INSERIMENTO NELLA SECONDA FASCIA DELLE GRADUATORIE D’ISTITUTO.

I DOCENTI DI LABORATORIO, COME NOTO, POTRANNO PARTECIPARE AL PROSSIMO CONCORSO CON IL SOLO DIPLOMA (PURCHÉ RIENTRANTE NELLE CLASSI D’INSEGNAMENTO DELLA “TABELLA B”). 

EBBENE, LA SEZIONE LAVORO DI MONZA, GIUDICE SERENA SOMMARIVA, HA CONFERMATO IL PRECEDENTE PROVVEDIMENTO CAUTELARE, SANCENDO LA “VALENZA ABILITANTE” DEL CITATO DIPLOMA I.T.P., UNITO AL POSSESSO DEI C.F.U..

Quesito/Consulenza informativa.

Gentile Avvocato, sono un insegnante di laboratorio, perito commerciale, con titolo d’accesso alla classe B016. 

Avendo comunque conseguito i 24 crediti formativi universitari, desidero intraprendere ricorso al giudice del lavoro per domandare l’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto.

Consapevole dell’orientamento negativo espresso, dal Consiglio di Stato, sulla valenza abilitante intrinseca del diploma tecnico pratico, posso provare a spuntarla, innanzi alla Magistratura civile, non vincolata dagli orientamenti amministrativi, attraverso il sillogismo giudiziario che, come da lei argomentato, renderebbe abilitante il titolo, pure in ragione dei crediti didattico formativi acquisiti?

Studio legale Santonicola and partners

Gentile docente, la risposta al suo quesito è affermativa.

Il Diploma Accademico posseduto rappresenta titolo che, per le classi di concorso della Tabella B, al pari della laurea, consente l’accesso all’insegnamento e alle procedure concorsuali, nonché specializzanti.

Secondo la nostra impostazione, il legislatore delegato, definendo, nell’alveo della legge (art. 1, co. 110 L. n. 107 del 2015, tuttora vigente, che richiede l’abilitazione quale requisito d’accesso per i concorsi), il nuovo significato attribuito al termine “abilitazione”, ha chiarito come possano partecipare ai concorsi (degli abilitati) quanti possiedano il titolo “tecnico pratico” coerente con gli insegnamenti in Tabella B.

A questo punto, se gli I.T.P. sono stati legittimati a partecipare ai concorsi “per abilitati”, come possono non definirsi in possesso del titolo abilitante, quando detengano tutti i requisiti culturali e formativi necessari?

Sul punto è intervenuto, in favore di nostro assistito, con diploma ragioniere, perito commerciale e programmatore” (idoneo all’insegnamento nella classe B16), recentissimo accoglimento, confermativo del provvedimento cautelare reso il 18.10.2019, Giudice del Lavoro di Monza.

Ebbene, pur in presenza di eccezioni avanzate dal M.I.U.R., è stato sancito il consolidamento della posizione nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto, per una riconosciuta abilitazione, secondo la ridefinizione operata, ex art. 5 D.Lgs. n. 59 del 2017, in base alla legge delega (art. 1, comma 110 L. n. 107/2015).

Di seguito i link per  

“Ricorso semicollettivo”:

 https://scuolalex.it/ricorso-santonicola-laurea-diploma24-c-f-u-abilitazione-allinsegnamento

“Ricorso individuale”:

 https://scuolalex.it/ricorso-santonicola-individuale-laurea-diploma24-c-f-u-per-abilitazione-allinsegnamento/  

Per altri chiarimenti, si inoltri WhatsApp scritto al numero 366 18 28 489.

Risponderà direttamente il legale, con un vocale, in media entro sette giorni dall’invio del quesito.

Al fine di visionare i provvedimenti giudiziari, è possibile raggiungere gli avvocati nella sede di Castellammare di Stabia (NA), via Amato 7, ogni martedì e giovedì, dalle ore 15:45 alle ore 19:30.