddove non sia stata prevista alcuna concreta e reiterata misura di ‘stabilizzazione’, senza la certezza di fruire, in tempi ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, determina l’abuso;
– Il dipendente potrebbe ancora versare nello status di precario. Ad ogni modo, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 15353/20, Cass. 14815/21, Cass. 15240/21), l’eventuale immissione in ruolo costituirebbe misura idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell’illecito, a condizione che essa avvenga nei ruoli dell’ente che ha commesso l’abuso e che si ponga in rapporto di diretta derivazione causale con esso, non essendo sufficiente che l’assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, bensì occorrendo che sia stata da essa determinata. Infatti, l’assunzione all’esito di un pubblico concorso “effettivamente selettivo” – indipendentemente dalla nomenclatura “concorso ordinario e/o straordinario” – rappresenterebbe l’effetto del superamento, per merito, della selezione, e non si porrebbe in relazione immediata e diretta con l’abuso.
– La posizione di chi ha sottoscritto contratti (supplenze annuali su posti vacanti in organico) presso la medesima parte datoriale, con abusiva reiterazione a partire dal raggiungimento/superamento delle 36 mensilità, risulterebbe ancor più rafforzata;
– La misura del risarcimento potrebbe essere determinata dal Giudice, nell’ambito degli estremi previsti dalla legge, di 2,5 e 12 mensilità, secondo equità (ergo, secondo il suo prudente apprezzamento), un criterio risarcitorio che può essere applicato in determinate circostanze, come indicato dall’articolo 2056 del Codice Civile. Tale misura dovrebbe tenere conto del fatto che la reiterazione dei contratti a termine si è svolta per un periodo ben superiore a 36 mesi. L’importo del risarcimento potrebbe essere aumentato in presenza di una significativa anzianità professionale accumulata nelle condizioni di precariato (ad esempio in caso di più di 10 anni di servizio statale).
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