PUNTI 6 PER IL SERVIZIO MILITARE DEL PERSONALE A.T.A. – DOPPIO STRATOSFERICO ACCOGLIMENTO GIUDIZIARIO EMESSO DALLA MAGISTRATURA DEL LAVORO ROMANA, CHE HA ADERITO ALL’ORIENTAMENTO ESPRESSO DAL CONSIGLIO DI STATO…

STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA

Il Giudice designato dott.ssa Cristina Monterosso (Tribunale del Lavoro di Roma) – aderendo all’orientamento espresso dal Consiglio di Stato (vedasi, sul punto, l’apposito link: https://scuolalex.it/punteggio-per-il-servizio-militare-del-personale-a-t-a-accoglimento-giudiziario-con-sentenza-del-consiglio-di-stato/, ed ancora: https://www.orizzontescuola.it/servizio-militare-da-valutare-nelle-graduatorie-non-ci-puo-essere-discriminazione-tra-docenti-ed-ata-sentenza/) e alla giurisprudenza allegata dai legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola – con doppia recentissima sentenza, ha dichiarato il diritto dei ricorrenti alla valutazione, nella graduatoria di III fascia ATA in cui sono inseriti, del servizio di leva prestato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per i profili professionali interessati “non in costanza di nomina” con il medesimo punteggio previsto per il servizio di leva prestato “in costanza di rapporto” (punti 6).

All’iniziativa legale hanno preso parte, nello specifico:

– Un diplomato “perito tecnico industriale”, che successivamente al conseguimento del diploma aveva prestato il servizio militare (periodo 1987/88);

– Nonchè un diplomato “in ragioneria”, che successivamente al conseguimento del diploma aveva prestato il servizio militare (periodo 1997/98).

Entrambi i ricorrenti, avendo presentato la domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie di Istituto ATA (triennio 2021/24), si erano visti valutare “in misura inferiore” il servizio militare prestato “non in costanza di servizio”, rispetto al servizio militare prestato in costanza di nomina.

In ragione di tanto, hanno conferito mandato allo studio legale Esposito Santonicola, al fine di rivendicare il diritto alla maggiorazione del punteggio per il servizio di leva prestato ai sensi dell’art. 485 comma 7 del D.Lgs 297/1994 (Testo Unico Scolastico), che prevede come il servizio di leva sia “valido a tutti gli effetti”.

Investito della questione, il Magistrato procedente – in piena sintonia con la proposta interpretativa avanzata dai legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola – ha ritenuto il ricorso fondato nei seguenti termini (si riportano le RAGIONI DELL’ACCOGLIMENTO):

Il disposto dell’art. 485 comma 7 del D.lgs 297/1994 recita: Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti...Tale norma, senza alcuna ulteriore precisazione e delimitazione, ha inteso dare attuazione all’art.52 Cost. che ha stabilito che il servizio di leva obbligatorio non potesse pregiudicare la posizione del cittadino che dovendo adempiere ad un obbligo di legge vedeva necessariamente ritardato il momento in cui avrebbe potuto iniziare l’attività lavorativa. Si richiama, sul punto, anche quanto statuito dalla Cassazione Sez. Lavoro, con Ordinanza n.5679/2020…Da dette considerazioni discende la disapplicazione del D.M. 50/2021, che differenzia la valutazione del servizio militare svolto in costanza di rapporto rispetto a quello svolto non in costanza di rapporto. Pertanto, essendo il ricorrente già in possesso del titolo valido per lo svolgimento della attività di ATA prima dello svolgimento del servizio militare, detto servizio militare deve essere computato come titolo ulteriore ai fini del punteggio a lui attribuito nei profili professionali in cui è iscritto e con il medesimo punteggio attribuito al servizio di leva svolto in costanza di rapporto.

PQM Dichiara il diritto di … alla valutazione, nella graduatoria di III fascia ATA in cui è inserito, del servizio di leva prestato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per il profilo professionale interessato non in costanza di nomina con il medesimo punteggio previsto per il servizio di leva prestato in costanza di rapporto. Condanna le amministrazioni convenute ad adottare i provvedimenti necessari ad attribuire al ricorrente per intero il punteggio connesso al servizio di leva espletato non in costanza di nomina, alla pari del servizio di leva reso in costanza di nomina”.

Alla luce degli accoglimenti giudiziari (Consiglio di Stato, Tribunali del lavoro di Torino, Bergamo, Frosinone e, da ultimo, Tribunale di Roma), È POSSIBILE RICORRERE, IN QUESTO MOMENTO STORICO, AL GIUDICE DEL LAVORO PER IL “RICONOSCIMENTO PER INTERO DEL SERVIZIO MILITARE, NON SVOLTO IN COSTANZA DI NOMINA (PUNTI 6), NELL’INTERESSE DEGLI ASPIRANTI A.T.A.”.

Sono attive, sul sito scuolalex.it, le istruzioni operative per accedere al “RICORSO TERZA FASCIA ATA PUNTI 6 – ANNO SERVIZIO MILITARE DI LEVA (O SERVIZIO ASSIMILATO) NON PRESTATO IN COSTANZA DI NOMINA – AL GIUDICE DEL LAVORO”.  

Si clicchi di seguito:

https://scuolalex.it/terza-fascia-ata-ricorso-punti-6-servizio-militare-di-leva-non-in-costanza-di-nomina-giudice-del-lavoro/

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