Nuovo concorso straordinario scuola secondaria e “posti di sostegno”: possibile iniziativa giudiziaria a tutela di quanti, in possesso dei tre anni di servizio sul sostegno “sine titulo”, aspirino al ruolo sostegno.

A cura dei legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola

Le notizie delle ultime ore lasciano intendere che è ravvicinata l’emanazione del Bando per il concorso straordinario, scuola secondaria, “docenti 180 per 3”, previsto dal DECRETO LEGGE 29 OTTOBRE 2019 N. 126 (CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 20 DICEMBRE 2019, N. 159).

Al di là dei “profili costituzionali” -relativi ai criteri selettivi, nell’ambito del reclutamento riservato ed oggetto di mirato ricorso- si passa in rassegna il caso dei docenti precari, inseriti nelle graduatorie d’istituto (terza fascia), non specializzati, con almeno 3 anni di servizio sul sostegno, nella scuola secondaria di secondo grado.

Costoro potranno valutare un ricorso, per domandare che l’esperienza di docenza “maturata sul campo” e l’arricchimento dell’offerta didattico-formativa del diversamente abile, cui hanno contribuito, siano valorizzati ed equiparati alla specializzazione, spendibile ai fini della partecipazione al concorso straordinario sostegno.

Si illustrano le possibili “ragioni del contendere”:

Allorché il docente abbia lavorato, per almeno 3 anni, sui posti “vacanti in organico”, privi del titolare della cattedra, attraverso nomine, formalmente assegnate previo scorrimento delle graduatorie relative alla classe del posto comune, “sostanzialmente attribuite attingendo dalle dotazioni organiche destinate al sostegno, didattica speciale”, si ripone ed invoca, quale tutela, un “legittimo affidamento” a che il Ministero attribuisca l’equipollenza, delle reiterate docenze sul sostegno, all’idoneità piena a tale insegnamento, spendibile nei termini della partecipazione diretta al “reclutamento specializzante e riservato”.

Si parla, meglio ancora, di “legittimo affidamento del privato” -con richiamo alla giurisprudenza comunitaria- nei confronti dell’azione posta in essere dalla Pubblica Amministrazione; un interesse alla tutela di quanti confidano in una certa situazione (reiterata assunzione come docenti di sostegno), definita nella realtà giuridica e scaturita dalla clausola generale della buona fede.

In sintesi, il ricorrente, utilizzato sui posti di sostegno, seppure privo dei prescritti titoli specializzanti, firmatario di contratti del tutto identici a quelli sottoscritti dai colleghi “specializzati”, avendo collaborato nella stesura del Piano Educativo Individualizzato, idoneo a descrivere gli interventi che le istituzioni scolastiche devono praticare nei confronti degli alunni con bisogni educativi speciali, riporrà quel “legittimo affidamento” a che il Ministero gli attribuisca la possibilità di misurarsi nel “concorso sostegno”, ritenendosi specializzato sul campo.
Per chiarimenti dettagliati sul “RICORSO PER L’ACCESSO AL CONCORSO STRAORDINARIO SECONDARIA SOSTEGNO- DOCENTI CON TRE ANNI DI SERVIZIO SUL SOSTEGNO NON SPECIALIZZATI”, s’inoltri WhatsApp scritto al numero 3661828489.