PERSONALE ATA E PUNTEGGIO PER IL SERVIZIO MILITARE “NON SVOLTO IN COSTANZA DI NOMINA”.

IL TAR DICE NO… AL CONTRARIO IL CONSIGLIO DI STATO (SEZIONE VII), SECONDO GRADO DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, CON SENTENZA DEL 10/03/2022, HA SANCITO, A BENEFICIO DI 20 AMMINISTRATIVI, COME IL SERVIZIO MILITARE (E/O SERVIZIO SOSTITUTIVO ASSIMILATO PER LEGGE) DEL PERSONALE A.T.A. “NON PRESTATO IN COSTANZA DI NOMINA” DEBBA VALUTARSI PER INTERO (PUNTI 6).

Quesito/Consulenza informativa.

Gentile avvocato, sono un assistente amministrativo che ha prestato il servizio militare dopo aver conseguito il titolo valido per l’accesso alle graduatorie ATA, in un periodo nel quale non avevo ricevuto alcuna nomina scolastica.

Preciso di essermi inserito nelle nuove graduatorie di III FASCIA A.T.A. (triennio 2021/23).

Ebbene, pur avendo indicato, in domanda, il servizio militare di leva “non prestato in costanza di nomina”, lo stesso non è stato valutato con un punteggio pari a 6.

Vorrei presentare ricorso dal momento che detto servizio militare – non prestato in costanza di nomina – si è tradotto in un punteggio ridotto, ai fini del posizionamento nelle graduatorie, così quantificato:

Soli Punti 0,60 per ogni anno di servizio e punti 0,05, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni.

Ben più consistente risulta il punteggio riconosciuto per il servizio militare “in costanza di nomina”, maturato quando l’interessato era “sotto contratto”, nella qualità di personale ATA, potendo fare la differenza – la maggiore quantificazione del punteggio – ai fini della nomina.

In questo caso, il citato servizio militare è valutato “come se si trattasse di lavoro effettivo reso nella qualifica A.T.A.”: Punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni.

L’illustrata diversità di calcolo – generata dalla Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale A.T.A. – si è tradotta, a mio parere, in un ingiustificato discrimine tra il servizio di leva svolto in costanza di nomina con quello prestato non in costanza di nomina, posto che l’articolo 485, comma 7, del decreto legislativo 297/94 (Testo Unico Scolastico) impone di ritenere che debba darsi rilevanza al servizio militare prestato (e/o servizio sostitutivo assimilato per legge) dopo aver conseguito il titolo valido per l’accesso alle graduatorie ATA, anche se svolto in un periodo nel quale gli interessati non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica”.

Eppure ho appreso, da una testata giornalistica on-line, che il T.A.R. del Lazio ha detto no al punteggio per il servizio militare non in costanza di nomina… Ritiene possibile scardinare il citato orientamento?

STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA

Gentile A.T.A.

Il Collegio Giudicante del T.A.R. Lazio (Sezione III Bis) – nel respingere il ricorso avverso la ridotta valutazione del servizio militare di leva (e dei servizi assimilati per legge), prestato non in costanza di rapporto di impiego – ha richiamata la sua giurisprudenza, non tenendo conto che il Consiglio di Stato Roma – secondo grado della Giustizia Amministrativa – presieduto dal dott. Marco Lipari (Giudice estensore Consigliere Ofelia Fratamico), con sentenza n. 01720/2022  (pubblicata in data 10/03/2022), definitivamente pronunciandoha accolto la domanda giudiziaria presentata da venti amministrativi, patrocinati dal nostro studio legale, sancendo che il servizio militare  (e/o servizio sostitutivo assimilato per legge) del personale A.T.A. – prestato dopo aver conseguito il titolo di studio valido per l’accesso alle graduatorie, in un periodo nel quale, gli interessati, non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica – deve essere valutato per intero (punti 6)”.

Si illustrano, di seguito, i dettagli: 

https://scuolalex.it/graduatorie-ata-terza-fascia-e-servizio-militare-non-in-costanza-di-nomina-accoglimento-giudiziario-definitivo-in-consiglio-di-stato/

Per i Giudicanti il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti…il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera … come anche dell’accesso ai ruoli, in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro, sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l’iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici…”.

Come in precedenza stabilito, nella fase giudiziaria cautelare “una lettura costituzionalmente orientata dell’articolo 485, comma 7, del decreto legislativo 297/94 (Testo Unico Scolastico) impone di ritenere che debba darsi rilevanza al servizio militare prestato (e/o servizio sostitutivo assimilato per legge) dagli appellanti dopo aver conseguito il titolo valido per l’accesso alle graduatorie ATA, anche se svolto in un periodo nel quale non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica”.

A seguito di tale autorevole pronunciamento, anche il Giudice del Lavoro di Bergamo, Dott.ssa Giulia Bertolino, ha deciso la controversia nei seguenti termini (si riportano gli estratti della sentenza considerati essenziali):

“Il punteggio pari a 6 punti per l’espletamento del servizio militare deve essere riconosciuto, anche quando non espletato in costanza di nomina, purché successivamente al conseguimento del titolo che permette l’accesso alle graduatorie (ATA)….”

Si riporta apposito link informativo:

https://scuolalex.it/graduatorie-ata-terza-fascia-e-servizio-militare-non-in-costanza-di-nomina-il-tribunale-di-bergamo-ha-accolto-il-ricorso-finalizzato-al-riconoscimento-di-punti-6/

Ed ancora, investito della questione, il Giudicante del Lavoro di Torino, dott. Nicola Tritta, ha ritenuta la domanda giudiziaria fondata e meritevole di accoglimento. Si riportano, ancora una volta, gli estratti del pronunciamento considerati essenziali:

“Avendo il ricorrente svolto il servizio militare successivamente al conseguimento del titolo di abilitazione per l’inserimento in graduatoria, anche se non in pendenza del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione, egli ha comunque diritto ai sensi dell’art. 485, comma 7, d.lgs. n. 297/1994 a vedersi attribuito il punteggio che il DM riserva, illegittimamente, solo a chi abbia svolto il servizio in pendenza del rapporto di lavoro, con disapplicazione della disposizione contenuta nel D.M. 50/2021 avvertenze sull’allegato A, lett. A.

Sul punto si sono pronunciate sia la giurisprudenza di legittimità, che parte della giurisprudenza di

merito…La giurisprudenza di merito ha applicato i surrichiamati principi di diritto, proprio a quanto previsto dal DM 50/2021 per la formazione delle graduatorie di istituto di III fascia (Trib. Messina, Trib. Roma) …”

Per saperne di più: https://scuolalex.it/graduatorie-ata-terza-fascia-e-servizio-militare-non-in-costanza-di-nomina-accoglimento-giudiziario-tribunale-di-torino/

Alla luce di tanto è certamente possibile scardinare il citato orientamento “provvisoriamente negativo proveniente dal T.A.R Lazio.”, in virtù dei plurimi accoglimenti richiamati.

In tale ottica sono attive, sul sito scuolalex.it, le istruzioni operative per accedere al “RICORSO TERZA FASCIA ATA PUNTI 6 – ANNO SERVIZIO MILITARE DI LEVA (O SERVIZIO ASSIMILATO) NON PRESTATO IN COSTANZA DI NOMINA – AL GIUDICE DEL LAVORO”.  Si clicchi di seguito:

https://scuolalex.it/terza-fascia-ata-ricorso-punti-6-servizio-militare-di-leva-non-in-costanza-di-nomina-giudice-del-lavoro/

SI RAPPRESENTA, ANCORA, COME – A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE DELL’ORDINANZA MINISTERIALE N. 112 DEL 2022 PER L’AGGIORNAMENTO DELLE GPS E G.I. (2022/24) – È STATO PURTROPPO RIBADITO, ANCHE PER I DOCENTI PRECARI, CHE IL SERVIZIO MILITARE DI LEVA, IL SERVIZIO SOSTITUTIVO ASSIMILATO PER LEGGE AL SERVIZIO MILITARE DI LEVA E IL SERVIZIO CIVILE SONO INTERAMENTE VALUTABILI, SECONDO LA DISCUTIBILE TESI MINISTERIALE, PURCHÉ PRESTATI IN COSTANZA DI NOMINA

REBUS SIC STANTIBUS, IN RAGIONE DELLA GIURISPRUDENZA CITATA, ANCHE I DOCENTI PRECARI POTRANNO PRESENTARE UN MIRATO RICORSO PER DOMANDARE LA VALUTAZIONE DEL PREGRESSO SERVIZIO MILITARE DI LEVA (O EQUIPARATO) “NON PRESTATO IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO CON IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE”, AI FINI DELLA MIGLIORE COLLOCAZIONE NELLE AGGIORNATE GRADUATORIE”.

PER CHIARIMENTI, AL FINE DI RICEVERE RISPOSTA VOCALE PERSONALIZZATA DAI LEGALI ESPOSITO SANTONICOLA, SI INOLTRI WHATSAPP SCRITTO O AUDIO AL CELL. 366 18 28 489 (NUMERO NON ATTIVO PER LE TELEFONATE).

Si ricorda, infine, che il numero fisso 081 19 18 99 44 dello studio legale Esposito Santonicola è attivo nelle seguenti fasce orarie: Dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 19,30, ogni lunedì, mercoledì e venerdì; Dalle 10,00 alle 12,30, ogni martedì e giovedì.