COMPARTO AFAM: DOCENTI ABILITATI CON SENTENZA/ORDINANZA-ESCLUSI DAL CONCORSO PER “ABILITATI”-FASE TRANSITORIA- DAGLI U.S.R. CAMPANIA/SICILIA.

LE ULTIME NOVITA’ IN MERITO AL CONTENZIOSO PENDENTE NELLA SEDE AMMINISTRATIVA.

GENTILI DOCENTI

Come noto numerosi colleghi A.F.A.M. hanno ottenuto, dalle magistrature del lavoro, provvedimenti giudiziali acclaranti “la natura abilitante del titolo e, di conseguenza, il diritto all’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto”.

Premettendo che sull’intera procedura concorsuale pende un giudizio di legittimità costituzionale, “nella parte in cui la “fase transitoria” sia stata riservata ai soli docenti abilitati” (giudizio al quale parteciperà attivamente lo studio legale), gli interessati hanno regolarmente sostenuto l’unica prova concorsuale (colloquio orale non selettivo), avendo barrato la relativa casella, prevista sul modulo telematico, per accedere sulla base dei provvedimenti giudiziari posseduti.

Il Bando Concorsuale- D.D.G. N. 85/18 – all’art. 3 comma 1 indicava, quale requisito di ammissione alla procedura concorsuale, il possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento (senza esplicitare alcuna distinzione tra “titolo di abilitazione riconosciuto in sede giudiziaria ed abilitazione maturata a seguito di un percorso didattico/formativo T.F.A. o altro!).

Sennonché, con una serie di decreti emessi dai soli U.S.R. Campania/Sicilia, tali docenti sono stati improvvisamente esclusi dalle graduatorie di merito del concorso, per le classi interessate, sebbene, giova ribadirlo, le ordinanze non reclamate e le sentenze non appellate, immediatamente esecutive,  avessero espressamente riconosciuto la natura abilitante del titolo.

La domanda sorge spontanea: premesso che il citato Bando (D.D.G. N. 85/18) non fa distinzione alcuna tra il titolo di abilitazione riconosciuto in sede giudiziaria e l’abilitazione maturata a seguito di un percorso didattico/formativo T.F.A. o altro, a parità di valore abilitante del titolo posseduto ai fini dell’insegnamento, è ragionevole escludere dal concorso gli abilitati in sede giudiziaria, figli di un Dio minore?

Per alcuni commentatori la possibile spiegazione di questo comportamento (non condiviso, al momento, da altri Uffici Scolastici Regionali) potrebbe essere del seguente tenore:

Il diritto alla collocazione nella II° fascia delle graduatorie di istituto- riservata esclusivamente ai soggetti abilitati e dichiarati tali in sede giudiziaria- non consentirebbe la partecipazione ad un  concorso “riservato ai docenti abilitati”.

Ebbene ragioniamoci…. ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. A) del D.M. 374/2017- di ultimo aggiornamento delle graduatorie di istituto, triennio 2017/20 –  risultano collocabili nella seconda fascia delle graduatorie di istituto solo ed esclusivamente i soggetti in possesso di specifica abilitazione all’insegnamento!

Ed allora, come si potrebbe condividere la su indicata giustificazione?

Il titolo A.F.A.M. risulterebbe abilitante ai soli fini dell’inserimento in II° fascia G.I. senza la spendibilità di tutti i benefici connessi all’abilitazione?

Avremmo una categoria di abilitati “da serie B”?

LA PAROLA E’ PASSATA ALLE MAGISTRATURE AMMINISTRATIVE (T.A.R. E CONSIGLIO DI STATO, PER ORA NELLA SOLA FASE CAUTELARE).

SI RIPORTANO “GLI ESTRATTI,  RITENUTI ESSENZIALI, DI UNA PRONUNCIA TAR NAPOLI, SUCCESSIVAMENTE APPELLATA IN CONSIGLIO DI STATO, SEMPRE IN FASE CAUTELARE” AFFINCHE’ I DIRETTI INTERESSATI POSSANO GIUDICARE DI PERSONA:

  1. TAR CAMPANIA-NAPOLI (SEZ. IV, N. 01314/2018 REG.PROV.CAU.):
    “Considerato, pur nei limiti della cognizione sommaria propria della fase cautelare, che:-) il provvedimento del Giudice del lavoro riguarda non tanto l’efficacia abilitante del titolo, ma la sua efficacia ai fini dell’inserimento nelle graduatorie di istituto-) le ulteriori affermazioni relative all’equipollenza del titolo anche ai fini della partecipazione concorsuale non rientrano nel perimetro del contenuto dispositivo del provvedimento e sono relative ad aspetti (partecipazione al concorso) per cui neppure sussiste la giurisdizione del G.O-) la partecipazione dei ricorrenti al concorso è avvenuta sulla base della loro mera affermazione in merito al possesso del titolo abilitante. Ritenuto che:-) è legittima la verifica dei titoli di ammissione effettuata ex post, dopo aver consentito, sulla base delle autocertificazioni, la partecipazione al concorso…….. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), in merito all’istanza cautelare, la respinge”.
  2. CONSIGLIO DI STATO-ROMA (SEZ. VI, N. 05815/2018 REG.PROV.CAU.). ESITO APPELLO CAUTELARE AVVERSO ORDINANZA DI CUI ALLA LETTERA A:
    “Considerato che, ad un primo esame, gli appellanti hanno in effetti partecipato alla stessa procedura straordinaria ex art. all’art. 17, co. 3 del D.lgs. 13 aprile 2017 n. 59, il quale, com’è noto, ha previsto un doppio regime di svolgimento del concorso pubblico per il reclutamento dei docenti della scuola secondaria: a) un regime ordinario regolato dall’art. 5 del suddetto decreto con requisiti soggettivi di partecipazione allargati, tra gli altri, anche ai laureati e con un successivo percorso di formazione; b) un regime speciale, qualificato come transitorio, regolato dal successivo art. 17 con requisiti soggettivi di partecipazione ristretti soltanto a coloro che hanno determinati titoli, quali, tra gli altri, l’abilitazione ovvero lo svolgimento di prestazioni di servizio per un determinato periodo; Considerato che, su tal ultimo aspetto e con ordinanza n. 5134 del 3 settembre u.s., la Sezione ha sollevato questione di legittimità costituzionale, ravvisando un possibile contrasto con il principio di uguaglianza e di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., con il principio del pubblico concorso di cui all’art. 51 Cost. e con i principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost., nella parte in cui ha previsto un regime speciale ritenuto limitativo del diritto di partecipazione; Considerato, tuttavia, che gli appellanti non contestano la modalità procedimentale in questione, ma si dolgono del mancato riconoscimento del titolo AFAM – VO quale titolo abilitante spendibile nel concorso stesso; Rilevato nondimeno che, in disparte la natura del predetto titolo, non è corretto predicare ogni automatismo sulla disapplicazione della norma che esclude il titolo da parte dell’AGO, pronunciata sì nel diverso contesto dell’iscrizione nella II fascia delle graduatorie d’istituto, però in base a regole non del tutto coincidenti con quelle che governano il concorso de quo; Considerato quindi che tali dati, fattuali e giuridici, impongono tuttavia un approfondimento nella opportuna sede di merito innanzi al TAR, affinché siano valutate, una volta decisa la citata QLC, pure gli aspetti sulla natura ed il valore legale del titolo posseduto dagli appellanti. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. VI) accoglie l’appello (ricorso NRG 7841/2018) e, per l’effetto, manda alla Segreteria della Sezione di trasmettere la presenta ordinanza al TAR per la fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.”.

A questo punto la vertenza giudiziaria, successivamente all’accoglimento dell’appello in Consiglio di Stato, proseguirà nel merito al cospetto del primo e secondo grado di giudizio (se necessario), nella consapevolezza che pende questione di legittimità costituzionale sull’intera procedura concorsuale per cui è causa.

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Collegamento diretto al testo pubblicato sul Sito Istituzionale della Giustizia amministrativa

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Per accedere allo specifico ricorso “AFAM (ABILITATI GIUDICE DEL LAVORO) ED ESCLUSI DALLA GRADUATORIA DEL CONCORSO 2018 U.S.R. CAMPANIA/SICILIA” si clicchi sotto:

https://scuolalex.it/ricorso-afam-esclusi-dalla-graduatoria-del-concorso-2018-usr-campania/

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