“Aggiornamento G.P.S.” per il biennio scolastico 2024-2026. Ricorso amministrativo per l’attribuzione di 12 punti – Anno di servizio militare di leva “non prestato in costanza di nomina”.

Ricorso archiviato

Proposta di tutela legale per il personale DOCENTE, presso la sede giudiziaria amministrativa.

A chi è rivolto il ricorso?

Il ricorso è rivolto al personale aspirante all’inserimento o alla conferma nelle nuove graduatorie provinciali per le supplenze, che ha prestato servizio militare dopo aver conseguito il titolo valido per l’accesso alle graduatorie (diploma o laurea idonei all’insegnamento), in un periodo nel quale non aveva ricevuto alcuna nomina scolastica.

In pratica, durante il servizio militare, l’interessato non aveva firmato alcun contratto di lavoro come personale docente.

Requisito necessario per la partecipazione.

L’interessato deve aver adempiuto agli obblighi di leva, avendo prestato il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, dopo il conseguimento del titolo valido per l’accesso alle graduatorie di docenza (G.P.S.).

BREVE PREMESSA

È previsto l’aggiornamento delle Graduatorie provinciali dei supplenti, per il biennio 2024/26.

Il posizionamento in queste graduatorie dipenderà dal punteggio accumulato, derivante dai titoli e servizi maturati.

Numerosi insegnanti, che richiederanno l’inserimento o la conferma nelle nuove graduatorie per le rispettive classi concorsuali, hanno svolto il servizio militare di leva (o servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva) in un periodo in cui non avevano ricevuto alcuna nomina.

Questo servizio, non svolto mentre erano nominati, non è riconosciuto dal Ministero in termini di punteggio.

Di fronte a questa mancata valutazione “di ben punti 12”, i legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola propongono un ricorso amministrativo.

Fondamento Giuridico del Ricorso.

Si illustra, di seguito, ciò che ha sancito la più recente ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, del 29/03/2024 (numero di raccolta generale 8586/2024).

Dalla lettura della stessa è possibile ricavare i seguenti principi di diritto:

L’art. 485, comma 7, del D.Lgs. n. 297/1994 (Testo Unico Scolastico) prevede che il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti, ai fini della carriera;

-L’art. 2050 del D.Lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare) sancisce che i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate, sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono ai servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (comma 1). Tali periodi sono valutati anche se prestati in pendenza di rapporto di impiego (comma 2);

-Le suddette norme vanno lette in modo coordinato e non in contrapposizione tra loro: l’art. 2050, comma 2 (Codice dell’ordinamento militare) – che recita “Ai fini dell’ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro” – costituisce una specificazione del comma 1 – che recita: “I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate, sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” – e non ne limita la portata;

-L’art. 2050 (Codice dell’ordinamento militare) si applica anche alle graduatorie … del personale docente, che pur non essendo qualificabili come concorsi in senso stretto, costituiscono pur sempre selezioni lato sensu concorsuali, a cui l’Amministrazione attinge per procedere alle nomine;

-I Decreti Ministeriali regolanti gli aggiornamenti delle graduatorie dei docenti, in quanto fonti secondarie, non possono “derogare in peius” a fonti di rango legislativo come gli artt. 485 D.Lgs. 297/1994 (Testo Unico Scolastico) e 2050 D.Lgs. 66/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare);

-Il sistema generale va coordinato con quello scolastico, in base al principio per cui il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile sono sempre valutabili ai fini della carriera (art. 485 Testo Unico), dell’accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, Codice dell’Ordinamento Militare) e anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 che non limita la portata del comma 1).

Se ne deduce che il servizio militare “non svolto in costanza di nomina” – maturato dopo il conseguimento del titolo di studio (diploma o laurea) necessario per l’accesso all’insegnamento – deve comunque essere valutato “sia ai fini della carriera che dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie finalizzate alle supplenze”.

OBIETTIVO: Ottenere “12 punti” per il servizio militare svolto fuori dalla nomina, ai fini delle supplenze.

DOVE SARÀ PRESENTATO IL RICORSO?

Il ricorso sarà presentato dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale.

Costo del Ricorso “GPS Punti 12 Servizio Militare di Leva – Non Prestato in Costanza di Nomina”:

Il costo ammonta a €100,00 (cento euro).

Estremi per il Pagamento:

Intestazione: Avv. Ciro Santonicola

IBAN: IT10V0306940213100000002662

Causale: Ricorso GPS Militare Punti 12, Nome, Cognome, C.F.

Importo: Euro 100,00

Nella causale del bonifico, indicare il nominativo del ricorrente (non di persona delegata per il pagamento).

Documentazione Necessaria per il Ricorso:

  1. Procura alle liti: Compilata in ogni parte, datata e firmata.
  2. Modulo Privacy: Autorizzazione al trattamento dei dati personali.
  3. Autocertificazione: Relativa alla condizione soggettiva del ricorrente, con specifica del titolo di studio e dettagli sul servizio militare svolto “non in costanza di nomina”.
  4. Diffida: Rivendicazione affinché il periodo del servizio militare di leva (o equivalente) sia valutato in termini di punti 12. Conservare copia della missiva d’invio e della ricevuta di ritorno o attestazione di consegna PEC. Inviare all’ambito territoriale provinciale/Ministero dell’Istruzione e del Merito. Le ricevute possono essere inoltrate successivamente via email a: segreteriasantonicola@scuolalex.com (Oggetto: Nome, Cognome, DIFFIDA GPS SERVIZIO MILITARE).
  5. Titolo Accademico: Copia del titolo valido per l’inserimento nelle G.P.S. docenti, con certificazione sul conseguimento dei 24 CFU (CFA) se disponibile;
  6. Certificato di Servizio Militare: Comprovante la prestazione del servizio militare di leva (o equivalente) non in costanza di nomina;
  7. Documenti Personali: Copia del documento d’identità e del codice fiscale.

La suindicata documentazione, debitamente compilata, andrà prima allegata, in formato PDF, all’indirizzo email: segreteriasantonicola@scuolalex.com, OGGETTO: “RICORSO GPS MILITARE PUNTI 12, NOME COGNOME E CODICE FISCALE DEL RICORRENTE”, successivamente spedita, in un plico sigillato, con raccomandata postale (con ricevuta di ritorno) al seguente indirizzo: Avvocati Ciro Santonicola e Aldo Esposito, Via Amato 7 – 80053 – Castellammare di Stabia (NA). NB: Sulla parte esterna del plico sarà utile scrivere “RICORSO GPS MILITARE”.

PRECISAZIONI:

  • L’adesione al ricorso non comporta l’obbligo di iscrizione a un’associazione o sindacato.
  • Potranno partecipare alla presente iniziativa anche coloro che risultino soccombenti in un precedente giudizio, iscritto presso la Magistratura del Lavoro.
  • Al fine di richiedere ulteriori informazioni, per ricevere risposta vocale diretta del legale, si prega di inviare un messaggio scritto o un audio via WhatsApp al numero 3661828489 (no telefonate).
  • Questo studio declina ogni responsabilità in merito all’eventuale mancato inserimento nel ricorso, qualora la documentazione non dovesse giungere via e-mail o a mezzo plico cartaceo, o nel caso in cui non siano rispettate le procedure previste nella presente informativa, riservandosi il diritto di accettare i vostri mandati.
  • Ulteriori istruzioni o strategie processuali saranno comunicate dal legale via e-mail.

Si ricorda, infine, che per chiamate al numero fisso dello Studio Legale Esposito Santonicola, 08119189944, siamo disponibili nei seguenti orari:

  • Dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 19:30, ogni lunedì, mercoledì e venerdì.
  • Dalle 10:00 alle 12:30, ogni martedì e giovedì.

Queste istruzioni operative ed i moduli da utilizzare sono riportati nel file allegato.

Questa immagine ha l'attributo alt vuoto; il nome del file è download-150x150.jpg