Intervista telefonica agli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola. 

Rubrica “Spazio Scuola”, curata da Roberto D’Auria, direttore della testata giornalistica Stabiachannel

In un difficile momento storico, nel quale le procedure ministeriali, finalizzate al conseguimento dell’abilitazione, hanno subito inevitabili rallentamenti, la strada del contenzioso sembra offrire, al precariato scolastico, i più concreti spiragli.

Parliamo, con i legali stabiesi, esperti di diritto scolastico, dei ricorsi, pendenti in numerosi tribunali del lavoro italiani, funzionali al riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento, per quanti abbiano conseguito i 24 crediti formativi, oltre al titolo di studio idoneo alla docenza.

R.D. Buongiorno avvocati. La grave crisi epidemiologica ha, indubbiamente, rallentato le tempistiche concorsuali. Tuttavia, la tutela dei docenti di ogni ordine e grado rappresenta sempre un’assoluta priorità. Come procede il lavoro, in questo delicato momento?

Avv. Ciro Santonicola. Buongiorno a lei ed all’intera redazione. Il momento è drammatico, lo stile di vita è mutato, serve prudenza, equilibrio, saggezza, non dimenticando, tuttavia, l’instancabile lavoro dei docenti che diffondono, seppure a distanza, il verbo della conoscenza. 

L’epidemia COVID-19 ha inevitabilmente provocato la procrastinazione di alcune udienze. Le comunicazioni di cancelleria o segreteria, contenenti eventuali rinvii d’ufficio, sono immediatamente rese note ai diretti interessati. Tuttavia, come anticipato in un precedente comunicato, il lavoro prosegue: tanto al cospetto delle Magistrature civili, quanto innanzi ai Giudici Amministrativi, gli atti e i documenti processuali sono depositati telematicamente, ragion per cui l’impossibilità di raggiungere il tribunale non impedisce l’inoltro e la notifica dei ricorsi.

R.D. Parliamo subito dei 24 CFU/CFA e delle pronunce della Magistratura del lavoro, al momento note: tali crediti sono o non sono abilitanti?

Avv. Aldo Esposito. Sulla valenza abilitante del titolo accademico più 24 crediti formativi, gli orientamenti dei tribunali del lavoro non sono uniformi. 

Da un lato, l’Amministrazione scolastica considera, i predetti titoli, validi solo per l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto.

Dall’altro, secondo l’impostazione del ricorso, avallata da diverse magistrature, sono ritenuti abilitanti per ragioni di coerenza logico-sistematica: in conformità al Decreto Legislativo 59 del 2017, il legislatore ha individuato, quale titolo di accesso congiunto ai concorsi, per il reclutamento dei docenti, il conseguimento dei 24 crediti formativi. Tuttavia, essendo la partecipazione concorsuale conseguente al possesso del relativo titolo di abilitazione all’insegnamento (articolo 1, comma 110 della legge n. 107 del 2015), si ritiene corretto affermare, attraverso il sillogismo giudiziario, che l’accesso, alternativo, ai laureati/diplomati, in possesso dei 24 CFU/CFA, possa esser considerato, dal legislatore, abilitante o equiparato all’abilitazione.

R.D. La questione di diritto è interessante. Esistono ulteriori argomenti che avallano la tesi favorevole all’abilitazione?

Avv. Ciro Santonicola. 

La risposta è affermativa. Il Ministero, con l’emanazione del D.M. 92 del 08/02/19, riferito alla partecipazione ai nuovi percorsi specializzanti sul sostegno (TFA sostegno), che nascono come procedure riservate agli abilitati (art. 13 D.M. 10 settembre 2010, n. 249), ha consentito l’accesso a coloro che sono in possesso di laurea/diploma+24 crediti. 

E allora, io posso partecipare all’iter selettivo di un percorso specializzante (che nasce per abilitati), unitamente agli abilitati, e non sono considerato abilitato? Da un lato sarei considerato abilitato, in quanto ho scelto di accedere al corso di specializzazione sul sostegno, dall’altro risulterei escluso dall’inserimento nella seconda fascia G.I., riservata agli abilitati?

R.D. Ascoltando le vostre argomentazioni, mi sembra di ravvisare un conflitto tra normative scolastiche…

Avv. Aldo Esposito. Da un punto di vista tecnico potremmo parlare di “antinomia”, la quale nel diritto sta ad indicare un “conflitto tra norme giuridiche diverse che si ricollegano ad una medesima fattispecie”. Tra l’altro vorrei citarle, sulla tematica, un altro passaggio: con il recente decreto scuola (D.L. 29/10/19 n. 126), convertito dalla legge 159 del 2019, in occasione del prossimo aggiornamento delle graduatorie, la normativa ha “provincializzato” le graduatorie d’istituto prevedendo, ai soli fini dei nuovi inserimenti nella terza fascia, il possesso di laurea/diploma e 24 Cfu/Cfa. Tale ultima previsione renderebbe, i 24 CFU/CFA, RIFERIBILI ALLA SOLA TERZA FASCIA (NON ALLA SECONDA); EPPURE, IN BASE ALLA NOSTRA IMPOSTAZIONE DIFENSIVA, DETTA NORMATIVA NON HA ABROGATO LA LEGGE 107 DEL 2015, NELLA PARTE IN CUI (ART. 1 COMMA 110) CONSENTE L’ACCESSO AI CONCORSI “AGLI ABILITATI”, RITENENDOSI, PER QUESTO, ABILITATI I POSSESSORI DEI 24 CFU/CFA, POTENDO, QUESTI ULTIMI, PARTECIPARE AI CONCORSI. Ed ancora, la legge 107 del 2015, art. 1 comma 107, ha precisato come, a decorrere dall’anno scolastico 2016/17 (termine, infine, prorogato al 2019/20), l’inserimento nelle graduatorie d’istituto possa avvenire, esclusivamente, a seguito del conseguimento dell’abilitazione.

Ed allora, se per l’inserimento nelle graduatorie d’istituto occorre l’abilitazione; se, con successiva normativa, è stato stabilito che possono inserirsi anche i possessori dei 24 Cfu/Cfa, si ritiene doveroso affermare, in chiave costituzionalmente orientata, che i 24 Cfu/Cfa siano, di fatto, equiparati all’abilitazione. 

INSOMMA, IL QUADRO NORMATIVO È COMPLESSO, RAGION PER CUI IL RICORRENTE COMPRENDERÀ CHE LO SFORZO INTERPRETATIVO DEL GIUDICANTE PUÒ SFOCIARE IN ORIENTAMENTI DIFFORMI.

R.D. Ultima domanda. Le ragioni d’urgenza, che consentono di attivare il ricorso nelle forme dell’articolo 700 C.P.C., per ottenere una pronuncia giudiziaria entro pochi mesi dall’avvio della vertenza, sembrano riferite al ravvicinato aggiornamento delle graduatorie d’istituto… E se tale aggiornamento dovesse subire slittamenti? Quali sarebbero i motivi d’urgenza? Le riporto tale quesito, più volte giunto in redazione, sebbene ritenga che l’aggiornamento delle graduatorie, in quanto procedura telematica, non subirà proroghe, sulla scia di quanto già avvenuto con la mobilità docenti…

Avv. Ciro Santonicola. 

In tal caso, le ragioni d’urgenza saranno fondate sull’avvio del nuovo anno scolastico (01 settembre 2020), che, a prescindere dall’aggiornamento delle graduatorie, è comunque ravvicinato; i tempi medi di un “giudizio ordinario” (senza urgenza) non consentirebbero, nel caso dell’accoglimento giudiziario, la spendibilità dell’abilitazione in tempo utile per l’inizio delle lezioni. Ebbene, l’eventuale accesso alla “superiore graduatoria” si tradurrebbe, in vista del nuovo anno scolastico, nelle concrete chances occupazionali.

R.D. Nel concludere, ricordo che, in genere, le nostre conversazioni terminano con riferimenti filosofici. L’ultima volta parlammo del sillogismo aristotelico, ed ora mi aspetto una nuova citazione…

Avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola. Parlando del contenzioso laurea o diploma + 24 Cfu/Cfa, pensando all’interpretazione “costituzionalmente orientata”, non possiamo che ispirarci al pensiero del giurista-filosofo Hans Kelsen: posto che tutte le norme derivano da una legge fondamentale (chiamata “Grundnorm”, corrispondente alla nostra Costituzione), considerato che le leggi gerarchicamente inferiori devono risultare conformi alla norma madre, per la coerenza dell’intero sistema, si ritiene in disarmonia con la Legge Fondamentale quel reclutamento che, da un lato valorizza i docenti consentendo l’accesso ai concorsi ed alle procedure  specializzanti, nate per abilitati, dall’altro nega loro l’inserimento nella seconda fascia G.I., sempre riservata agli abilitati.

Per scaricare le istruzioni operative del “RICORSO URGENTE LAUREA/DIPLOMA+24 CREDITI FORMATIVI PER ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO-INSERIMENTO SECONDA FASCIA G.I.” si clicchi sotto:

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