RECUPERATA LA VALIDITÀ GIURIDICA DEL SERVIZIO, SVOLTO DAL RICORRENTE COME COLLABORATORE SCOLASTICO, DA SUBITO SPENDIBILE PER L’INSERIMENTO NELLE  GRADUATORIE PROVINCIALI PERMANENTI (PER L’A.S. 2022-2023)

TRIBUNALE DEL LAVORO DI MONZA, STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA. 

I Fatti

Con ricorso urgente in corso di causa il ricorrente ha esposto, per il tramite dei legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola

  • di aver conseguito il Diploma di Qualifica Professionale Triennale di “Operatore dei Servizi di Ristorazione Settore Cucina”, nell’A.S. 2012/2013, presso la Scuola Paritaria “Centro Studi Sannitico, sito in Durazzano”; 
  • di aver presentato, sulla base di tale titolo, domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto 3^ fascia ATA, per il triennio 2018/2021, della provincia interessata (per i profili di Collaboratore Scolastico e Cuoco); 
  • di essere stato individuato quale destinatario del primo contratto di lavoro a tempo determinato, dall’ottobre 2018 al 31 agosto 2019; 
  • che, tuttavia, l’Istituto Scolastico, sede di servizio, disponeva il suo depennamento dalle graduatorie d’Istituto di 3^ fascia, con conseguente dichiarazione di invalidità “ai fini giuridici” del servizio prestato, per difetto del titolo di studio di accesso al profilo professionale; 
  • che l’esclusione dalle graduatorie comportava la risoluzione del contratto a tempo determinato in essere, con dichiarazione di invalidità dell’ulteriore servizio maturato; 
  • che a giustificazione della condotta ministeriale veniva menzionata una nota dell’USR Veneto – Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Vicenza, ove si indicava che l’I.P.S.E.O.A. “Centro Studi Sannitico” di Durazzano, per l’a.s. 2012/2013, non era autorizzato allo svolgimento degli esami di qualifica triennale statale.

Eppure il Centro Studi Sannitico aveva richiesta la parità scolastica, per l’a.s. 2012/2013, senza ottenerla a causa del diniego espresso dell’USR Campania. 

Avverso tale diniego di concessione della parità, l’Istituto aveva presentato ricorso al TAR Campania e, quindi, appello al Consiglio di Stato contro la sentenza di rigetto di primo grado; ebbene, con sentenza n. 5211/2015, il Consiglio di Stato accoglieva l’appello e annullava il provvedimento di diniego della parità.

Di conseguenza, l’USR Campania, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, annullava il provvedimento di diniego della parità e riconosceva la parità scolastica all’Istituto Centro Studi Sannitico con effetto retroattivo, ossia con decorrenza dall’A.S. 2012/2013.

NON È UN CASO CHE, SUL SITO ISTITUZIONALE DELL’USR CAMPANIA, FIGURAVA, NELL’ELENCO DELLE SCUOLE PARITARIE, ANCHE IL CENTRO STUDI SANNITICO, DALL’A.S. 2012/2013.

Tra l’altro, il ricorrente, sempre nell’a.s. 2012/2013, aveva effettivamente sostenuto le prove d’esame presso detto Istituto paritario “quale candidato esterno”, come attestato dai registri d’esame e, in ragione di tanto, vantava il possesso del titolo idoneo alla permanenza nelle graduatorie d’istituto di 3^ fascia ATA, con conseguente illegittimità dei provvedimenti adottati dall’amministrazione.

In tale ottica l’amministrativo ha depositato il ricorso, dinanzi al Tribunale di Monza, finalizzato ad accertare e dichiarare la validità giuridica del servizio svolto come Collaboratore Scolastico, negli A.A.S.S. 2018/2019 e 2019/2020, in virtù del possesso dell’idoneo titolo di accesso.

Nelle more del giudizio di merito il Ministero dell’Istruzione, con nota n. 13671 del 05 aprile 2022, ha invitato gli Uffici Scolastici Regionali ad indire i concorsi per soli titoli per i profili professionali del personale ATA dell’area A e B, finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali permanenti, utili per l’a.s. 2022-2023, dalle quali si viene attinti per la stipula dei contratti a tempo indeterminato.

Sul punto, il requisito fondamentale per l’inclusione nelle graduatorie permanenti del personale ATA è rappresentato dall’anzianità di servizio di almeno due anni, anche non continuativi, prestato in posti corrispondenti al profilo professionale cui si richiede l’accesso e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell’area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre; le domande di ammissione, alla suddetta procedura concorsuale, sono state presentate, in modalità telematica, dal 27.04.2022 al 18.05.2022. 

Divenuto per questo necessario innestare, sul pendente ricorso, una domanda cautelare urgente, nelle forme  dell’art. 700 c.p.c., l’interessato ha chiesto la disapplicazione dei decreti emessi dagli Istituti scolastici di dipendenza, nella parte in cui non hanno riconosciuta la validità giuridica del servizio svolto come Collaboratore Scolastico, negli A.A.S.S. 2018/19 e 2019/2020 e, per l’effetto, la declaratoria della validità giuridica del servizio svolto come Collaboratore Scolastico, nell’A.S. 2018/2019 e nell’A.S. 2019/2020, in quanto in possesso di valido titolo d’accesso, con condanna dell’Amministrazione resistente al riconoscimento giuridico ad ogni effetto di legge del servizio espletato a seguito della nomina quale Collaboratore Scolastico. 

Investito della problematica, il Tribunale del Lavoro di Monza, nella persona del Magistrato ordinario Dott.ssa Z. Crispino, sposando le tesi interpretative degli avv.ti Esposito Santonicola, si è espresso nei seguenti termini (estratti ritenuti essenziali della recentissima ordinanza del maggio 2022):

Il ricorso è fondato e va accolto… L’Istituto Centro Studi Sannitico, presso il quale il ricorrente ha sostenuto gli esami, nell’A.S. 2012/13, per il conseguimento del Diploma di Qualifica Professionale Triennale di Operatore dei Servizi di Ristorazione Settore Cucina – titolo in virtù del quale lo stesso è poi stato inserito nella terza fascia delle graduatorie d’istituto del personale ATA per il triennio 2018-2021 – ha ottenuto il riconoscimento della parità scolastica a seguito della sentenza del Consiglio di Stato del 16.11.2015 n. 5211/2015, che ha annullato il provvedimento di diniego della parità, riferito alla richiesta avanzata per l’anno scolastico 2012/13.

Preso atto della sentenza del Consiglio di Stato, l’USR per la Campania, con decreto datato 11.01.2016, vi ha ottemperato, riconoscendo il predetto Istituto quale scuola paritaria secondaria di II grado, ai sensi della legge n. 62/2000, con decorrenza dall’A.S. 2012/2013 e, quindi, con effetto retroattivo.

Il Ministero dell’Istruzione sostiene che, benché riconosciuto ex post con efficacia retroattiva, il Centro Studi Sannitico, nell’A.S. 2012/2013, non aveva ricevuto l’autorizzazione all’effettuazione degli esami volti al conseguimento del diploma e, non avendo all’epoca ottenuto la parità, non aveva materialmente rispettato gli adempimenti previsti dall’ordinanza ministeriale n. 90/2001 la quale prevede, all’art. 26, che “le commissioni di esame sono nominate dal dirigente scolastico e comunicate al Provveditore agli Studi”.

Il mancato riconoscimento del servizio prestato dal ricorrente, sull’assunto che nell’A.S. 2012/2013 l’indicato Istituto scolastico non era ancora considerato paritario, contrasta con il principio di retroattività degli effetti giuridici dell’atto amministrativo che, conformandosi alla sentenza del Consiglio di Stato di annullamento del provvedimento di diniego, ha riconosciuto la parità al Centro Studio Sannitico con effetto retroattivo dall’a.s. 2012-2013. 

È evidente nei fatti che, nell’A.S. 2012/2013, la scuola non aveva la parità; tuttavia l’avvenuto riconoscimento della parità in epoca successiva, ma con riferimento all’anno scolastico d’interesse, fa sì che giuridicamente la scuola debba considerarsi paritaria dall’anno scolastico 2012/13, con tutti gli effetti che ne conseguono. 

Non potendosi disconoscere la validità del titolo conseguito dal ricorrente, grazie al superamento delle prove d’esame presso detto istituto, i provvedimenti adottati dagli Istituti scolastici ai danni del ……. vanno disapplicati, in quanto illegittimi, con conseguente diritto dello stesso al riconoscimento ad ogni effetto di legge, da parte dell’Amministrazione, del servizio espletato negli A.A.S.S. 2018/2019 e 2019/2020 a seguito della nomina quale Collaboratore Scolastico, giusti incarichi conferiti con contratti individuali di lavoro a tempo determinato. 

Quanto alla sussistenza del periculum in mora (MOTIVO D’URGENZA), il mancato riconoscimento “in via d’urgenza” della validità a fini giuridici del servizio svolto in qualità di Collaboratore Scolastico, negli AA.SS. 2018/2019 e 2019/2020, presso due diversi Istituti, precluderebbe irrimediabilmente al ricorrente, per assenza dei requisiti necessari, di presentare domanda di partecipazione alla procedura concorsuale indetta dal Ministero dell’Istruzione per la costituzione delle graduatorie provinciali permanenti per l’a.s. 2022-2023, precludendogli senz’altro possibilità occupazionali. 

CONCLUSIONI DEL GIUDICANTE MONZESE

P.Q.M. ACCOGLIE IL RICORSO E, PER L’EFFETTO, DICHIARA LA VALIDITÀ GIURIDICA DEL SERVIZIO SVOLTO DAL RICORRENTE COME COLLABORATORE SCOLASTICO NELL’A.S. 2018/2019 DAL …10.2018 AL ….08.2019 PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE… E NELL’A.S. 2019/2020 DAL …09.2019 AL …06.2020 PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO….; 2) CONDANNA IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE AL RICONOSCIMENTO GIURIDICO AD OGNI EFFETTO DI LEGGE DEL SERVIZIO ESPLETATO DAL RICORRENTE NEGLI A.S. 2018/2019 E 2019/2020.

Per info/preventivi sui RICORSI A TUTELA DEL PERSONALE ATA, ANCHE CON RIFERIMENTO AI TITOLI/QUALIFICHE MATURATI PRESSO LA SCUOLA PARITARIA “CENTRO STUDI SANNITICO”, si suggerisce di procedere nelle seguenti modalità:

A) INVIARE EMAIL ALL’INDIRIZZO segreteriasantonicola@scuolalex.com, OGGETTO: “PROBLEMATICA PERSONALE ATA, NOME COGNOME”, SOTTOPONENDO AL LEGALE LA CASISTICA;

B) SEGNALARE L’AVVENUTO INOLTRO DELL’E-MAIL CON MESSAGGIO WHATSAPP AL 366 18 28 489 (NO TELEFONATE), SCRIVENDO “PROBLEMATICA PERSONALE ATA, NOME COGNOME ED INDIRIZZO E-MAIL DAL QUALE È PARTITO IL QUESITO”;

C) Si ricorda, infine, che il numero fisso 081 19 18 99 44 dello studio legale Esposito Santonicola osserva le seguenti fasce orarie:

  • Dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 19,30, ogni lunedì, mercoledì e venerdì;
  • Dalle 10,00 alle 12,30, ogni martedì e giovedì.