NUOVO RECLUTAMENTO STRAORDINARIO, PER I DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA CON REITERATO SERVIZIO STATALE (DECRETO SOSTEGNI BIS).

POSSIBILE TUTELA LEGALE PER I NON ABILITATI, ESCLUSI MALGRADO IL POSSESSO DEI 24 CREDITI FORMATIVI (C.F.U./C.F.A.).

Con la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, del Decreto-Legge n. 73, 25 maggio 2021 – meglio noto come Decreto Sostegni Bis, entrato in vigore il 26 maggio 2021 – è stato previsto un “nuovo reclutamento straordinario”, riferito ai docenti precari della scuola secondaria, con almeno tre anni di servizio statale.

In particolare, l’art. 59 citato Decreto (Misure Straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente), descrive le modalità per approdare alla stipula del contratto a tempo indeterminato.

Ebbene, per il solo anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili (scuola secondaria) – che residueranno dopo le immissioni in ruolo dalle precedenti graduatorie concorsuali – saranno assegnati “con contratto a tempo determinato”, ai docenti che, contestualmente:

  • Sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (G.P.S.), per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi “elenchi aggiuntivi”, ai quali potranno iscriversi, anche con riserva, quanti conseguiranno il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021;
  • Hanno svolto su posto comune o di sostegno, entro l’anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio (per ogni anno, almeno 180 giorni di servizio, anche non consecutivi, ovvero servizio ininterrotto dal 01 febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio), negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso e nelle istituzioni scolastiche statali.

Quanti possiedano le suindicate caratteristiche, per questo destinatari di tale “concorso riservato”, saranno assunti con le seguenti modalità:

  1. Si vedranno innanzitutto assegnati “con contratto a tempo determinato” sui posti vacanti e disponibili, nella provincia e per le classi di concorso riguardo alle quali risultano o risulteranno iscritti in prima fascia GPS;
  2. Nel corso del contratto a tempo determinato, svolgeranno un percorso annuale di formazione iniziale e di prova;
  3. Saranno altresì sottoposti, superato il periodo di prova, ad una valutazione disciplinare, per conseguire l’idoneità finale, curata da una Commissione esterna all’istituzione scolastica di servizio;
  4. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente sarà assunto “a tempo indeterminato” e confermato in ruolo (con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio), nella medesima istituzione scolastica presso cui avrà prestato servizio a tempo determinato; 
  5. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporterà la possibilità di ripeterlo;
  6. Il giudizio negativo, relativo alla prova disciplinare, provocherà la decadenza dalla procedura reclutativa, con conseguente impossibilità di trasformare a tempo indeterminato il contratto in precedenza stipulato.

Dal descritto “reclutamento straordinario”, risultano esclusi quei docenti della scuola secondaria che, pur possedendo un reiterato servizio statale (180 G.G. × 3 anni) e i 24 crediti formativi universitari/accademici (C.F.U./C.F.A.), si vedrebbero preclusa l’irripetibile chance occupazionale – in quanto valida per il solo anno scolastico 2021/22 – di conseguire l’immissione in ruolo, per la semplice circostanza di non essere collocati nella prima fascia GPS.

Quanto detto, malgrado si ritengano violate le Direttive Comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE, dalla cui interpretazione, taluni giudicanti, hanno dedotto che l’accesso alla carriera di docente possa essere subordinato al conseguimento di specifica qualifica, consistente in un titolo di formazione (titolo accademico con 24 CFU/CFA), ovvero nell’”esperienza abilitante”.

Su tale ultimo PASSAGGIO, è stata iscritta una specifica petizione al Parlamento Europeo, che ha superato il vaglio preliminare di ammissibilità. Si acceda alla stessa attraverso il link che segue: 

https://www.europarl.europa.eu/petitions/it/petition/content/0631%252F2020/html/Petition-No-0631%252F2020-by-A.-E.-and-C.-S.-%2528Italian%2529-on-the-recognition-of-qualifications-acquired-by-non-established-teaching-staff-through-%25E2%2580%2598experience-in-the-field%25E2%2580%2599

Ed ancora, il diritto all’inserzione in prima fascia G.P.S., per l’indicata categoria di docenti (180 × 3 statali, scuola secondaria, con 24 crediti formativi), potrà scaturire dal seguente ed interessante sillogismo giudiziario:

A) Se i 24 C.F.U./C.F.A. rappresentano il requisito di accesso ai Concorsi/T.F.A. sostegno, per il reclutamento/specializzazione degli abilitati, ex art. 1 comma 110 L. 107/15 e D.M. 92/19;

B) Se i docenti hanno aggiunto al titolo accademico, coerente con le classi d’insegnamento, il possesso dei 24 crediti formativi (C.F.U./C.F.A.);

C) Allora, tali docenti, possiedono un titolo abilitante all’insegnamento, costituito da laurea/diploma più 24 C.F.U./C.F.A., in quanto muniti del requisito per partecipare alle procedure “riservate agli abilitati”.

Detti principi sono stati recentemente ribaditi dal Giudice del lavoro di Messina (segue link informativo, https://scuolalex.it/valore-abilitante-di-laurea-diploma-con-24-cfu-cfa-le-peculiarita-dellaccoglimento-giudiziario-messinese/); dalla Corte d’appello di Ancona (https://scuolalex.it/24-cfu-cfa-e-valore-abilitante-nuovo-orientamento-favorevole-prospettive-per-labilitazione/) e da Tribunali del Lavoro quali Potenza, Napoli, Patti, Siena e Termini Imerese, pur in presenza di pronunciamenti giudiziari di segno opposto.

Posto che il riconoscimento della valenza abilitante del titolo accademico (congiunto ai 24 crediti) consentirebbe – ai docenti precari della scuola secondaria con tre anni di servizio e con il possesso dei 24 crediti formativi, non inseriti in prima fascia GPS – l’approdo ad una chance reclutativa irripetibile, in quanto prevista per il solo A.S. 2021/2022, i legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola propongono il “RICORSO URGENTE (EX ARTICOLO 700 C.P.C.) I FASCIA G.P.S. GIUDICE DEL LAVORO. DOCENTI “180 × 3 SECONDARIA CON 24 CFU/CFA” – PER NUOVO RECLUTAMENTO STRAORDINARIO (DECRETO SOSTEGNI BIS).

Si clicchi sotto per accedere alle istruzioni operative:

https://scuolalex.it/ricorso-urgente-ex-articolo-700-i-fascia-gps-docenti-180-x-3-secondaria-con-24-cfu-cfa-per-nuovo-reclutamento-straordinario/

Per la valutazione della specifica casistica, s’inoltri whatsapp scritto (no messaggi spezzettati in più momenti, altrimenti il sistema vi colloca in coda), o vocale al numero 366 18 28 489 (no telefonate). 

Risponderà il legale, con vocale personalizzato e nei successivi giorni, attraverso scorrimento cronologico dei messaggi.