Gentile Avvocato, in merito alle caratteristiche del nuovo Tirocinio Formativo, specializzante sul sostegno, sono confusa! Una testata giornalistica molto conosciuta dichiarava, in un primo momento, che il nuovo ciclo del T.F.A. sostegno sarebbe stato aperto anche ai laureati non abilitati, in possesso dei 24 C.F.U.. Dopo pochi giorni, la stessa rivista on line ha detto l’esatto contrario, nel senso che l’accesso alla preselezione sarebbe riservato ai soli insegnanti abilitati all’insegnamento. In tale ultimo caso, se quanto affermato dovesse corrispondere al vero, mi vedrò costretta ad intraprendere azione giudiziaria.Qual è la sua opinione in proposito?

Avv. Aldo Esposito

Gentile docente.I requisiti, al momento, sono indicati nella bozza di decreto, consegnata al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e prevedono il possesso del titolo di abilitazione, valido rispettivamente per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I e II grado, per l’iscrizione alla (pre)selezione Tirocinio Formativo Attivo Sostegno.Il mantenimento dell’abilitazione, requisito di accesso, potrebbe dipendere dalla circostanza per la quale non è stato emanato il regolamento di cui all’articolo 12, comma V, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 (attuativo della legge 107 del 2015) che avrebbe dovuto definire i piani di studio, le nuove modalità attuative ed organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno.Si tratta, tuttavia, di notizie non ancora ufficiali che attendono conferme.Per accedere alle PREADESIONI “RICORSO T.F.A. SOSTEGNO INSEGNANTI NON ABILITATI”, in riferimento al quale lo studio Santonicola and partners ha maturato l’ultimo precedente giudiziario favorevole con la pronuncia cautelare del Consiglio di Stato, Sez. VI N. 04940/2018 REG.PROV.CAU., si clicchi sotto:

https://scuolalex.it/ricorso-tfa-sostegno-2018-per-docenti-non-abilitati/