L’ASSOCIAZIONE “SCUOLA IN MOVIMENTO” SOSTIENE CON TUTTE LE SUE ENERGIE LA VERTENZA INTRAPRESA DALLO STUDIO LEGALE SANTONICOLA.
A BREVE LA FISSAZIONE DELL’UDIENZA IN CONSIGLIO DI STATO!
RICORSO PER ACCESSO AL RUOLO IN FORMA SEMPLIFICATA!
ULTIMI GIORNI PER LE ADESIONI
ANCHE A BENEFICIO DEI DOCENTI CON SERVIZIO 180 PER 3
(PRESSO SCUOLE STATALI O PARITARIE)
Gentili docenti,
Come noto, in merito al contenzioso “abilitazione docenti 180 per 3” il TAR del Lazio, Sez. III bis, con pronuncia provvisoria, di natura cautelare, recante numero 06977/2017, pubblicata in data 22.12.2017, ha affermato che:
Ad un primo sommario esame, proprio della fase cautelare, l’abilitazione sarebbe un titolo diverso ed ulteriore rispetto al titolo di studio richiesto per l’accesso all’insegnamento e non potrebbe essere sostituita dalla esperienza pratica acquisita “sul campo” come insegnanti precari.
Dinanzi a tale ordinanza, la stragrande maggioranza dei ricorrenti di primo grado, con ammirevole tenacia, riponendo piena fiducia nella giustizia amministrativa, ha ritenuto doveroso procedere in appello.
PER QUALI RAGIONI CI SI RIVOLGE AL CONSIGLIO DI STATO?
PROVIAMO AD ILLUSTRARLE:
Gli appellanti sono insegnanti, inseriti nella terza fascia delle graduatorie d’istituto, in virtù di un titolo di studio che, ex art. 2, comma 1, lett. b), D.M. 374 del 01.06.2017 (ma già con l’art. 2, comma 1, lettera C) del D.M. 353 del 22.05.2014), è valido per l’accesso all’insegnamento richiesto, essendo altresì in regola con i CFU necessari per l’accesso alle singole classi di concorso.
Essi, pertanto, rappresentano una categoria omogenea di insegnanti precari, in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alla docenza sulla disciplina curriculare e che, si badi bene, prestano (tutt’ora)o hanno prestato servizio alle dipendenze del MIUR in forza di contratti talora stipulati su posti vacanti in organico di diritto.
Ancor più precisamente, gli appellanti, tutti insegnanti che per lungo tempo (in alcuni casi da ben oltre tre anni) hanno svolto servizio su classe curricolare o su sostegno, risultano o sono risultati destinatari di nomine a tempo determinato (con contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche e, comunque, per almeno 180 giorni per ogni anno di precariato), e, quindi, hanno acquisito una “abilitazione alla docenza sul campo”, essendo stati assegnati alle classi in piena contitolarità con gli altri docenti curriculari e di ruolo, così partecipando alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività che competono ai consigli di interclasse e di classe nonché ai collegi docenti.
Ciononostante, il Ministero, dopo aver utilizzato gli appellanti per anni ed anni nelle ordinarie attività di docenza (sovente, si ripete, su posti vacanti in organico di diritto), nega ORA la possibilità di aspirare a formalizzare la professionalità acquisita nel tempo, relegando detti docenti alla permanenza nella eliminanda III° fascia delle G.I. sebbene, peraltro, con D.Lgs. n. 59 del 13.04.2017 (entrato in vigore il 31.05.2017), nel regolamentare il nuovo sistema di reclutamento dei docenti, si sia totalmente eliminata l’abilitazione all’insegnamento [cfr. art. 2 e seguenti D.Lgs. 59/17 relativo al cd. percorso FIT] e ciò anche coerentemente con l’impianto normativo europeo (cfr. Dir. 2005/36/CE).
EPPURE IL CONSIGLIO DI STATO, IN MERITO ALLA VERTENZA “ACCESSO AL T.F.A. SOSTEGNO III CICLO” IN FAVORE DEI DOCENTI NON ABILITATI E CON SERVIZIO SU SOSTEGNO (SENZA IL POSSESSO DI ALCUNA SPECIALIZZAZIONE) GIA’ HA RITENUTO FONDATE LE ARGOMENTAZIONI DELLO STUDIO SANTONICOLA!
L’“abilitazione di fatto”, maturata sul campo, è stata infatti riconosciuta dall’Ecc.mo Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, N. 02189/2017 REG. PROV. CAU. E N. 02666/2017 REG.PROV.CAU.) il quale, in merito alla declaratoria di illegittimità del D.M. 948/16, nella parte in cui si riservava l’accesso al TFA sostegno III ciclo ai soli soggetti abilitati, ha, appunto, conferito valore “all’abilitazione di fatto”, conseguita dai docenti in forza di reiterati contratti a termine.
Chiarito che parte ricorrente, alle dipendenze del Miur, ritiene di essere in possesso della citata “abilitazione di fatto”, in quanto detiene titolo allo svolgimento della professione (avendo insegnato per almeno tre anni, in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche e comunque per almeno 180 giorni per ogni anno), chiedendo di “essere inserita nella II° fascia delle graduatorie di circolo ed istituto”, intende dimostrare come il pronunciamento, reso dal Giudice di prime cure (TAR LAZIO SEZ. TERZA BIS), RISULTI sconcertante per la superficialità delle valutazioni operate.
Riteniamo, altresì, sussistenti ulteriori ragioni a supporto dell’appello, le stesse sono state riepilogate direttamente dal legale Ciro Santonicola:
- Gli appellanti rappresentano una categoria omogenea che integra piena identità di situazioni sostanziali e processuali ed assenza di qualsivoglia, anche solo potenziale, conflitto di interessi (docenti con servizio 180 × 3 presso scuole statali o paritarie);
- L’attività di docenza, laddove espletata per almeno 36 mesi risulta, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, equivalente all’abilitazione che, peraltro, è stata completamente elisa dal D.Lgs. 59/17 e non è, comunque, compatibile con la Direttiva 2005/36/CE;
- I soggetti che hanno espletato attività di docenza per almeno 36 mesi e che non hanno fruito del piano straordinario di stabilizzazione non sono ritenuti idonei all’inserimento in II° fascia ma, per converso, possono instare la conversione del contratto (cfr. in tal senso rinnovata istanza di rimessione alla CGUE adottata dal Tribunale di Trapani in data 09.05.2016);
- I soggetti che hanno espletato attività di docenza per almeno tre annualità sono ritenuti, dal legislatore scolastico, meritevoli di un percorso semplificato e privilegiato per l’accesso alla docenza (art. 17, comma 7 e 9 D.Lgs n. 59/17) ma non meritevoli dell’inserimento in II° fascia G.I;
- Il Consiglio di Stato già si è pronunciato in senso favorevole alla natura “abilitante” o semplicemente sulla valenza della docenza prestata per un arco temporale pari o superiore ai 36 mesi (a titolo meramente indicativo: Consiglio di Stato, sez. VI, decreto monocratico n. 2189 del 24.05.2017; Consiglio di Stato, sez. VI, decreto monocratico n. 2537 del 22.06.2017; Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza n. 1836/2016; Consiglio di Stato, sez. VI; ordinanza collegiale n. 4115 del 21.9.2017);
- Non è in alcun modo ostativo all’inserimento in II° fascia l’assenza dell’elemento concorsuale per come eliso dal legislatore della L. 107/15 (cfr. ultimo cpv. punto 18.1 della sentenza della Corte Costituzionale n. 187/2016).
Concludiamo dicendo che la pronuncia appellata espone, a nostro parere, i ricorrenti al rischio concreto ed attuale della “espunzione” definitiva dal mondo della scuola (si legga, in proposito, l’articolo 1, comma 131, L. 107/15) ed i singoli istituti scolastici al rischio del collasso didattico in ragione del fatto che la sconfinata platea di questi docenti sopperisce da anni ed anni alle endemiche carenze di organico.
L’auspicio dell’associazione è che si ottenga una riforma “di giustizia” dell’ordinanza di primo grado, con conseguente trasmissione della pronuncia di appello al TAR per una sollecita definizione del giudizio nel merito (ai sensi del comma 10 dell’art. 55 codice processo amministrativo), affinché, in via definitiva, venga riconosciuto l’avvenuto conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento e la conseguente collocazione nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, per le classi di concorso interessate, nei riguardi dei docenti in possesso di un servizio didattico triennale (almeno 180 gg. di servizio per ognuna delle 3 annualità).
Si ricorda infine come, anche per i docenti con servizio 180 × 3, manchino pochi giorni (fino al 31 gennaio 2018) per aderire al ricorso, in sede amministrativa, mirante a consentire l’accesso al ruolo con il concorso a cattedra “semplificato” 2018, senza sostenere alcuna selezione!
In caso di esito favorevole del giudizio, i ricorrenti, dopo aver sostenuto un semplice colloquio orale, non selettivo, secondo specifiche tempistiche, si vedranno attribuire una cattedra vacante e disponibile, percependo lo stipendio del supplente annuale e svolgendo il periodo di prova. Alla fine di tale iter, gli stessi potranno conseguire l’agognato ruolo.
ILLUSTRIAMO COME ADERIRE AL RICORSO RUOLO SEMPLIFICATO PER:
DOCENTI CON SERVIZIO 180 PER 3 (PRESSO ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI O PARITARIE);
DOCENTI A.F.A.M. (CON DIPLOMA ACCADEMICO DI CONSERVATORIO O BELLE ARTI);
DOCENTI I.T.P. (A PRESCINDERE DALL’ANNO DI CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA);
DOTTORI DI RICERCA (IN POSSESSO DEL TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA E DELLA LAUREA CHE RAPPRESENTA IL TITOLO DI ACCESSO ALLA CLASSE DI CONCORSO);
DOCENTI ABILITATI ALL’ESTERO (IN ATTESA DEL RICONOSCIMENTO DEL TITOLO IN ITALIA);
DOCENTI CON SERVIZIO SU SOSTEGNO NON ABILITATI (CHE ABBIANO STIPULATO UN CONTRATTO SUL SOSTEGNO DI QUALUNQUE TIPO E DURATA);
DOCENTI DIPLOMATI ISEF;
DOCENTI IN POSSESSO DEL DIPLOMA MAGISTRALE, CONSEGUITO ENTRO L’A.S. 2001/02, DELLA LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA, DEL TITOLO RILASCIATO AL TERMINE DELLA SCUOLA MAGISTRALE TRIENNALE O QUINQUENNALE, CONSEGUITO ENTRO L’A.S 2001/02, (CHE RICORRERANNO AVVERSO LA MANCATA ATTIVAZIONE DI UN CONCORSO SEMPLIFICATO, RISERVATO AGLI ABILITATI, PER LA SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA, INVOCANDO L’INTERVENTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE).
LE ADESIONI SARANNO CHIUSE IN DATA 31.01.2018, TRANNE CHE PER INFANZIA E PRIMARIA, IN RAGIONE DI TEMPISTICHE DETTATE DAL CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO!
Per ognuna delle categorie citate sarà elaborato uno specifico ricorso!
Ecco le modalità di partecipazione:
https://scuolalex.it/ricorso-accesso-immediato-al-ruolo-forma-semplificata/
Di seguito le modalità specifiche di partecipazione per docenti con diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02, con laurea in scienze della formazione primaria, con titolo rilasciato al termine della scuola magistrale triennale o quinquennale, conseguito entro l’a.s 2001/02:
https://scuolalex.it/ricorsomagistrali/
Il Direttivo dell’Associazione “Scuola in Movimento”
il legale CIRO SANTONICOLA
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