GRADUATORIE ATA (TERZA FASCIA) E SERVIZIO MILITARE “NON IN COSTANZA DI NOMINA – ACCOGLIMENTO GIUDIZIARIO PROVENIENTE DAL TRIBUNALE DEL LAVORO DI TORINO, SULLA SCIA DELLA STORICA SENTENZA EMESSA DAL CONSIGLIO DI STATO….  

IL SERVIZIO DI LEVA OBBLIGATORIO “NON IN COSTANZA DI NOMINA” DEVE ESSERE VALUTATO “PER INTERO”, PUNTI 6!

STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA 

A seguito della rilevantissima sentenza emessa dal Consiglio di Stato, Roma (Sezione Settima) n. 01720/2022, pubblicata in data 10/03/2022, che – nell’accogliere il ricorso presentato dallo studio legale Esposito Santonicola – ha sancito, a beneficio di 20 amministrativi, come il servizio militare  (e/o servizio sostitutivo assimilato per legge) del personale A.T.A., non prestato in costanza di nomina, dovesse valutarsi per intero (punti 6), un nuovo stratosferico risultato, d’identico tenore, è stato trasmesso dal Tribunale del Lavoro di Torino.

Parliamo di un giudizio sempre finalizzato all’accertamento e alla declaratoria del diritto del ricorrente (assistente amministrativo, collaboratore scolastico, assistente tecnico e cuoco) – che ha prestato il servizio militare dopo aver conseguito il titolo valido per l’accesso alle graduatorie A.T.A. e in un periodo nel quale non aveva ricevuto alcuna nomina scolastica – al riconoscimento, in termini di punteggio ed ai fini della migliore collocazione nelle graduatorie di terza fascia A.T.A. (vigenti nel triennio 2021/2023) funzionali alle supplenze, per i profili professionali interessati, del periodo di leva “non svolto in costanza di nomina” alla stregua del servizio militare “in costanza di nomina” (punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni).

Nello specifico il ricorrente ha lamentato, per il tramite dei legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola, l’illegittimità del D.M. 50/2021 (con cui è stata indetta la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA, per il triennio scolastico 2021/23), nella parte in cui – con particolare riferimento alle “Avvertenze Generali di cui all’Allegato A della Tabella di Valutazione dei Titoli Culturali e di Servizio della Terza Fascia delle Graduatorie di Istituto del Personale A.T.A. – ha previsto che il solo servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge “prestati in costanza di rapporto di impiego” sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica A.T.A., precludendo irrimediabilmente all’A.T.A. interessato – che ha maturato il servizio militare di leva in un periodo nel quale non aveva ricevuto alcuna nomina dalle graduatorie A.T.A. (per questo definito “non in costanza di nomina”) – di far valutare, detto periodo di leva, in termini di punteggio nelle graduatorie, alla stregua del servizio militare “in costanza di nomina” (punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni).

Investito della questione, il Giudicante del Lavoro di Torino, dott. Nicola Tritta, ha ritenuta la domanda giudiziaria fondata e meritevole di accoglimento. Si riportano gli estratti del pronunciamento considerati essenziali:

Avendo il ricorrente svolto il servizio militare successivamente al conseguimento del titolo di abilitazione per l’inserimento in graduatoria, anche se non in pendenza del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione, egli ha comunque diritto ai sensi dell’art. 485, comma 7, d.lgs. n. 297/1994 a vedersi attribuito il punteggio che il DM riserva, illegittimamente, solo a chi abbia svolto il servizio in pendenza del rapporto di lavoro, con disapplicazione della disposizione contenuta nel D.M. 50/2021 avvertenze sull’allegato A, lett. A.

Sul punto si sono pronunciate sia la giurisprudenza di legittimità, che parte della giurisprudenza di

merito…La giurisprudenza di merito ha applicato i surrichiamati principi di diritto, proprio a quanto previsto dal DM 50/2021 per la formazione delle graduatorie di istituto di III fascia (Trib. Messina, Trib. Roma)…

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. dichiara il diritto di parte ricorrente all’attribuzione del punteggio spettante, in ragione del servizio militare di leva obbligatorio espletato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l’accesso alla classe ove parte ricorrente è attualmente inserita nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale A.T.A. nei profili di appartenenza;

2. per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione ad attribuire, a parte ricorrente, il punteggio connesso al servizio militare di cui sopra e all’adozione dei provvedimenti conseguenti relativi alla collocazione del ricorrente in graduatoria”.

Alla luce del nuovo accoglimento giudiziario – maturato al cospetto della Magistratura Civile Torinese e avvalorato dall’ulteriore giurisprudenza di merito – È SEMPRE POSSIBILE RICORRERE AL GIUDICE DEL LAVORO NEI SEGUENTI TERMINI:

“RICONOSCIMENTO PER INTERO DEL SERVIZIO MILITARE”, NELL’INTERESSE DI QUANTI ASPIRINO A CONSEGUIRE UN MIGLIOR POSIZIONAMENTO IN GRADUATORIA, AI FINI DELLA STIPULA DEI CONTRATTI ATA. 

In tale ottica, sono attive sul sito scuolalex.it le istruzioni operative per accedere al “RICORSO TERZA FASCIA ATA PUNTI 6 – ANNO SERVIZIO MILITARE DI LEVA (O SERVIZIO ASSIMILATO) NON PRESTATO IN COSTANZA DI NOMINA – AL GIUDICE DEL LAVORO”.  Si clicchi di seguito:

https://scuolalex.it/terza-fascia-ata-ricorso-punti-6-servizio-militare-di-leva-non-in-costanza-di-nomina-giudice-del-lavoro/

PER CHIARIMENTI, AL FINE DI RICEVERE RISPOSTA VOCALE PERSONALIZZATA DAI LEGALI ESPOSITO SANTONICOLA, SI INOLTRI WHATSAPP SCRITTO O AUDIO AL CELL. 366 18 28 489 (NUMERO NON ATTIVO PER LE TELEFONATE).

Si ricorda, infine, che il numero fisso 081 19 18 99 44 dello studio legale Esposito Santonicola è attivo nelle seguenti fasce orarie: Dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 19,30, ogni lunedì, mercoledì e venerdì; Dalle 10,00 alle 12,30, ogni martedì e giovedì.