ISTRUZIONI OPERATIVE:
“TERZA FASCIA ATA”. RICORSO INDIVIDUALE PER PUNTI 6 – ANNO SERVIZIO MILITARE DI LEVA “NON PRESTATO IN COSTANZA DI NOMINA” – AL GIUDICE DEL LAVORO.
INIZIATIVA LEGALE FONDATA SULLA “STORICA SENTENZA APRIPISTA DEL CONSIGLIO DI STATO”, ROMA, SEZIONE SETTIMA, N. 01720/2022, PUBBLICATA IN DATA 10/03/2022, OTTENUTA DALLO STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA.
ADESIONI ATTIVE
PROPOSTA DI TUTELA LEGALE – AL GIUDICE DEL LAVORO – PER IL PERSONALE A.T.A. PRECARIO (III FASCIA).
A CHI È RIVOLTO IL RICORSO?
– A QUANTI HANNO DOMANDATO L’INSERIMENTO O LA CONFERMA NELLE NUOVE GRADUATORIE III FASCIA A.T.A. (TRIENNIO 2021/23) ED HANNO PRESTATO IL SERVIZIO MILITARE O CIVILE ASSIMILATO – DOPO AVER CONSEGUITO IL DIPLOMA/QUALIFICA VALIDO PER L’ACCESSO ALLE GRADUATORIE A.T.A. – IN UN PERIODO NEL QUALE NON AVEVANO RICEVUTO ALCUNA NOMINA SCOLASTICA (IN PRATICA, DURANTE IL SERVIZIO MILITARE, GLI INTERESSATI NON AVEVANO FIRMATO ALCUN CONTRATTO DI LAVORO COME PERSONALE ATA).
BREVE PREMESSA
Come noto, sono state aggiornate le graduatorie di terza fascia ATA, destinate agli aspiranti alle supplenze e valide per il triennio 2021/2023 (ai sensi del D.M. 50/2021).
Gli istituti scolastici – che hanno ricevuto le domande telematiche di inserimento/aggiornamento delle posizioni in graduatoria, entro il 26 aprile 2021 – hanno valutato le istanze, redigendo le graduatorie degli idonei.
Il posizionamento in graduatoria è dipeso dal punteggio posseduto, frutto dei titoli e servizi.
Ebbene, numerosi A.T.A. – che hanno domandato la permanenza o l’inserimento nelle nuove graduatorie di III fascia, per i profili professionali interessati – hanno inserito il servizio militare di leva (e/o servizio sostitutivo assimilato per legge) in un periodo nel quale non avevano ricevuto alcuna nomina dalle graduatorie A.T.A.
Detto servizio – non prestato in costanza di nomina – è stato considerato, dal Ministero, quale attività lavorativa resa alle dipendenze delle amministrazioni statali. Conseguenzialmente, si traduce in un punteggio ridotto, ai fini del posizionamento nelle graduatorie di terza fascia ATA, così quantificato:
Punti 0,60 per ogni anno di servizio e punti 0,05, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni.
Ben più consistente risulta il punteggio riconosciuto per il servizio militare “in costanza di nomina”, maturato quando l’interessato era “sotto contratto”, nella qualità di personale ATA, potendo fare la differenza – la maggiore quantificazione del punteggio – ai fini della nomina.
In questo caso, il citato servizio militare è valutato “come se si trattasse di lavoro effettivo reso nella qualifica A.T.A.”: Punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni.
Parliamo di una diversità a fronte della quale, i legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola – ritenendo discriminante e illegittima la valutazione ridotta del servizio militare di leva (e del servizio sostitutivo assimilato per legge) “non prestato in costanza di nomina” – propongono il citato ricorso individuale, innanzi al Giudice del lavoro.
FONDAMENTO GIURIDICO DEL RICORSO
Lo studio legale Esposito Santonicola ha ottenuto, in Consiglio di Stato (Sezione VII), quella che è stata definita la “sentenza apripista del 10/03/2022”.
La stessa ha sancito, a beneficio del personale A.T.A. “con servizio militare obbligatorio o servizio sostitutivo assimilato dopo aver conseguito il titolo valido per l’accesso alle graduatorie” il diritto al riconoscimento di punti 6, posto che “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti…sempre (pienamente) valutabile, ai fini della carriera come anche dell’accesso ai ruoli, in ogni settore, sia se prestato in costanza di rapporto di lavoro, sia se espletato a seguito del semplice conseguimento del titolo per l’iscrizione in graduatoria”.
A tale decisione sono seguiti identici accoglimenti (Consiglio di Stato, Sezione Settima, sentenze 23/08/2022), nei giudizi patrocinati dai legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola, anche provenienti dalla Magistratura del Lavoro. In particolare:
A) Il Giudice dott.ssa Cristina Monterosso (Tribunale del Lavoro di Roma), con doppia sentenza, ha dichiarato il diritto dei ricorrenti alla valutazione, nella graduatoria di III fascia ATA in cui sono inseriti, del servizio di leva “non in costanza di nomina” – prestato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per i profili professionali interessati – con il medesimo punteggio previsto per il servizio di leva prestato “in costanza di rapporto” (punti 6), avendo disposta la disapplicazione del D.M. 50/2021 (di ultimo aggiornamento della terza fascia A.T.A.), che differenzia la valutazione del servizio militare svolto in costanza di rapporto rispetto a quello svolto non in costanza di rapporto;
B) I Tribunali del Lavoro di Torino, Venezia, Bergamo e Frosinone hanno parimenti richiamata l’autorevolezza della sentenza emessa dal Consiglio di Stato, Roma (Sezione Settima n. 01720/2022, pubblicata in data 10/03/2022), da cui si ricava che “il servizio di leva deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le citate graduatorie…con lettura costituzionalmente orientata dell’art. 485 comma 7 del d.lgs. 297 del 1994 (Testo Unico Scolastico)”.
OBIETTIVO: RICONOSCIMENTO DI UN “PUNTEGGIO MAGGIORATO” (PUNTI 6), PER IL SERVIZIO MILITARE DI LEVA O ASSIMILATO (“NON PRESTATO IN COSTANZA DI NOMINA”), AI FINI DELLE SUPPLENZE DALLE GRADUATORIE A.T.A. INTERESSATE.
DOVE È PRESENTATO IL RICORSO?
SARA’ IL LEGALE AD INDIVIDUARE – SULLA BASE DELLA DOCUMENTAZIONE SOTTOPOSTA AL SUO VAGLIO – IL MAGISTRATO DEL LAVORO TERRITORIALMENTE COMPETENTE (TENDENZIALMENTE RIFERITO ALL’AREA TERRITORIALE DELLA PROVINCIA D’INSERIMENTO IN GRADUATORIA).
COSTI DEL RICORSO INDIVIDUALE (GIUDICE DEL LAVORO) “ATA PUNTEGGIO MAGGIORATO SERVIZIO MILITARE DI LEVA (O CIVILE ASSIMILATO) – NON PRESTATO IN COSTANZA DI NOMINA”:
SONO STATI RIDETERMINATI IN EURO 500,00 (cinquecento), alla luce delle numerose richieste.
– PER COLORO IL CUI REDDITO FAMILIARE LORDO, RIFERITO ALL’ANNO 2023, “FAMIGLIA ANAGRAFICA”, DOVESSE RAGGIUNGERE L’IMPORTO DI EURO 38.514,03, ALL’ONORARIO ANDRÀ AGGIUNTO IL VALORE DEL CONTRIBUTO UNIFICATO (TASSA), PARI AD EURO 259,00.
In sostanza:
– Coloro che non raggiungeranno la soglia dei 38.514,03 euro lordi familiari (anno 2023) corrisponderanno, per il ricorso, la somma omnicomprensiva di euro 500,00.
– Diversamente, coloro che raggiungeranno la citata soglia, corrisponderanno euro 500,00 + euro 259,00 (acquisto contributo unificato, che il legale verserà al tribunale competente con pagamento F. 24), per un totale di euro 759,00.
Di seguito gli allegati funzionali al ricorso:
1) Procura alle liti (nomina dell’avvocato), debitamente compilata in ogni parte, datata e firmata;
2) Modulo autorizzazione al trattamento dati, privacy;
3) Eventuale dichiarazione di esenzione dal versamento del contributo unificato (che non deve compilare chi non sia esente);
4)Autocertificazione in merito alla condizione soggettiva del ricorrente, con titolo di studio e riferimento al servizio militare (o assimilato) “non svolto in costanza di nomina”;
5) Diffida per rivendicare, in termini di ricalcolo del punteggio A.T.A., che il periodo del servizio militare di leva (o del servizio sostitutivo assimilato per legge), non assolto in costanza di nomina, sia considerato quale servizio effettivo reso nella qualifica ATA (punti 6 x anno). Custodire copia della missiva d’invio e della ricevuta di ritorno o attestazione di consegna PEC, appositamente predisposta, da inoltrare (a mezzo P.E.C. o raccomandata con ricevuta di ritorno) all’Ufficio Scolastico della Provincia interessata/Ministero dell’istruzione. N.B. Le ricevute di ritorno (o di avvenuta consegna) della diffida potranno essere inviate, ai legali, anche in un secondo momento, con email, all’indirizzo segreteriasantonicola@scuolalex.com, Oggetto: Nome, Cognome, DIFFIDA ATA SERVIZIO MILITARE (contenente il documento in allegato pdf);
6) Copia del titolo (diploma, licenza o qualifica) per l’inserimento nelle graduatorie del personale A.T.A.;
7) Copia della “domanda online” di inserimento/conferma nelle graduatorie di III Fascia A.T.A. (triennio 2021/23);
8) Copia del documento d’identità e del codice fiscale;
9) Copia del certificato comprovante l’avvenuta prestazione del servizio militare di leva (o del servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare) non in costanza di nomina;
10) Copia dei contratti ATA (o certificati di servizio), alle dipendenze delle Istituzioni scolastiche statali (laddove esistenti);
11) Copia della documentazione idonea a dimostrare l’eventuale stato di inoccupazione/disoccupazione del ricorrente (laddove esistente);
12) Copia del bonifico di euro 500,00, o euro 759,00 (per chi versa la tassa sul ricorso) alle coordinate sotto indicate.
La documentazione dovrà essere prima allegata, in formato PDF, all’indirizzo e-mail segreteriasantonicola@scuolalex.com, oggetto: “RICORSO ATA MILITARE”, nome e cognome del ricorrente; successivamente spedita, in un plico sigillato, con raccomandata postale 1 (con ricevuta di ritorno) al seguente indirizzo: Avvocati Santonicola Esposito, Via Amato 7 – 80053 – Castellammare di Stabia (NA).
SI RITIENE UTILE SCRIVERE, SULLA BUSTA CONTENENTE IL PLICO CARTACEO, “RICORSO ATA MILITARE”.
ESTREMI PER IL PAGAMENTO:
INTESTAZIONE: AVV. ALDO ESPOSITO
IBAN: IT90D0200822102000401344727
IMPORTO: EURO 500,00 (o euro 759,00, in caso di necessario versamento del contributo unificato).
CAUSALE: “RICORSO ATA MILITARE, NOME, COGNOME, CODICE FISCALE DEL RICORRENTE”.
Nella causale del bonifico indicare, possibilmente, il nome del ricorrente (non di persona delegata per il pagamento).
QUESITO SUL SERVIZIO VOLONTARIO.
Sarebbe, in qualche modo, possibile riferire i contenuti delle formidabili sentenze, appena citate, al servizio civile o militare volontario, PER OTTENERE IL PUNTEGGIO MAGGIORATO?
La risposta è negativa.
Dalle argomentazioni del Consiglio di Stato, presieduto dal Giudice dott. Claudio Contessa, si deduce, infatti, che è ritenuto doveroso attribuire, a chi abbia adempiuto al proprio dovere di servire la Patria, un vantaggio compensativo del “sacrificio imposto”, rispetto alle aspettative di sistemazione lavorativa, nel tempo in cui è stato assolto il dovere sancito dalla Costituzione. In particolare, scrivono i Giudicanti “Se si pone l’esigenza di ristorare chi ha svolto il servizio militare di leva del sacrificio subito, sotto forma di pregiudizio alle aspettative di progressione di carriera e della propria posizione lavorativa, non è evidentemente negabile che un pregiudizio analogo è predicabile nei confronti di chi un lavoro debba ancora ottenerlo, e nondimeno vi debba rinunciare durante il servizio prestato nelle forze armate”.
In conclusione, non si ritiene possibile adattare le citate sentenze alle casistiche concernenti il possesso del servizio civile volontario (svolto dopo l’abolizione dell’obbligo di leva) e del servizio militare volontario, in quanto mancherebbe, in tali ultime ipotesi, il requisito del “sacrificio imposto” – c.d. leva obbligatoria – meritevole di un vantaggio compensativo (pari al riconoscimento di punti 6).
Sul punto, si riporta il presente video esplicativo, dal titolo “PUNTEGGIO MILITARE ATA E SERVIZIO VOLONTARIO”, si clicchi di seguito:
N.B.
L’ADESIONE AL RICORSO NON COMPORTA L’OBBLIGO DI ISCRIZIONE A NESSUNA ASSOCIAZIONE/SINDACATO.
ULTERIORI ISTRUZIONI/STRATEGIE PROCESSUALI SARANNO RESE NOTE DAL LEGALE A MEZZO E-MAIL.
PER CHIARIMENTI, PER RICEVERE RISPOSTA VOCALE DIRETTA DEL LEGALE, SI INOLTRI WHATSAPP SCRITTO O BREVE AUDIO AL CELL. 366 18 28 489 (NUMERO NON ATTIVO PER LE TELEFONATE).
QUESTO STUDIO DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ, IN MERITO ALL’EVENTUALE MANCATO INSERIMENTO NEL RICORSO, QUALORA LA DOCUMENTAZIONE NON DOVESSE GIUNGERE, VIA E-MAIL O NEL CASO IN CUI NON SIANO RISPETTATE LE PROCEDURE PREVISTE NELLA PRESENTE INFORMATIVA, RISERVANDOSI L’ACCETTAZIONE DEI VOSTRI MANDATI.
Queste istruzioni operative ed i moduli da utilizzare sono riportati nel file allegato.