SONO STATI RICONOSCIUTI EMOLUMENTI ECONOMICI CON LA STESSA PROGRESSIONE STIPENDIALE (SCATTI STIPENDIALI) DEL PERSONALE DI RUOLO CON ACCOGLIMENTO DINANZI AL GIUDICE DEL LAVORO DI TORRE ANNUNZIATA!

RIFERIMENTO: RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO PER RICONOSCIMENTO DEGLI SCATTI STIPENDIALI “RIVOLTO A TUTTI I DOCENTI E PERSONALE ATA PRECARI CON ALMENO TRE ANNI DI SERVIZIO STATALE (180 PER 3)”.

Gentili docenti, la parte ricorrente, nostra assistita, personale A.T.A. alle dipendenze del MIUR, esponeva di aver svolto attività scolastica sulla scorta di svariati contratti a termine annuali.

 Durante tutto il periodo di precariato le era stato negato qualsiasi avanzamento retributivo connesso all’anzianità di servizio.

A questo punto conveniva in giudizio il M.I.U.R., l’Ufficio Scolastico Regionale e l’Istituto Comprensivo presso il quale presta servizio, affinché fosse accertato e dichiarato:

  • Il diritto ad ottenere una ricostruzione di carriera integrale mediante il riconoscimento, sia ai fini giuridici che economici, di tutti gli anni di servizio pre-ruolo prestati;
  • Il riconoscimento, in suo favore, di tutto il predetto servizio pre-ruolo e la collocazione nella posizione stipendiale maturata, in seguito all’intero servizio pregresso svolto (cumulando integralmente al servizio di ruolo il servizio pre-ruolo);
  • Il diritto alla corresponsione della differenza tra quanto percepito e quanto avrebbe avuto diritto di percepire, con il riconoscimento originario ed integrale degli anni di servizio pre-ruolo, oltre interessi e rivalutazione monetaria (e, quindi, il pagamento di tutte le differenze retributive dovute a seguito della suddetta ricollocazione stipendiale di competenza).

 A seguito dell’udienza di discussione, nella quale è intervenuto l’Avv. Aldo Esposito, il Magistrato, dr.ssa Matilde Dell’Erario, sent. 1018/18, ha così statuito (si riporta estratto della pronuncia):

“DICHIARA IL DIRITTO DI PARTE RICORRENTE AD OTTENERE UNA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA MEDIANTE IL RICONOSCIMENTO, SIA AI FINI GIURIDICI CHE ECONOMICI, DI TUTTI GLI ANNI DI SERVIZIO PRE-RUOLO PRESTATI A DECORRERE DALL’01.09.2001, con la CONSEGUENTE CONDANNA DEL MINISTERO CONVENUTO A RICONOSCERE, IN SUO FAVORE, NEI LIMITI SUINDICATI, IL SERVIZIO PRE-RUOLO PRESTATO E, QUINDI, A COLLOCARLA NELLA POSIZIONE STIPENDIALE MATURATA IN SEGUITO AL SERVIZIO PREGRESSO SVOLTO, CUMULANDO, A DECORRERE DALL’01.09.2001, AL SERVIZIO DI RUOLO IL SERVIZIO PRE-RUOLO, CON LA CONSEGUENTE CONDANNA DEL MINISTERO CONVENUTO A CORRISPONDERLE LA DIFFERENZA TRA QUANTO PERCEPITO E QUANTO AVREBBE AVUTO DIRITTO DI PERCEPIRE CON IL RICONOSCIMENTO ORIGINARIO DEGLI ANNI DI SERVIZIO PRE-RUOLO nel limite suindicato e, quindi, al pagamento, IN SUO FAVORE, DI TUTTE LE DIFFERENZE RETRIBUTIVE DOVUTE A SEGUITO DELLA SUDDETTA RICOLLOCAZIONE STIPENDIALE DI COMPETENZA, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE….”.

La suindicata pronuncia motiverà, ancora di più, a ricorrere per RIVENDICARE IL RICONOSCIMENTO DEGLI SCATTI STIPENDIALI, SULLA BASE DEL FAVOREVOLE ORIENTAMENTO ESPRESSO NELLA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 22558/2016.

Il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato è stato sancito, nell’ordinamento comunitario, dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, secondo la quale “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato …..“; per il punto 4 della medesima clausola, in particolare, “i criteri del periodo di anzianità di servizio, relativi a particolari condizioni di lavoro, dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato….”.

 In definitiva, vedersi riconosciuta, da subito, la medesima progressione stipendiale prevista per il personale docente con contratto a tempo indeterminato, consentirà al precario di conseguire, nell’immediato, gli emolumenti economici e, al momento dell’immissione in ruolo, il giusto inquadramento stipendiale.

 POTRANNO RICORRERE I DOCENTI O PERSONALE ATA PRECARI (E DI RUOLO) IN POSSESSO, QUANTO MENO, DEI 3 ANNI DI SERVIZIO STATALE, NEI SEGUENTI TERMINI:

  •  ALMENO 3 CONTRATTI AL 30/06 O AL 31/08 IN SCUOLA PUBBLICA STATALE;
  •  ALMENO 180 GG. DI SERVIZIO PER TRE ANNI SCOLASTICI (ANCHE NON CONTINUATIVI) IN SCUOLA PUBBLICA STATALE;
  •  SERVIZIO ININTERROTTO DAL 1 FEBBRAIO FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI O DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO FINALE, IN SCUOLA PUBBLICA STATALE, PER TRE ANNI SCOLASTICI. 

 Per aderire al ricorso, si clicchi sotto:

 https://scuolalex.it/ricorso-recupero-scatti-anni-di-servizio-per-docenti-con-almeno-tre-annualita-da-precari/