SUPER ACCOGLIMENTO GIUDIZIARIO.
PUNTEGGIO PER IL SERVIZIO MILITARE DEL PERSONALE A.T.A. – DOPPIA INCANTEVOLE SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO.
STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA
RICONOSCIUTO PER INTERO (PUNTI 6) IL SERVIZIO MILITARE DI LEVA, NON PRESTATO IN COSTANZA DI NOMINA, IN SEDE DI AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE.
DOVEROSO ATTRIBUIRE, A CHI HA ADEMPIUTO AL PROPRIO DOVERE DI SERVIRE LA PATRIA, UN VANTAGGIO COMPENSATIVO DEL SACRIFICIO SUBITO…
Lo studio legale Esposito Santonicola, con l’intervento in Consiglio di Stato dell’avvocato Gianluca Fuccillo, ha ottenuto ancora una volta, a beneficio degli assistiti “servitori della Patria”, la piena valutazione del servizio militare, per le graduatorie di III fascia del personale ATA “anche se prestato prima dell’impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione”.
Parliamo di ben due sentenze, recanti N. 07383 e N. 07376/2022, emesse in data 23/08/2022 dalla Sezione Settima del Consiglio di Stato – nell’occasione presieduta dal Giudice dott. Claudio Contessa – di cui hanno fruito sette aspiranti A.T.A., destinata a stravolgere la loro vita professionale in senso migliorativo, nei termini della ricollocazione in graduatoria e in vista dei prossimi conferimenti d’incarico.
I FATTI DI CAUSA
I ricorrenti, aspiranti all’inserimento nella III fascia del personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario) della scuola, hanno agito – con ricorso amministrativo – per il riconoscimento del servizio militare di leva, in sede di aggiornamento delle graduatorie, affidando il mandato difensivo ai legali Aldo Esposito, Ciro Santonicola e Gianluca Fuccillo.
La normativa ministeriale ostile è stata contestata nella parte in cui prevede che il punteggio per il servizio militare di leva – 6 punti per ogni anno di servizio e punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni – si riferisce alla sola ipotesi in cui, questo servizio, sia stato prestato “in costanza di rapporto di impiego”.
In primo grado, la sentenza dell’adito Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, ha respinto il ricorso. Ed allora i legali, pronti ad accettare la nuova sfida professionale nel secondo grado di giudizio, hanno appellato il provvisorio rigetto, ribaltando la decisione.
FONDAMENTO DEL RICORSO
Dal momento che il servizio militare:
– è valutato ai fini del conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative;
– è valido a tutti gli effetti, come precisato dal Testo Unico Scolastico (Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, art. 485, comma 7);
– è valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso gli enti pubblici, come prevede l’art. 2050 del codice dell’ordinamento militare;
si ritiene doveroso attribuire, a chi ha adempiuto al proprio dovere di servire la Patria, un vantaggio compensativo del sacrificio subito, rispetto alle aspettative di sistemazione lavorativa, nel tempo in cui ha assolto il dovere sancito dalla Costituzione.
In particolare, con specifico riferimento alla circostanza per cui il punteggio – per l’anno di servizio militare – deve essere valutato “interamente”, anche in assenza di un rapporto lavorativo già in essere per l’aspirante A.T.A., il Consiglio di Stato afferma: “ Se si pone l’esigenza di ristorare chi ha svolto il servizio militare di leva del sacrificio subito, sotto forma di pregiudizio alle aspettative di progressione di carriera e della propria posizione lavorativa, non è evidentemente negabile che un pregiudizio analogo è predicabile nei confronti di chi un lavoro debba ancora ottenerlo, e nondimeno vi debba rinunciare durante il servizio prestato nelle forze armate”.
Risulta, dunque, erronea l’interpretazione proposta dal Giudice di Primo Grado, secondo il parere del Consiglio di Stato – in piena sintonia con la proposta interpretativa avanzata dai legali Aldo Esposito, Ciro Santonicola e Gianluca Fuccillo – dovendo essere accolto l’appello.
Parliamo di una questione di diritto rilevante, ripresa dalla testata giornalistica “Orizzonte Scuola” che – con specifico riferimento alla sentenza del 23/08/2022 N. 07383/2022 – con un articolo dal titolo “Servizio militare, da valutare nelle graduatorie? Non ci può essere discriminazione tra docenti ed ATA. Sentenza”, ha esposta la vicenda nei termini descritti al seguente link:
Alla luce dei plurimi accoglimenti giudiziari (Consiglio di Stato e Tribunali del lavoro di Torino, Bergamo e Frosinone), È POSSIBILE RICORRERE, IN QUESTO MOMENTO STORICO, AL GIUDICE DEL LAVORO PER IL:
“RICONOSCIMENTO PER INTERO DEL SERVIZIO MILITARE, NON SVOLTO IN COSTANZA DI NOMINA, NELL’INTERESSE DEGLI ASPIRANTI A.T.A.”.
Sono attive, sul sito scuolalex.it, le istruzioni operative per accedere al “RICORSO TERZA FASCIA ATA PUNTI 6 – ANNO SERVIZIO MILITARE DI LEVA (O SERVIZIO ASSIMILATO) NON PRESTATO IN COSTANZA DI NOMINA – AL GIUDICE DEL LAVORO”.
Si clicchi di seguito:
PER CHIARIMENTI, AL FINE DI RICEVERE RISPOSTA VOCALE PERSONALIZZATA DAI LEGALI ESPOSITO SANTONICOLA, SI INOLTRI WHATSAPP SCRITTO O AUDIO AL CELL. 366 18 28 489, A PARTIRE DAL 30 AGOSTO 2022.