DALLA QUESTIONE DI COMPETENZA TERRITORIALE AI MOTIVI D’URGENZA…

STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA. 

Il Tribunale di Messina, Sezione Lavoro – in composizione monocratica e nella persona del Magistrato, Dottoressa Aurora La Face – ha accolto un ricorso urgente, nell’arco di pochi mesi (in quanto depositato nel marzo del 2021), sul rivendicato “valore abilitante del titolo accademico, idoneo all’insegnamento, unito al possesso dei 24 crediti formativi”, dunque spendibile ai fini dell’inserimento negli elenchi aggiuntivi della prima fascia GPS.

Intervenuti in giudizio il Ministero dell’istruzione, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e l’Ambito Territoriale per la provincia di Messina, hanno eccepito il difetto di giurisdizione, l’incompetenza territoriale, l’inammissibilità del ricorso, contestandone, nel merito, il fondamento.

Ebbene, per il Magistrato, in via preliminare

  • È STATA RITENUTA INFONDATA L’ECCEZIONE DEL DIFETTO DI GIURISDIZIONE, SOLLEVATA DALL’AMMINISTRAZIONE RESISTENTE. Tanto alla luce del consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione, ribadito anche di recente (v. ord. N. 17123/2019, che conferma altre pronunce analoghe). “Nel caso in esame ricorre senz’altro la giurisdizione del Giudice Ordinario (del lavoro), giacché il ricorrente deduce di vantare il diritto soggettivo all’inserimento nella prima fascia delle graduatorie scolastiche provinciali e nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto chiedendo, pertanto, di essere ivi inserito, in ragione di una posizione soggettiva direttamente scaturente dalla legge”;
  • È STATA RITENUTA, ALTRESÌ, INFONDATA L’ECCEZIONE DI INCOMPETENZA TERRITORIALE. CIRCOSTANZA, A PARERE DEL LEGALE, ANCORA PIÙ INTERESSANTE. Tenuto conto dell’orientamento della Suprema Corte (v. tra le altre Cassazione Civile sezione VI – 25 05 2015, n. 1069), “la competenza per territorio (nel caso in esame configurata innanzi al Magistrato del lavoro messinese) in relazione a domanda diretta alla costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze di una P.A. volta, nella specie, all’accertamento del diritto di un insegnante all’inclusione nella graduatoria dell’ufficio scolastico provinciale… spetta, in difetto di un rapporto già in essere, al Giudice nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio dove il ricorrente chiede di essere assunto (cosiddetto rapporto di lavoro “virtuale”);
  • QUANTO ALL’ECCEPITA CARENZA DI INTERESSE, PER MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA (TELEMATICA DI INSERIMENTO IN PRIMA FASCIA G.P.S.). Il Tribunale ha rilevato che “i modelli, predisposti dall’amministrazione scolastica per l’inoltro delle istanze in questione, prevedono la spunta della casella, relativa al possesso di un titolo di abilitazione, da inserire obbligatoriamente nella dichiarazione dei titoli di accesso. Ma l’elenco riportato, che rimanda alla tabella di valutazione, non contempla espressamente la laurea e i 24 C.F.U. (come abilitazione) sicché, secondo l’interpretazione fornita dal ministero, non è consentito, a chi possiede tali titoli, presentare le domande (cartacee) di inserimento nell’elenco di precedenza (prima fascia GPS), per mancanza di un titolo di abilitazione all’insegnamento. Pertanto la mancanza, nella specie, di una tempestiva istanza amministrativa non denota la carenza di interesse ad agire della ricorrente, ma è l’inevitabile conseguenza del mancato riconoscimento, da parte del sistema scolastico, del valore abilitante dei titoli dalla stessa posseduti”.

CON RIFERIMENTO AL “FUMUS BONI IURIS” (DELIBAZIONE DI FONDATEZZA DEL RICORSO URGENTE) E CON RICHIAMO AGLI ESTRATTI ESSENZIALI DELLA PRONUNCIA GIUDIZIARIA.

Il Magistrato del lavoro messinese, a seguito di un approfondito excursus normativo, è giunto alla conclusione che, in luce del mutato assetto legislativo, sia necessario reinterpretare, in chiave costituzionalmente orientata, i concetti di “abilitazione” e di “idoneità all’insegnamento”.

In particolare, il Giudicante, nell’accogliere il ricorso cautelare, si è espresso nei seguenti termini: 

E’ ragionevole ritenere che, in tale mutato assetto normativo, i concetti di “abilitazione” e di “idoneità all’insegnamento” vadano complessivamente rivisitati e che, pertanto, anche l’inserimento nelle graduatorie di II fascia (oggi prima fascia GPS e seconda fascia graduatorie d’istituto) debba essere consentito, sia per il triennio 2017/19 che per i successivi, agli aspiranti che abbiano conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e 24 CFU, essendo questi ultimi “titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l’accesso ai corrispondenti posti di ruolo… da ricondurre quindi, anche in un’interpretazione costituzionalmente orientata… nel novero dei titoli di abilitazione e idoneità previsti dall’art. 2, comma 1 del D.M. 374/2017 (con elenco non tassativo…)”.

In effetti, attesa l’omogeneità delle situazioni poste a confronto, un’interpretazione restrittiva dell’art. 2, comma 1 del D.M. 374/2017 (oggi O.M. 60 del 2020) – tale da impedire ai laureati con 24 CFU l’accesso alle graduatorie riservate agli abilitati – determinerebbe un’illogica ed irragionevole disparità di trattamento. 

Ragioni di coerenza sistematica e di logica giuridica, impongono all’interprete di accertare, prima di tutto, la voluntas legis, in ordine all’equipollenza o meno dei 24 CFU all’abilitazione conseguita, ai sensi delle leggi previgenti.

Ebbene, analizzate le relative norme, non si può che dedurre l’intento del legislatore di riconoscere l’equivalenza dell’abilitazione specifica al possesso congiunto della Laurea e dei 24 C.F.U., anche in ragione di un’interpretazione fortemente consigliata dalla normativa europea, che non prevede il conseguimento di alcun titolo abilitativo ai fini della docenza. 

Il risultato giudiziario conseguito nel messinese rappresenta una stimolante conferma circa la fondatezza del “sillogismo giuridico”, fortemente sostenuto dai legali, soprattutto in ragione della complessità e controvertibilità della questione, che divide gli orientamenti giurisprudenziali, anche tra Magistrati appartenenti ad un medesimo Foro giudiziario.

Per ogni chiarimento, s’inoltri unico WhatsApp scritto (no messaggi spezzettati in più momenti, altrimenti il sistema vi colloca in coda), o vocale di 1 minuto, al numero 366 18 28 489 (no telefonate).

DOVEROSA PRECISAZIONE:

In virtù dei difformi orientamenti, che si registrano sulla “vertenza relativa al valore abilitante dei 24 CFU/CFA (congiunti al titolo accademico d’accesso alla docenza)”, gli onorari saranno concordati “caso per caso”, sulla base della tipologia di ricorso (individuale/semicollettivo) da plasmare per la singola posizione, previa analisi dei titoli e servizi posseduti.   

Per la valutazione della specifica casistica (e dei correlati costi), s’inoltri unico whatsapp scritto (no messaggi spezzettati in più momenti, altrimenti il sistema vi colloca in coda), o vocale di 1 minuto, al numero 366 18 28 489 (no telefonate). 

Risponderà il legale, con vocale personalizzato e nei successivi giorni, attraverso scorrimento cronologico dei messaggi.

Si riporta, di seguito, un video esplicativo del RICORSO LAUREA/DIPLOMA+24 CREDITI PER “ABILITAZIONE” – PER I DOCENTI PRECARI – ANCHE ADATTABILE AGLI INSEGNANTI DI RUOLO.