24 CFU/CFA E VALORE ABILITANTE… 

IL NUOVO ORIENTAMENTO FAVOREVOLE…PROSPETTIVE PER CONSEGUIRE L’ABILITAZIONE. 

Quesito/Consulenza informativa.

Gentile Avvocato, sono un docente precario, non abilitato – sulla classe di concorso A045 – e ho conseguito i 24 crediti formativi nei settori antropo-psico-pedagogici.

Vantando tali titoli, ho proposto ricorso innanzi alla Magistratura del Lavoro, al fine di ottenere un pronunciamento del mio status di “abilitato”; il procedimento, tuttavia, non ha avuto un esito favorevole, essendosi trincerato il Giudice dietro l’assunto che “il possesso dei requisiti di cui all’art.  5 del D. Lgs. n. 59/2017 (24 C.F.U.) non costituisce requisito equipollente all’abilitazione”. 

Di recente sono venuto a conoscenza di una sentenza che mi ha rincuorato, emessa dalla Corte d’Appello di Ancona, con cui i Giudicanti, ribaltando quanto asserito dal Magistrato di primo grado, hanno riconosciuto l’assoluta equivalenza dell’abilitazione specifica al possesso congiunto della laurea e dei 24 crediti. 

Ora, sulla scorta di quanto asserito dalla Corte d’Appello marchigiana, è possibile pensare ad un ricorso in appello per sconfessare la pronuncia di primo grado a me sfavorevole? Per chi, invece, volesse proporre per la prima volta ricorso su questa questione, la sentenza suindicata costituirà un precedente vincolante per gli altri Tribunali italiani? 

Studio Legale Esposito Santonicola

Gentile docente, 

Preliminarmente non posso che condividere le argomentazioni e lo spirito della sentenza – resa dalla Corte D’Appello – in sintonia con recenti decisioni provenienti da Tribunali del Lavoro quali Messina, Patti, Siena e Termini Imerese. 

Tengo a precisare sin d’ora che, negli ordinamenti come quello italiano – connotati da meccanismi di civil law – non vige il principio del “precedente vincolante”, ostativo ad interpretazioni difformi da parte di altri magistrati, a meno che non ci si imbatta in una pronuncia resa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite. 

Pertanto, la pronuncia favorevole, emessa dalla Corte d’Appello di Ancona – enunciante un principio interpretativo di diritto che condividiamo nella sua totalità – sicuramente potrà essere addotta quale precedente esemplificativo, per futuri ricorsi di primo grado o d’appello, a sostegno della tesi di cui ci facciamo portavoce, ma non potrà vincolare i diversi Tribunali a condividerne le conclusioni. 

Ciò chiarito, riteniamo, senza alcun dubbio, che tale apertura – giunta, tra l’altro, all’esito di un giudizio d’impugnazione – rappresenti linfa per nuovi spunti di riflessione che ben potrebbero essere condivisi anche da altri Giudicanti. 

La circostanza che la Corte d’Appello abbia espressamente ragionato utilizzando un metodo sillogistico – giungendo alla conclusione che le disposizioni di legge non lasciano dubbi sull’assoluta equivalenza dell’abilitazione specifica al possesso congiunto della laurea e dei 24 C.F.U. – conferisce vigore al ragionamento ermeneutico alla base, da sempre, dei nostri ricorsi sulla questione.

Tra l’altro, in vista della predisposizione degli “elenchi aggiuntivi alla I fascia delle graduatorie provinciali (GPS)”, a vantaggio di quanti conseguiranno il titolo di abilitazione entro il 20 luglio 2021, la sentenza marchigiana – unitamente alle pronunce favorevoli che abbiamo già conseguito – potrebbe costituire elemento rafforzativo dei ricorsi cautelari (ex art. 700 c.p.c.), in cui l’eventuale esito favorevole sarebbe spendibile ai fini delle nomine per l’a.s. 2021/22.

Segue il link per accedere alle istruzioni operative del ricorso LAUREA/DIPLOMA+24 CREDITI PER “ABILITAZIONE” – INSERIMENTO I FASCIA G.P.S. E SECONDA FASCIA G.I.

https://scuolalex.it/ricorso-santonicola-laurea-diploma24-c-f-u-abilitazione-allinsegnamento/

DOVEROSA PRECISAZIONE:

In virtù dei difformi orientamenti giudiziari, che si registrano sulla “vertenza relativa al valore abilitante dei 24 CFU/CFA”, gli onorari saranno concordati “caso per caso”, sulla base della tipologia di ricorso (individuale/semicollettivo) da plasmare per la singola posizione, previa analisi dei titoli e servizi posseduti.   Per la valutazione della specifica casistica (e dei correlati costi), s’inoltri unico whatsapp scritto (no messaggi spezzettati in più momenti, altrimenti il sistema vi colloca in coda), o vocale di 1 minuto, al numero 366 18 28 489 (no telefonate). Risponderà il legale, con vocale personalizzato e nei successivi giorni, attraverso scorrimento cronologico dei messaggi.