Il sillogismo giudiziario nasce dalla dottrina aristotelica del ragionamento logico deduttivo: partendo da premesse logiche in fatto -giuridicamente valide- è possibile giungere a conclusioni fondate.

Di sillogismo ha parlato il giurista e padre costituente Piero Calamandrei, nella pubblicazione “La genesi logica della sentenza civile”.

Si passano in rassegna le possibili applicazioni del sillogismo giudiziario, proposte dallo studio legale Esposito&Santonicola:

A) RICORSO “180 GG.×3ANNUALITÀ STATALI, PER DOMANDARE CHE IL NUOVO CONCORSO STRAORDINARIO -SCUOLA SECONDARIA- NON SIA SELETTIVO”.

SILLOGISMO GIUDIZIARIO:

-PREMESSA MAGGIORE: L’accesso ai concorsi è stato riservato ai docenti abilitati, in base all’art. 1, comma 110, della legge 107/2015;

PREMESSA MINORE: i docenti della secondaria con 3 anni di servizio statale, potendo partecipare, secondo il Decreto Legge 29 ottobre 2019 n. 126, al nuovo concorso straordinario secondaria (che è un vero e proprio concorso selettivo), si considerano abilitati (ai sensi del comma 110, art. 1 della legge 107/2015);

-CONCLUSIONE: i docenti con 3 anni di servizio, potendo partecipare ad una procedura concorsuale che nasce “per abilitati”, ai sensi del comma 110, art.1 della legge 107/2015, rivendicano, in quanto abilitati, le stesse modalità concorsuali -“riservate agli abilitati” dal Decreto Legislativo n. 59 del 2017, art. 17 comma 2 lett. B (FIT 2018 Secondaria, semplice colloquio orale non selettivo e valutazione dei titoli)- contestando la sottoposizione ad una rigorosa selezione scritta.

Di seguito le istruzioni operative per il Ricorso “180X3 secondaria per un concorso straordinario non selettivo”: https://scuolalex.it/ricorso-180×3-secondaria-per-un-concorso-straordinario-non-selettivo/

B) RICORSO URGENTE LAUREA/DIPLOMA+24 CREDITI FORMATIVI PER ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO-INSERIMENTO IN II FASCIA G.I. (GIUDICE DEL LAVORO).

SILLOGISMO GIUDIZIARIO:

-PREMESSA MAGGIORE: I 24 C.F.U./C.F.A. RAPPRESENTANO IL REQUISITO D’ACCESSO AI CONCORSI/T.F.A. SOSTEGNO, PER IL RECLUTAMENTO/SPECIALIZZAZIONE DEGLI ABILITATI, EX ART. 1, COMMA 110, L. 107/15 ED ART. 13 COMMA 1 D.M. 249/10;

-PREMESSA MINORE: I DOCENTI HANNO AGGIUNTO AL TITOLO ACCADEMICO, COERENTE CON LE CLASSI D’INSEGNAMENTO, IL POSSESSO DEI 24 CREDITI FORMATIVI;

-CONCLUSIONE: TALI DOCENTI POSSIEDONO UN TITOLO ABILITANTE ALL’INSEGNAMENTO, COSTITUITO DA LAUREA/DIPLOMA PIÙ 24 C.F.U./C.F.A., IN QUANTO MUNITI DEL REQUISITO PER PARTECIPARE ALLE PROCEDURE “RISERVATE AGLI ABILITATI”.

Di seguito le istruzioni operative per il “Ricorso urgente laurea/diploma più 24 crediti formativi per abilitazione all’insegnamento (Giudice del lavoro) -inserimento in seconda fascia graduatorie d’istituto”: https://scuolalex.it/ricorso-180×3-secondaria-per-un-concorso-straordinario-non-selettivo/

C) NUOVO RICORSO ABILITAZIONE ITP (INSERIMENTO IN II FASCIA G.I.), AL GIUDICE DEL LAVORO, DIPLOMA ENTRO A.S. 1997/98.

SILLOGISMO GIUDIZIARIO:

-PREMESSA MAGGIORE: IL DIPLOMA TECNICO PRATICO RAPPRESENTA REQUISITO D’ACCESSO AI CONCORSI/T.F.A. SOSTEGNO, PER IL RECLUTAMENTO/SPECIALIZZAZIONE DEGLI ABILITATI, EX ART. 1, COMMA 110, L. 107/15 ED ART. 13 COMMA 1 D.M. 249/10;

-PREMESSA MINORE: GLI INSEGNANTI TECNICO-PRATICI, SINO AL 2024/25, POTRANNO PARTECIPARE ALLE PROCEDURE CONCORSUALI ED AL TFA SOSTEGNO (NATE QUALI PROCEDURE PER ABILITATI), ADDIRITTURA SENZA I 24 CFU, SULLA BASE DEL SEMPLICE DIPLOMA, IN VIRTÙ DELL’ART. 22 D.LGS. 59/2017;

-CONCLUSIONE: TALI DOCENTI POSSIEDONO UN TITOLO ABILITANTE ALL’INSEGNAMENTO, COSTITUITO DAL DIPLOMA TECNICO PRATICO, IN QUANTO MUNITI DEL REQUISITO PER PARTECIPARE ALLE PROCEDURE “RISERVATE AGLI ABILITATI”.

Di seguito le istruzioni operative per il “nuovo ricorso al giudice del lavoro, diplomati ITP, per inserimento in seconda fascia graduatorie d’istituto, con titolo conseguito entro l’Anno Scolastico 1997/98”: https://scuolalex.it/ricorso-itp-ii-fascia-diploma-conseguito-entro-la-s-1997-98-innovativa-strategia-innanzi-al-giudice-del-lavoro/

D) RICORSO GIUDICE DEL LAVORO ABILITAZIONE DOCENTI “180 GG. PER 3 ANNUALITÀ STATALI” -SCUOLA SECONDARIA- PER INSERIMENTO IN SECONDA FASCIA G.I..

SILLOGISMO GIUDIZIARIO:

PREMESSA MAGGIORE: L’accesso ai concorsi è stato riservato ai docenti abilitati, ai sensi dell’art. 1, comma 110, della legge 107/2015;

PREMESSA MINORE: i docenti con 3 anni di servizio statale, scuola secondaria, potranno partecipare, secondo il Decreto Legge 29 ottobre 2019 n. 126 (convertito dalla L. 159/19), al nuovo concorso straordinario secondaria (che è un vero e proprio reclutamento selettivo);

CONCLUSIONE: i docenti con 3 anni di servizio statale, potendo partecipare ad un reclutamento, che, a livello generale, nasce “per abilitati”, ai sensi del comma 110, art. 1 della legge 107/2015, si considerano, pertanto, abilitati.

Per info mirate sui “RICORSI SCUOLA, patrocinati dai legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola”, s’inoltri WhatsApp scritto al numero 3661828489. Seguirà riscontro diretto degli avvocati.