“Terza Fascia ATA” per il triennio scolastico 2024-2027. Ricorso amministrativo per l’attribuzione di 6 punti – Anno di servizio militare di leva “non prestato in costanza di nomina”.

ADESIONI ATTIVE

Proposta di tutela legale per il personale ATA, presso la sede giudiziaria amministrativa.

A chi è rivolto il ricorso?

Il ricorso è rivolto al personale aspirante all’inserimento o alla conferma nelle nuove graduatorie “III Fascia A.T.A.”, che ha prestato servizio militare dopo aver conseguito il titolo valido per l’accesso alle graduatorie A.T.A., in un periodo nel quale non aveva ricevuto alcuna nomina scolastica.

In pratica, durante il servizio militare, l’interessato non aveva firmato alcun contratto di lavoro come personale ATA.

Requisito necessario per la partecipazione.

L’interessato deve aver adempiuto agli obblighi di leva, avendo prestato il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, dopo il conseguimento del titolo o della qualifica valido per l’accesso alle graduatorie A.T.A.

BREVE PREMESSA

È previsto l’aggiornamento delle graduatorie di terza fascia ATA per il triennio scolastico 2024-2027.

Il posizionamento in queste graduatorie dipende dal punteggio accumulato, derivante dai titoli e servizi maturati.

Numerosi ATA, che richiederanno l’inserimento o la conferma nelle nuove graduatorie per i rispettivi profili professionali, hanno svolto il servizio militare di leva (o servizio sostitutivo equiparato per legge) in un periodo in cui non avevano ricevuto alcuna nomina.

Questo servizio, non svolto mentre erano nominati, è riconosciuto dal Ministero come attività lavorativa maturata per le amministrazioni statali. Per il personale ATA, ciò si traduce in un punteggio ridotto per le prossime graduatorie di terza fascia, calcolato come segue: 0,60 punti per ogni anno di servizio e 0,05 punti per ogni mese di servizio o frazione di mese superiore a 15 giorni. Il punteggio attribuito per il servizio militare svolto mentre si era sotto contratto, come personale ATA, è significativamente maggiore. In tale scenario, il servizio militare viene valutato come se fosse stato svolto nella qualifica di ATA: 6 punti per ogni anno e 0,50 punti per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni.

Di fronte a questa differenza, i legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola ritengono che la valutazione ridotta del servizio militare di leva (e del servizio sostitutivo equiparato per legge) svolto fuori dalla nomina sia discriminatoria e illegittima. Pertanto, propongono un ricorso amministrativo al riguardo.

Fondamento Giuridico del Ricorso.

Si passano in rassegna i precedenti giurisprudenziali più recenti:

A) https://scuolalex.it/punti-6-servizio-militare-ata-disco-verde-dalla-corte-dappello-di-milano/

B) Parimenti, il Giudice del Lavoro di Napoli, Dott.ssa Adele Di Lorenzo, ha recentemente accertato e dichiarato il diritto del ricorrente, personale ATA, all’attribuzione del punteggio spettante, in ragione del servizio militare espletato dopo il conseguimento del titolo valido per l’accesso ai profili di appartenenza e non svolto in costanza di nomina, al pari del servizio militare svolto in costanza di nomina nelle graduatorie della provincia di Napoli (6 PUNTI). Fonte: https://scuolalex.it/accoglimento-ricorso-ata-servizio-militare-non-svolto-in-costanza-di-nomina-riconoscimento-di-6-punti-con-sentenza-immediatamente-esecutiva/

C) Il Consiglio di Stato, Sezione Settima, con sentenza n. 00266 del 09/01/2023, facendo riferimento alla precedente sentenza della sezione n° 1720 del 10 marzo 2022, ha sostanzialmente sancito che “il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell’accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l’iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)”.

OBIETTIVO: Ottenere un “punteggio maggiorato” per il servizio militare di leva svolto fuori dalla nomina, ai fini delle supplenze.

DOVE SARÀ PRESENTATO IL RICORSO?

Il ricorso sarà presentato dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale.

Costo del Ricorso “ATA Punteggio Maggiorato Servizio Militare di Leva – Non Prestato in Costanza di Nomina”:

Il costo ammonta a €100,00 (cento euro).

Estremi per il Pagamento:

Intestazione: Avv. Ciro Santonicola

IBAN: IT10V0306940213100000002662

Causale: Ricorso ATA Militare Punti 6, Nome, Cognome, C.F.

Importo: Euro 100,00

Nella causale del bonifico, indicare il nominativo del ricorrente (non di persona delegata per il pagamento).

Documentazione Necessaria per il Ricorso:

  1. Procura alle liti: Compilata in ogni parte, datata e firmata.
  2. Modulo Privacy: Autorizzazione al trattamento dei dati personali.
  3. Autocertificazione: Relativa alla condizione soggettiva del ricorrente, con specifica del titolo di studio e dettagli sul servizio militare svolto “non in costanza di nomina”.
  4. Diffida: Rivendicazione affinché il periodo del servizio militare di leva (o equivalente) sia considerato come servizio effettivo. Conservare copia della missiva d’invio e della ricevuta di ritorno o attestazione di consegna PEC. Inviare all’ambito territoriale provinciale/Ministero dell’Istruzione e del Merito. Le ricevute possono essere inoltrate successivamente via email a: segreteriasantonicola@scuolalex.com (Oggetto: Nome, Cognome, DIFFIDA ATA SERVIZIO MILITARE).
  5. Titolo Accademico/Qualifica: Copia del titolo valido per l’inserimento nelle graduatorie del personale ATA.
  6. Certificato di Servizio Militare: Comprovante la prestazione del servizio militare di leva (o equivalente) non in costanza di nomina;
  7. Documenti Personali: Copia del documento d’identità e del codice fiscale.

La suindicata documentazione, debitamente compilata, andrà prima allegata, in formato PDF, all’indirizzo email: segreteriasantonicola@scuolalex.com, OGGETTO: “RICORSO ATA MILITARE PUNTI 6, NOME COGNOME E CODICE FISCALE DEL RICORRENTE”, successivamente spedita, in un plico sigillato, con raccomandata postale (con ricevuta di ritorno) al seguente indirizzo: Avvocati Ciro Santonicola e Aldo Esposito, Via Amato 7 – 80053 – Castellammare di Stabia (NA). NB: Sulla parte esterna del plico sarà utile scrivere “RICORSO ATA MILITARE”.

PRECISAZIONI:

  • L’adesione al ricorso non comporta l’obbligo di iscrizione a un’associazione o sindacato.
  • Potranno partecipare alla presente iniziativa anche coloro che risultino soccombenti in un precedente giudizio, iscritto presso la Magistratura del Lavoro.
  • Al fine di richiedere ulteriori informazioni, per ricevere risposta vocale diretta del legale, si prega di inviare un messaggio scritto o un breve audio via WhatsApp al numero 3661828489 (no telefonate).
  • Questo studio declina ogni responsabilità in merito all’eventuale mancato inserimento nel ricorso, qualora la documentazione non dovesse giungere via e-mail o a mezzo plico cartaceo, o nel caso in cui non siano rispettate le procedure previste nella presente informativa, riservandosi il diritto di accettare i vostri mandati.
  • Ulteriori istruzioni o strategie processuali saranno comunicate dal legale via e-mail.

Si ricorda, infine, che per chiamate al numero fisso dello Studio Legale Esposito Santonicola, 08119189944, siamo disponibili nei seguenti orari:

Dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 19:30, ogni lunedì, mercoledì e venerdì.

Dalle 10:00 alle 12:30, ogni martedì e giovedì.

Queste istruzioni operative ed i moduli da utilizzare sono riportati nel file allegato.

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