RICORSO GDL “LAUREA/DIPLOMA+24 C.F.U./C.F.A.=ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO” – INSERIMENTO NELLA “I FASCIA G.P.S.” E NELLA II FASCIA G.I.

RICORSO ARCHIVIATO.

AZIONE GIUDIZIARIA CHE MIRA AD OTTENERE UN PRONUNCIAMENTO SUL DIRITTO ALL’INSERIMENTO IN TUTTE LE “GRADUATORIE DEGLI ABILITATI”.

A CHI È RIVOLTA?

  • Ai POSSESSORI DI LAUREA idoneA all’insegnamento (IN QUALUNQUE MOMENTO CONSEGUITA) +24 C.F.U, con servizio o senza;
  • Ai DIPLOMATI AFAM (CONSERVATORIO, BELLE ARTI, ACCADEMIA DELLA DANZA) CON 24 CREDITI FORMATIVI;
  • AI DIPLOMATI TECNICO PRATICI (I.T.P.) CHE ABBIANO CONSEGUITO I 24 C.F.U.;
  • AI DIPLOMATI I.S.E.F. CHE POSSANO CERTIFICARE IL POSSESSO DEI 24 C.F.U.

PRECISAZIONI. POSSONO PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA GIUDIZIARIA:

  • I DOCENTI SENZA PREGRESSO SERVIZIO;
  • QUANTI NON RISULTINO COLLOCATI IN NESSUNA PRECEDENTE GRADUATORIA (ESSENDOSI INSERITI, EX NOVO, IN OCCASIONE DELL’AGGIORNAMENTO);
  • COLORO CHE SIANO INCORSI IN PRONUNCE GIUDIZIARIE NEGATIVE, EMESSE NELLA SEDE AMMINISTRATIVA (T.A.R. O CONSIGLIO DI STATO);
  • INFINE, COLORO CHE, PER DIFFERENTI RAGIONI DI DIRITTO CONTENUTE IN ALTRA TIPOLOGIA DI RICORSO (ES. VERTENZA SULLA NATURA ABILITANTE DEL DIPLOMA A.F.A.M.) ABBIANO SUBITO RIGETTI DALLA MAGISTRATURA DEL LAVORO.

N.B. QUANTI AVESSERO MATURATO UN TITOLO ACCADEMICO CONTENENTE, GIÀ ALL’INTERNO, I CITATI 24 CREDITI FORMATIVI, SONO INVITATI A MUNIRSI DI “CERTIFICAZIONE SEPARATA” SUL POSSESSO DEI DETTI CREDITI, PRESSO L’ISTITUZIONE DI RIFERIMENTO, PER NON INCORRERE IN PROBLEMATICHE O RALLENTAMENTI AL COSPETTO DEL SINGOLO GIUDICANTE.

OBIETTIVO PRINCIPALE DEL RICORSO:

RICONOSCIMENTO DEL VALORE ABILITANTE DEI TITOLI POSSEDUTI.

Per quale ragione È PENDENTE, IN NUMEROSI TRIBUNALI DEL LAVORO ITALIANI, il ricorso LAUREA/DIPLOMA+24 C.F.U./C.F.A. PER ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO?

-IN VIRTÙ DEL SEGUENTE ED INTERESSANTE SILLOGISMO GIUDIZIARIO:

A) SE I 24 C.F.U./C.F.A. RAPPRESENTANO IL REQUISITO DI ACCESSO AI CONCORSI/T.F.A. SOSTEGNO, PER IL RECLUTAMENTO/SPECIALIZZAZIONE DEGLI ABILITATI, EX ART. 1 COMMA 110 L. 107/15 E D.M. 92/19;

B) SE I DOCENTI HANNO AGGIUNTO AL TITOLO ACCADEMICO, COERENTE CON LE CLASSI D’INSEGNAMENTO, IL POSSESSO DEI 24 CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI;

C) ALLORA, TALI DOCENTI, POSSIEDONO UN TITOLO ABILITANTE ALL’INSEGNAMENTO, COSTITUITO DA LAUREA/DIPLOMA PIÙ 24 C.F.U./C.F.A., IN QUANTO MUNITI DEL REQUISITO PER PARTECIPARE ALLE PROCEDURE “RISERVATE AGLI ABILITATI”.

-IN RAGIONE DELLA “RITENUTA VIOLAZIONE DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE 2005/36/CE E 2013/55/UE”.

Rappresenteremo come il valore abilitante della laurea/diploma+24 C.F.U. e il conseguente diritto all’inserimento nella II Fascia delle Graduatorie di Istituto, dipendano, secondo la nostra impostazione, da una corretta applicazione dei principi ricavabili dalla Costituzione e dall’Ordinamento Comunitario.

Sulla base delle Direttive Comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE, recepite dal Legislatore Nazionale con D. Lgs. n. 206/2007 e D.Lgs. n. 15/2016, l’accesso alla carriera di docente può essere subordinato al conseguimento di specifica qualifica, consistente in un titolo di formazione (consolidato, nel caso in esame, dall’ulteriore possesso dei 24 C.F.U./C.F.A.), valido ai sensi dell’art. 12 Direttiva Comunitaria 2005/36/CE.

A questo punto, le procedure che in Italia hanno abilitato all’insegnamento (SSIS, TFA o PAS) non sono previste dalla normativa europea, nemmeno danno luogo ad un’attività di formazione necessaria per lo svolgimento della professione docente, ma costituiscono mere procedure amministrative connesse alle modalità di reclutamento.

Ne deriva che le procedure abilitanti nazionali, al più, possono essere qualificate come titoli di specializzazione e/o di aggiornamento, ma non configurano un requisito di accesso alla professione regolamentata, non costituendo, conseguenzialmente, una “qualifica professionale”, ai sensi dell’ordinamento comunitario.

I provvedimenti ministeriali che non riconoscono l’equipollenza del titolo di formazione (laurea/diploma e 24 C.F.U./C.F.A.), conseguito dagli insegnanti, al titolo abilitativo, ai sensi della Direttiva 2005/36/CE, sono, dunque, impugnati in sede giudiziaria.

Tali principi sono stati RIBADITI, recentemente, DAL G.D.L. di Monza, dott.ssa Sommariva, con ordinanza, LADDOVE HA esposto (estratto pronuncia RITENUTO ESSENZIALE): “Ciò che vale, ai fini dell’inserimento nelle fasce di istituto, è il titolo di studio, cfr. Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.Lgs. n. 206 del 2007, in virtù delle quali l’accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa”.

E ancora (altro estratto) “le procedure di abilitazione sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento e non titoli per lo svolgimento per la partecipazione o titoli che consentono l’accesso ai concorsi…”.

IMPORTANTI PRECISAZIONI:

  • PARLIAMO DI “ricorsi mirati” (no CALDERONI GIUDIZIARI);
  • GLI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DEI SINGOLI MAGISTRATI DEL LAVORO, NEL SISTEMA PROCESSUALE ITALIANO, NON SONO VINCOLATI DA QUELLI PROVENIENTI DAI RICORSI NELLA SEDE AMMINISTRATIVA (T.A.R., CONSIGLIO DI STATO, PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA). QUESTI ULTIMI, IN NUMEROSI CASI, DERIVANO, NEL DIRITTO SCOLASTICO, DA AZIONI GIUDIZIARIE COLLETTIVE.

I COSTI DELL’AZIONE:

IN VIRTU’ DEI DIFFORMI ORIENTAMENTI GIUDIZIARI, CHE SI REGISTRANO SULLA “VERTENZA RELATIVA AL VALORE ABILITANTE DEI 24 CFU/CFA”, GLI ONORARI SARANNO CONCORDATI “CASO PER CASO”, SULLA BASE DELLA TIPOLOGIA DI RICORSO (INDIVIDUALE/SEMICOLLETTIVO) DA PLASMARE PER IL SINGOLO CASO, PREVIA ANALISI DEI TITOLI E SERVIZI POSSEDUTI.        

PER LA VALUTAZIONE DELLA SINGOLA CASISTICA (E DEI CORRELATI COSTI), S’INOLTRI  UNICO WHATSAPP SCRITTO (NO MESSAGGI SPEZZETTATI IN PIÙ MOMENTI, ALTRIMENTI IL SISTEMA VI COLLOCA IN CODA), O VOCALE DI 1 MINUTO, AL NUMERO 366 18 28 489 (NO TELEFONATE). RISPONDERA’ IL LEGALE, CON VOCALE PERSONALIZZATO E NEI SUCCESSIVI GIORNI, ATTRAVERSO SCORRIMENTO CRONOLOGICO DEI MESSAGGI.

  • PER COLORO IL CUI REDDITO FAMILIARE LORDO, RIFERITO ALL’ANNO 2020, “FAMIGLIA ANAGRAFICA”, DOVESSE RAGGIUNGERE L’IMPORTO DI EURO 34.481,46, ALL’ONORARIO ANDRÀ AGGIUNTO IL VALORE DEL CONTRIBUTO UNIFICATO (TASSA) PARI AD EURO 259,00.

Di seguito gli allegati funzionali al ricorso:

1) Procura alle liti, debitamente compilata in ogni sua parte, datata e firmata;

2) Modulo autorizzazione al trattamento dati, privacy;

3) Eventuale dichiarazione di esenzione dal versamento del contributo unificato (che non deve compilare chi non sia esente);

4) Autocertificazione in merito alla condizione soggettiva del ricorrente, con titolo di studio e classi di concorso;

5) Copia del documento di identità e del codice fiscale;

6) Copia dei titoli di studio (Laurea/Diploma o percorsi equipollenti/equiparati) idonei per l’inserimento nelle graduatorie di istituto/G.P.S. +CERTIFICAZIONE ATTESTANTE IL CONSEGUIMENTO DEI 24 C.F.U./C.F.A.;

7) Ultimo contratto di docenza, esclusivamente alle dipendenze dell’Istituzione scolastica Statale (per chi abbia svolto un servizio statale);

8) Estratto dal quale si ricava l’inserzione del docente nelle nuove e aggiornate graduatorie, eventualmente scaricabile da istanze on line;

9) Diffida (custodire copia della missiva d’invio e della ricevuta di ritorno o attestazione di consegna PEC), appositamente predisposta, da inoltrare (a mezzo P.E.C. o raccomandata con ricevuta di ritorno) all’Ambito Territoriale Provinciale e ad almeno una delle 20 scuole della stessa provincia, prescelte ai fini dell’inserimento nelle graduatorie d’istituto, per domandare l’inserimento nelle G.P.S. e nelle graduatorie di istituto “riservate agli abilitati”. N.B. Le ricevute di ritorno (o di avvenuta consegna) della diffida potranno essere inoltrate, ai legali, anche in un secondo momento, con email, all’indirizzo segreteriasantonicola@scuolalex.com, Oggetto: Nome, Cognome, Diffida 24 CFU/CFA (contenente il documento in allegato pdf).

N.B. La suindicata produzione dovrà essere prima allegata, in formato PDF, all’indirizzo e-mail segreteriasantonicola@scuolalex.com, oggetto: “RICORSO ABILITAZIONE 24 CREDITI, nome e cognome del ricorrente, successivamente spedita, nelle tempistiche concordate con il legale, in un plico sigillato, con raccomandata postale 1 (con ricevuta di ritorno) al seguente indirizzo: Avvocati Santonicola Esposito, Via Amato, 7 – 80053 – Castellammare di Stabia (NA)

Sulla parte esterna del plico sarà necessario scrivere “RICORSO ABILITAZIONE 24 CREDITI”.

Nella causale del bonifico indicare, possibilmente, il nome del ricorrente (non di persona delegata per il pagamento).

N.B. L’ADESIONE AL RICORSO NON COMPORTA L’OBBLIGO DI ISCRIZIONE A NESSUNA ASSOCIAZIONE/SINDACATO.

QUESTO STUDIO DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ, IN MERITO ALL’EVENTUALE MANCATO INSERIMENTO NEL RICORSO, QUALORA LA DOCUMENTAZIONE NON DOVESSE GIUNGERE, VIA E-MAIL E IN PLICO CARTACEO, O NEL CASO IN CUI NON SIANO RISPETTATE LE PROCEDURE PREVISTE NELLA PRESENTE INFORMATIVA, RISERVANDOSI L’ACCETTAZIONE DEI VOSTRI MANDATI.

ESTREMI PER IL PAGAMENTO:

INTESTAZIONE: AVV. CIRO SANTONICOLA

IBAN: IT10V0306940213100000002662

IMPORTO: DA CONCORDARE IN BASE ALLA SINGOLA CASISTICA

CAUSALE: RICORSO ABILITAZIONE 24 CREDITI, NOME, COGNOME, C.F

Queste istruzioni operative ed i moduli da utilizzare sono riportati nel file allegato.

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile utilizzare WHATSAPP (solo messaggi) 3661828489