VALORE ABILITANTE DI LAUREA/DIPLOMA CON 24 CFU/CFA. 

SPENDIBILITÀ DELL’INSERIMENTO IN PRIMA FASCIA GPS, ANCHE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AL NUOVO RECLUTAMENTO STRAORDINARIO (DECRETO SOSTEGNI BIS).

NUOVO ACCOGLIMENTO GIUDIZIARIO PRESSO IL TRIBUNALE DEL LAVORO DI SIENA.

DALLA LETTURA “COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA” DEL DATO NORMATIVO AL RICHIAMO ALLE DIRETTIVE EUROPEE…

STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA. 

Il Tribunale di Siena, Sezione Lavoro – in composizione monocratica e nella persona del Magistrato, dott. Delio Cammarosano – ha nuovamente accolto un ricorso sul rivendicato “valore abilitante del titolo accademico, idoneo all’insegnamento, congiunto al possesso dei 24 crediti formativi”.

Il Magistrato senese ha svolto un’indagine “costituzionalmente orientata”, passando in rassegna il vigente sistema reclutativo scolastico, denotato, ad oggi, dall’assenza, per i docenti interessati, di percorsi abilitanti (ad es. TFA, PAS e SSIS).

Come argomentato in sentenza, per i ricorrenti, il mancato conseguimento dell’abilitazione tradizionale non è dipeso da circostanze     legate al merito, ma casuali, quali la protratta mancata attivazione dei relativi corsi, nell’impossibilità, quindi, del suo conseguimento in via ordinaria, all’esito di un percorso aperto ad ogni interessato.

Partendo da tali premesse – ancorate a principi fondamentali della Costituzione – il Giudice ha ritenuto ragionevole argomentare, nel caso concreto, in senso favorevole alla ricognizione abilitante, anche per ragioni di coerenza logico-sistematica.

L’analisi giuridica si è soffermata,  infatti, su un dato esegetico: il possesso congiunto di laurea e 24 C.F.U. è titolo di accesso concorsuale alternativo,   dunque ragionevolmente equipollente al possesso dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso; essendo l’accesso concorsuale conseguente al possesso del relativo titolo di abilitazione, non è privo di logicità ritenere che l’accesso, alternativo, per i diplomati/laureati in possesso dei 24 CFU, sia stato considerato abilitante dal legislatore, o quanto meno equiparato all’abilitazione. 

Di indubbio interesse l’osservazione del Giudicante, testualmente riportata:

Ben singolare, del resto, e di dubbia legittimità, o quantomeno opportunità, un sistema che prevedesse l’accessibilità concorsuale a candidati per dir così di serie A e candidati di serie B, in luogo di garantire in partenza una tendenziale parità di competenze professionali/didattiche e quindi di chances.

Pertanto l’abilitazione deve ritenersi razionalmente equivalente al possesso del diploma/laurea oltre i 24 CFU, per implicita ma univoca previsione legislativa”.

Ed ancora, non è mancato, anche in questa importante pronuncia, il richiamo alla “visione sovranazionale”, circa la dibattuta tenuta del concetto di “abilitazione”.

Ebbene, al sistema sovranazionale risulta essenzialmente estraneo il concetto di abilitazione professionale, ulteriore rispetto al titolo idoneo all’esercizio della  professione regolamentata (ovvero della qualifica professionale) e, certamente, i docenti ricorrenti sono tutti in possesso del titolo di studio, unitamente al percorso formativo universitario appositamente istituito, che li rende idonei all’insegnamento – secondo l’interpretazione proposta dal Giudice senese – per lo stesso ordinamento nazionale. 

A conclusione del ragionamento logico-giuridico proposto, il Magistrato ha riconosciuto:

 “Il diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nella I fascia delle Graduatorie Provinciali Supplenze (Siena) e nella II delle Graduatorie di Istituto, per le classi concorsuali di riferimento in atti specificate, nella qualità di docenti regolarmente abilitati all’insegnamento in virtù del possesso del titolo di studio in atti specificato oltre a 24 Crediti Formativi Universitari, nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato”.

Tale pronuncia giunge in un momento obiettivamente “caldo”, per i docenti privi di titolo abilitativo ed in possesso dei tre anni di servizio statale (nella scuola secondaria), uniti al conseguimento dei 24 crediti formativi – ritenuti abilitanti da diverse Magistrature – essendo stato recentemente depositato, in Gazzetta Ufficiale, il Decreto “Sostegni Bis”, il cui art. 59 prevede l’indizione, entro pochi mesi, di una procedura di reclutamento “straordinaria” riservata a quanti (entro il 31 luglio 2021) conseguiranno l’abilitazione/specializzazione.

Dunque, il riconoscimento della valenza abilitante del titolo accademico (congiunto ai 24 crediti) consentirebbe, al docente precario con tre anni di servizio, l’approdo ad una chance reclutativa prevista, tra l’altro, per il solo A.S. 2021/2022. 

Per accedere alle istruzioni operative relative al RICORSO URGENTE (EX ARTICOLO 700 C.P.C.) I FASCIA G.P.S. GIUDICE DEL LAVORO. DOCENTI “180 × 3 SECONDARIA CON 24 CFU/CFA” – PER NUOVO RECLUTAMENTO STRAORDINARIO (DECRETO SOSTEGNI BIS), si clicchi sotto:

https://scuolalex.it/ricorso-urgente-ex-articolo-700-i-fascia-gps-docenti-180-x-3-secondaria-con-24-cfu-cfa-per-nuovo-reclutamento-straordinario/

A seguire le istruzioni operative del RICORSO URGENTE (EX. ART. 700 C.P.C.) I FASCIA G.P.S. “ELENCHI AGGIUNTIVI” – PER I DOCENTI DELLA SECONDARIA (CON 24 C.F.U./C.F.A.) CHE NON POSSIEDONO 3 ANNI DI SERVIZIO STATALE:

https://scuolalex.it/ricorso-urgente-ex-art-700-c-p-c-i-fascia-g-p-s-elenchi-aggiuntivi-docenti-secondaria-con-24-c-f-u-c-f-a-senza-3-anni-di-servizio/

Per la valutazione della specifica casistica (e dei correlati costi), s’inoltri whatsapp scritto (no messaggi spezzettati in più momenti, altrimenti il sistema vi colloca in coda), o vocale al numero 366 18 28 489 (no telefonate). 

Risponderà il legale, con vocale personalizzato e nei successivi giorni, attraverso scorrimento cronologico dei messaggi.