Gentile Avvocato Santonicola, sono uno dei tanti docenti A.F.A.M. che, grazie al ricorso, inventato dal suo studio, ha ottenuto dalla magistratura del lavoro un provvedimento giudiziale in merito alla “natura abilitante del titolo ed al diritto di inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto”. Utilizzando il citato provvedimento, ho regolarmente partecipato al concorso “riservato ai docenti abilitati”, fase transitoria-scuola secondaria, sostenendo l’unica prova concorsuale presso l’U.S.R. Campania (colloquio orale non selettivo). Improvvisamente sono stato escluso dalle graduatorie di merito concorsuali, sebbene la mia sentenza avesse espressamente riconosciuto la natura abilitante del titolo A.F.A.M., anche in presenza del Ministero resistente. So che il CONSIGLIO DI STATO-ROMA (SEZ. VI, N. 05815/2018 REG.PROV.CAU.) ha già accolto il ricorso, presentato dal suo studio, su di un caso identico al mio. Può illustrarmi meglio quanto avvenuto? Vorrei tutela, alla pari dei colleghi che mi hanno preceduto, affidandomi alle sue consulenze, perché ritengo di aver subito una grave ingiustizia: la stessa sentenza contiene nominativi di insegnanti che, in altri Uffici Scolastici Regionali, sono stati tranquillamente inseriti in graduatoria.

AVV. CIRO SANTONICOLA

Gentile docente,
Preliminarmente la invito a prendere visione del sottostante link informativo sul “RICORSO ABILITATI A.F.A.M GIUDICE DEL LAVORO ESCLUSI DAL CONCORSO-U.S.R. CAMPANIA/SICILIA”
https://scuolalex.it/ultime-novita-comparto-afam-docenti-abilitati-con-sentenza-ordinanza-esclusi-dal-concorso-per-abilitati-fase-transitoria-dagli-u-s-r-campania-sicilia/
Il CONSIGLIO DI STATO-ROMA (SEZ. VI, N. 05815/2018 REG.PROV.CAU.) ha recentemente accolto un nostro ricorso, caso identico, precisando, tuttavia, che “sarà necessario un approfondimento, nella opportuna sede di merito (non più in fase cautelare) innanzi al TAR, affinché siano valutati gli aspetti sulla natura ed il valore legale del titolo A.F.A.M. posseduto dagli appellanti” .
La battaglia giudiziaria è, dunque, in pieno svolgimento…insistiamo nel ritenere assolutamente illogico che il titolo A.F.A.M. possa essere considerato, da alcuni Uffici Scolastici Regionali, abilitante ai soli fini dell’inserimento in II° fascia G.I., senza la spendibilità di tutti i benefici connessi all’abilitazione. Avallando tale ragionamento si darebbe vita alla categoria “abilitati di serie B”!
Per aderire allo specifico ricorso si clicchi sotto:
https://scuolalex.it/ricorso-afam-esclusi-dalla-graduatoria-del-concorso-2018-usr-campania/
Per le risposte ai quesiti ancora più specifici, si inoltri WhatsApp al numero 3661828489.