RICONOSCIMENTO DELLA CARTA DOCENTE PER I PRECARI.
QUARTO ACCOGLIMENTO GIUDIZIARIO EMESSO, QUESTA VOLTA, DALLA MAGISTRATURA DEL LAVORO DI MILANO.
DOPO LE PRONUNCE DEI TRIBUNALI DELLA SPEZIA, DI AREZZO E DI VERCELLI – ANCHE IN PRESENZA DI SUPPLENZE CON ORARIO RIDOTTO – SI PASSA IN RASSEGNA LA VERTENZA MILANESE…
Lo studio legale Esposito Santonicola continua ad ottenere – a seguito dell’avvio di mirati ricorsi presso i Tribunali del Lavoro italiani – l’erogazione, a beneficio dei docenti precari, dei 500 euro annui (bonus formativo Carta Docente).
Dopo le favorevoli pronunce emesse dai Tribunali Della Spezia (Giudice dott. Marco Viani), di Arezzo (Giudice Giorgio Rispoli) e di Vercelli (Dott.ssa Patrizia BAICI), si è espressa, in queste ore, la Magistratura del Lavoro milanese (Giudice dr. Tullio Perillo), nei seguenti termini (estratti essenziali della sentenza esecutiva):
“Sulla questione si è di recente pronunciata la Corte di Giustizia Europea…In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che… la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall’accesso al beneficio) comporti una violazione della clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato della Direttiva 1999/70/CE”.
Ed ancora “Va richiamato quanto deciso dal Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha censurato negativamente la scelta del Ministero convenuto di escludere dal beneficio i docenti a termine, in quanto irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione)…nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l’erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell’insegnamento fornito agli studenti; da ciò deriva che il diritto – dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un’aliquota di esso”.
In conclusione, la domanda giudiziaria è stata accolta, avendo accertato, la preposta Magistratura “il diritto della parte ricorrente ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 per l’importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta (Ministero dell’Istruzione) a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente), per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge”.
Per accedere alle istruzioni operative del “RICORSO CARTA DOCENTE PER I PRECARI – AL GIUDICE DEL LAVORO” si clicchi di seguito:
https://scuolalex.it/ricorso-carta-docente-per-i-precari-al-giudice-del-lavoro/
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