LO STUDIO LEGALE SANTONICOLA IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE “SCUOLA IN MOVIMENTO”, ANNUNCIA UNA NUOVA STREPITOSA VITTORIA PER IL COMPARTO AFAM.
RIBALTATO ESITO NEGATIVO… QUANDO LA TENACIA PAGA!
ACCOLTA LA DOMANDA CAUTELARE DI INSERIMENTO IN SECONDA FASCIA GRADUATORIE D’ISTITUTO, VINTO IL RECLAMO IN FAVORE DI DOCENTE, DIPLOMATO IN CLARINETTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2015/2016!!
TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE LAVORO.
IL TRIBUNALE DEL LAVORO, IN SEDE COLLEGIALE, RITIENE SUSSISTERE LA FONDATEZZA DELL’AZIONE, UNITAMENTE AL “PERICULUM IN MORA”!
Gentili docenti,
Il Tribunale del Lavoro di Pavia, in composizione collegiale, presidente Beatrice Valdatta, con una pronuncia depositata in data 24.01.2018, a seguito di reclamo patrocinato dallo studio Santonicola, avverso ordinanza di rigetto per “ritenuto difetto del periculum in mora”, ha così deciso (si riporta la pronuncia integralmente).
SUL FUMUS:
“Come stabilito dal D.M. 323/2014, per l’accesso alla II fascia delle Graduatorie di Istituto, il docente non inserito nelle graduatorie ad esaurimento deve essere in possesso, oltre che del titolo di studi, dell’abilitazione all’insegnamento conseguita a seguito di concorso o con il possesso dei titoli elencati dall’art. 2 del D.M. medesimo.
L’odierno ricorrente sostiene che i diplomi AFAM debbano godere dello stesso trattamento normativo riservato, dal D.M. 323/2014, al diploma di maturità magistrale conseguito entro il 2002 (di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), punto 7), titolo equiparato, dal Decreto medesimo, all’abilitazione all’insegnamento (e già precedentemente equiparato alla laurea in scienze della formazione primaria ex legge 53/2003).
L’argomento è condivisibile.
La L. n. 228 del 2012, infatti, all’art. 1, comma 107, cosi prescrive: “I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui ai comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell’entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca”.
La norma, dunque, è chiarissima nell’equiparare il diploma AFAM vecchio ordinamento ai diplomi accademici di secondo livello.
Alla luce delle normative vigenti (rispettivamente legge 228 del 2012 e legge 53 del 2003), perciò, sia i diplomi afam vecchio ordinamento che quelli di maturità magistrale, conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, sono da considerarsi come aventi valore di diploma accademico di secondo livello.
Inoltre, in base al Decreto Legge 30 dicembre 2015 n. 210 (ed. Mille Proroghe), viene confermata, attraverso l’inserimento del comma 10 ter dell’art.1, l’estensione dell’equipollenza, prevista dalla legge n. 228/2012, ai diplomi del vecchio ordinamento, conseguiti fino a dicembre 2017:
“10-bis. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.228, dopo il comma 107, è inserito il seguente: «107-bis. il termine ultimo di validità ai fini dell’equipollenza, di cui al comma 107, dei diplomi finali rilasciati dalle istituzioni cui al comma 102 della medesima legge, è prorogato al 31 dicembre 2017».
In considerazione di tale circostanza, appare irragionevole la scelta compiuta dal D.M. 323/2014 in base alla quale tra i titoli ritenuti equipollenti all’insegnamento – che quindi danno accesso alla II fascia – si rinviene il diploma di maturità magistrale conseguito entro il 2002, mentre rimane del tutto estraneo quello rilasciato ante riforma dalle istituzioni definite “di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)”.
Conseguenza di tale estraneità è la considerazione di coloro i quali si trovino in possesso di quest’ultimo tipo di diploma tra quegli “aspiranti in possesso del titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento richiesto” citati dall’art. 2, comma 1, lettera c D.M. 323/2014, e quindi la loro collocazione in III fascia.
Peraltro, l’art. 4 della L. 508/1999 di riforma del settore artistico musicale, rubricato “validità dei diplomi”, dispone quanto segue: “I diplomi conseguiti presso le istituzioni di cui all’articolo 1, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, mantengono la loro validità ai fini dell’accesso all’insegnamento e ai corsi di specializzazione”; proposizione, quest’ultima, che sembrerebbe idonea a considerare i sopraccitati diplomi come abilitanti all’insegnamento, a prescindere dalla loro classificazione o equipollenza, poi comunque sancita con i diplomi accademici di secondo livello.
Ciò premesso, il dettato del D.M. 323/2014 sembra comportare una irragionevole disparità di trattamento tra posizioni rese analoghe sul piano sostanziale dalla normativa vigente in materia.
Da tale ricostruzione, consegue che il ricorrente, in quanto in possesso di diploma AFAM congiuntamente a diploma di scuola secondaria superiore, è titolare di titoli equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello, con valenza abilitante.
SUL PERICULUM
Il Decreto legislativo n. 59/2017 (disciplinato dall’art. 17 commi 2,3,4, e 5) prevede, innanzitutto, una “fase transitoria” che condurrà al ruolo i docenti già abilitati entro una tempistica ristretta e ben delineata.
Per quanto riguarda i docenti abilitati, è prevista una procedura concorsuale per soli titoli ed una prova orale non selettiva di natura didattico-metodologica.
I docenti interessati verranno inseriti, a domanda, in una graduatoria di merito regionale ad esaurimento, dalla quale saranno poi ammessi, per scorrimento, ad un percorso di un solo anno, superato il quale potranno accedere al ruolo.
Per quanto riguarda il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, di espletamento della prova orale e di valutazione della prova e dei titoli, i titoli valutabili e la composizione della Commissione di valutazione, essi saranno disciplinati con decreto del Miur da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto 59/2017, come previsto dall’articolo 17 comma 6 dello stesso.
Considerato che il D.Lgs. 59/2017 è entrato in vigore il 31 maggio 2017, entro pochi giorni si dovrà provvedere ad adottare il decreto disciplinante i summenzionati aspetti (contenuti, valutazione della prova, titoli).
L’emanazione del decreto, entro i termini previsti, determinerà l’avvio del concorso entro il febbraio 2018, come sancito dall’art. 17 comma 3 Decreto Legislativo 59/17, cd. Fase Transitoria.
Pertanto è indispensabile, al fine di non perdere il “treno del ruolo”, conseguire, prima del concorso di febbraio 2018, un pronunciamento giudiziale volto ad accertare il valore abilitante del diploma AFAM, in possesso di parte istante, che spianerebbe la via verso un percorso di immissione nel lavoro a tempo indeterminato “con procedura semplificata”. In difetto di emissione del provvedimento il ricorrente, come detto, subirebbe un pregiudizio irreparabile.
PQM
accoglie il reclamo avverso il provvedimento del Giudice del lavoro di Pavia del 22.9.2017…..e dispone che l’amministrazione resistente provveda all’inserimento del ricorrente, in possesso di titolo abilitante all’insegnamento nella scuola secondaria, nella II fascia delle graduatorie di istituto a.s. 2017/2020 provincia di Pavia.
Ancora una volta la tenacia, la voglia di gettare il cuore oltre il primo ostacolo (in questo caso rappresentato dal rigetto della domanda cautelare) e la fiducia riposta nell’operato dello studio SANTONICOLA hanno ricompensato il nostro assistito!!
Ricordiamo la concreta possibilità, in secondo grado di giudizio, di puntare a ribaltare quegli esiti, provvisoriamente negativi, maturati in alcuni Fori giudiziari.
A tutela di quanti volessero conferire nuovo mandato, saremo pienamente disponibili a patrocinare le nostre azioni al cospetto di tutte le Corti di Appello italiane.
Per ulteriori info: https://scuolalex.it/, cliccando su preadesioni generali risulta possibile compilare il form on-line che consentirà di instaurare un rapporto diretto con il legale.
Si rammenta infine come manchino pochi giorni, anche per i docenti del comparto A.F.A.M. (fino al 31 gennaio 2018) per aderire al ricorso, in sede amministrativa, mirante a consentire l’accesso al ruolo con il concorso a cattedra “semplificato” 2018, senza sostenere alcuna selezione!
In caso di esito favorevole del giudizio, i ricorrenti, dopo aver sostenuto un semplice colloquio orale, non selettivo, secondo specifiche tempistiche, si vedranno attribuire una cattedra vacante e disponibile, percependo lo stipendio del supplente annuale e svolgendo il periodo di prova. Alla fine di tale iter, gli stessi potranno conseguire l’agognato ruolo.
ILLUSTRIAMO COME ADERIRE AL RICORSO RUOLO SEMPLIFICATO PER DOCENTI A.F.A.M. (CON DIPLOMA ACCADEMICO DI CONSERVATORIO O BELLE ARTI), I.T.P. (A PRESCINDERE DALL’ANNO DI CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA), DOTTORI DI RICERCA (IN POSSESSO DEL TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA E DELLA LAUREA CHE RAPPRESENTA IL TITOLO DI ACCESSO ALLA CLASSE DI CONCORSO) ,DOCENTI CON SERVIZIO 180 PER 3 (PRESSO ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI O PARITARIE), DOCENTI ABILITATI ALL’ESTERO (IN ATTESA DEL RICONOSCIMENTO DEL TITOLO IN ITALIA), DOCENTI CON SERVIZIO SU SOSTEGNO NON ABILITATI (CHE ABBIANO STIPULATO UN CONTRATTO SUL SOSTEGNO DI QUALUNQUE TIPO E DURATA), DOCENTI DIPLOMATI ISEF, DOCENTI IN POSSESSO DEL DIPLOMA MAGISTRALE, CONSEGUITO ENTRO L’A.S. 2001/02, DELLA LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA, DEL TITOLO RILASCIATO AL TERMINE DELLA SCUOLA MAGISTRALE TRIENNALE O QUINQUENNALE, CONSEGUITO ENTRO L’A.S 2001/02, (CHE RICORRERANNO AVVERSO LA MANCATA ATTIVAZIONE DI UN CONCORSO SEMPLIFICATO, RISERVATO AGLI ABILITATI, PER LA SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA, INVOCANDO L’INTERVENTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE).
LE ADESIONI SARANNO CHIUSE IN DATA 31.01.2018, TRANNE CHE PER INFANZIA E PRIMARIA, IN RAGIONE DI TEMPISTICHE DETTATE DAL CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO!
Ecco le modalità di partecipazione:
https://scuolalex.it/ricorso-accesso-immediato-al-ruolo-forma-semplificata/
Di seguito le modalità specifiche di partecipazione per docenti con diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02, con laurea in scienze della formazione primaria, con titolo rilasciato al termine della scuola magistrale triennale o quinquennale, conseguito entro l’a.s 2001/02:
https://scuolalex.it/ricorsomagistrali/
Il legale Ciro Santonicola
Direttivo Associazione “Scuola in Movimento”
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