DECRETO SOSTEGNI BIS – RECLUTAMENTO STRAORDINARIO. 

ESISTE UNA MODALITA’ GIUDIZIARIA ALTERNATIVA O PARALLELA “AL RICORSO 24 CFU/CFA” – PER I DOCENTI DI II FASCIA GPS CON REITERATO SERVIZIO STATALE – PER ACCEDERE “CON URGENZA” AL NUOVO MECCANISMO ASSUNZIONALE?

STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA.

Quesito/Consulenza informativa.

Gentili Avvocati, 

Sono un docente precario della II Fascia G.P.S. (scuola secondaria), con tre anni di servizio statale ed in possesso dei 24 crediti formativi. Ho intrapreso il ricorso laurea +24 C.F.U. per inserimento in prima fascia G.P.S. e, a differenza di colleghi che si sono imbattuti in giudicanti dall’orientamento favorevole, ho purtroppo ricevuto una pronuncia negativa. 

Al di là della possibilità di appellare il rigetto – considerato l’accoglimento della Corte d’Appello di Ancona sul valore abilitante del titolo accademico, congiunto ai citati crediti formativi – le chiedo: ritiene possibile intraprendere un “ricorso diverso”, per domandare la partecipazione al nuovo reclutamento straordinario della scuola secondaria, previsto dal Decreto Sostegni Bis (per il solo A.S. 2021/22), prescindendo dalla questione, certamente affascinante, relativa al possesso dei 24 crediti formativi ed al sillogismo giudiziario?

Studio Legale Esposito Santonicola

Gentile docente,

Trovando linfa stimolante dal suo quesito, le illustrerò una nuova ipotesi interpretativa – nemmeno confliggente con il parallelo ricorso 24 crediti formativi – che possiamo tradurre nel RICORSO URGENTE “180 × 3 SECONDARIA PER ACCESSO AL NUOVO RECLUTAMENTO STRAORDINARIO DALLA SECONDA FASCIA GPS”.

Soffermeremo la nostra attenzione sull’articolo 59 comma 4 lett. B Decreto Legge del 25/05/2021 N. 73 (famoso Decreto sostegni bis, in fase di conversione) che con riferimento all’anno scolastico 2021/2022 – ha previsto “in via straordinaria” la possibilità di far accedere alle immissioni in ruolo quanti abbiano svolto su posto comune o di sostegno, entro l’anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, nelle istituzioni scolastiche statali… e siano inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi…

Ebbene, isoliamo quest’ultimo dato normativo: “ARTICOLO 4, COMMA 6 BIS, DELLA LEGGE 3 MAGGIO 1999, N. 124. Cosa recita? Detto articolo 4 parla delle supplenze; il comma 6 bis è stato recentemente inserito, per garantire la copertura di cattedre e posti di insegnamento, mediante le supplenze (su posti vacanti e non), attraverso le nuove “graduatorie provinciali”, distinte per posto e classe di concorso…

I lettori potranno notare che tale normativa di settore, nel consentire all’amministrazione scolastica di attingere il personale docente dalle G.P.S., ai fini delle supplenze, non pone alcuna specifica distinzione tra prima e seconda fascia. Insomma, nell’articolo 4, comma 6 bis, legge 3 maggio 1999, n. 124, si parla di graduatorie provinciali, risultando indifferente che siano di prima o seconda fascia.

Cosa stiamo cercando di dimostrare? 

  • Se il sistema scolastico consente, al personale precario, di lavorare sull’insegnamento con chiamata “indistintamente da prima o seconda fascia GPS” (l’articolo 4, comma 6 bis, legge 3 maggio 1999, n. 124 parla genericamente di graduatorie provinciali);
  • Se lo stesso Decreto Sostegni Bis (articolo 59, comma 4, Decreto Legge del 25/05/2021 N. 73), nel prevedere la possibilità di far accedere “alle immissioni in ruolo” quanti abbiano svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio, parla dell’inclusione di questi ultimi nelle graduatorie provinciali per le supplenze… di cui all’articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (normativa che non pone distinzioni tra prima e la seconda fascia GPS);
  • Ergo, per quale ragione “costituzionalmente legittima” il legislatore ha inteso imporre quel paletto preclusivo al reclutamento – obbligo di inserimento in prima fascia GPS – per i docenti della secondaria, inclusi in seconda fascia GPS e con almeno tre anni di servizio statale alle spalle, pur avendo svolto costoro (al pari dei colleghi di prima fascia) mansioni di identica qualità su posti, il più delle volte, “vacanti e disponibili”?

E non si eccepisca che l’esclusione dei docenti di seconda fascia G.P.S., dal reclutamento per cui sarà ricorso, sia dipesa dalla mancanza del possesso d’abilitazione, posto che la lettera della norma – decreto sostegni bis (art. 59 comma 4) non richiede il possesso dell’abilitazione, per l’accesso al nuovo piano d’assunzione, ma la contestata collocazione in prima fascia GPS (pur richiamando, la stessa, il citato articolo 4, comma 6 bis, legge 3 maggio 1999, n. 124, che non prevede differenza alcuna tra I e II fascia GPS). 

Di frequente accade che si possa essere “giudizialmente collocati in I Fascia G.P.S., anche a titolo definitivo, pur in assenza di abilitazione maturata con T.F.A., P.A.S. o SSIS”; non è un caso che quando il legislatore scolastico ha imposto l’abilitazione, ai fini dell’accesso concorsuale, lo ha esplicitato in normativa (anche con riferimento ai reclutamenti straordinari); si veda, a titolo esemplificativo, la “Fase Transitoria”, concorso riservato non selettivo, rivolto ai soli docenti della scuola secondaria, abilitati entro il 31 maggio 2017, ex art. 17 comma 3 Decreto Legislativo n. 59/17.

Obiettivo del RICORSO URGENTE “180 × 3 SECONDARIA PER ACCESSO AL NUOVO RECLUTAMENTO STRAORDINARIO DALLA SECONDA FASCIA GPS” – non confliggente con parallelo ed eventuale ricorso fondato sul possesso dei 24 crediti formativi – è quello di consentire la stipula del contratto a tempo determinato, destinato ad essere commutato, alla luce del Decreto Sostegni bis articolo 59 commi (5,6, 7 e 8), in contratto a tempo indeterminato (previo superamento dell’anno di prova e dell’esame di idoneità finale), nell’ottica del nuovo reclutamento straordinario, previsto per il solo anno scolastico 2021/2022.

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