ACCOGLIMENTI PRESSO I TRIBUNALI DELLA SPEZIA, DI AREZZO E DI VERCELLI, ANCHE IN PRESENZA DI SUPPLENZE CON ORARIO RIDOTTO.

E’ ANCORA POSSIBILE ADERIRE ALL’INIZIATIVA GIUDIZIARIA…

STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA

Bilancio assolutamente positivo sui primi esiti giudiziari – provenienti dalla Magistratura del lavoro – divulgato dai legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola, per quanto concerne il ricorso finalizzato alla erogazione, a beneficio dei precari, dei 500 euro annui, bonus formativo Carta Docente.

Il Tribunale Della Spezia (Sez. Lavoro), a beneficio di un’insegnante “con contratti annuali dall’A.S. 2016/2017 all’A.S. 2020/2021”, ha condannato il Ministero dell’Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, a rilasciare la Carta elettronica, con una provvista di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.

RAGIONI DELL’ACCOGLIMENTO: Per il Giudicante, dott. Marco Viani, sull’obbligo formativo, il supremo giudice amministrativo ha ritenuto estensibile la Carta elettronica’ anche al personale docente non di ruolo (così C. Stato 16 mar. 2022, n. 1842). “Questa linea interpretativa, sia per l’autorevolezza della fonte da cui origina sia per la lettura sistematica e costituzionale delle disposizioni, appare convincente. Sulla stessa si è già mossa parte della giurisprudenza di merito, la quale ha quindi riconosciuto il diritto del personale docente non di ruolo a fruire della ‘Carta elettronica’, con conseguente condanna del Ministero al versamento del suo controvalore, pari ad Euro 500,00= annui”. In ultimo, “il fatto che l’orario fosse talora inferiore a 18 ore settimanali non sembra rappresentare idoneo motivo per escludere il diritto al riconoscimento della Carta: sussiste, infatti, analoga ratio di favorire l’aggiornamento professionale e non si rinvengono indici normativi della necessità di riproporzionare il beneficio al minor orario svolto… La domanda quindi si accoglie, nei termini di cui al dispositivo”. 

ULTERIORE ACCOGLIMENTO è maturato presso il Tribunale del Lavoro di Arezzo (Giudice Giorgio Rispoli), il cui orientamento si è così manifestato: “lo scorso maggio, con sentenza n. 450/2022, anche la Corte di Giustizia Europea è intervenuta in materia un trattamento differenziato tra personale assunto a tempo indeterminato e a tempo determinato in relazione a un beneficio la cui ratio è principalmente incentrata nel favorire l’aggiornamento e la qualificazione delle competenze professionali, nell’ottica di garantire il diritto, ma anche il dovere, di formazione, non pare giustificabile. Pertanto, l’intestato Tribunale ACCERTA e DICHIARA il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale. CONDANNA il MI resistente al pagamento – in favore della ricorrente – dell’importo corrispondente alle annualità in cui è stata omessa nei suoi confronti la corresponsione del beneficio economico di cui al punto precedente, oltre interessi dal dovuto al saldo.

DA ULTIMO, si segnala la nuova conferma giudiziaria proveniente dal Tribunale del Lavoro di Vercelli. Il Magistrato (Dott.ssa Patrizia BAICI), pienamente condividendo le tesi dello studio legale Esposito Santonicola, HA ACCERTATO e DICHIARATO, nell’interesse del precario, il diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/2018, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. Tanto in ragione della riconducibilità della «Carta Elettronica del docente» alle «condizioni di impiego», di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato; di conseguenza, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell’accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa, ai fini formativi, per i lavoratori a tempo determinato. Conclusione analoga per il Consiglio di Stato che, nel recente pronunciamento, ha rimarcato che la mancata attribuzione, anche ai lavoratori precari, del bonus di € 500,00 ingenera una «discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, … nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l’erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell’insegnamento fornito agli studenti (Cons. Stato, Sez. VII, n. 1842/2022). Va così dichiarato il diritto della ricorrente “ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015», ossia con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, mediante accreditamento della somma di 2.000,00 euro (€ 500,00 per ciascun anno) sulla carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2017/18 al 2021/22.

Per accedere alle istruzioni operative del “RICORSO CARTA DOCENTE PER I PRECARI – AL GIUDICE DEL LAVORO” si clicchi di seguito:

https://scuolalex.it/ricorso-carta-docente-per-i-precari-al-giudice-del-lavoro/

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