È DIVENTATA INAPPELLABILE ANCHE LA SENTENZA N. 393 DEL 2018, EMESSA DAL GIUDICE DEL LAVORO DI PADOVA, DOTT. MAURIZIO PASCALI, CON LA QUALE VENIVA ACCERTATO IL VALORE ABILITANTE DEL DIPLOMA DI PIANOFORTE, IN RIFERIMENTO ALLE CLASSI CONCORSUALI A031, A032 ED AJ77, ANCHE AI FINI DELL’INSERIMENTO NELLA SECONDA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO.

PRONUNCIA GIUDIZIARIA DEFINITIVA, ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO A PIENO TITOLO!

GENTILI DOCENTI,

SI RIPORTANO, IN SINTESI, I CONTENUTI ESSENZIALI DEL NUOVO PRONUNCIAMENTO DI MERITO, DEFINITIVO ED INAPPELLABILE, STILATO DAL  GIUDICE DEL LAVORO DI PADOVA:

Causa  in materia  di lavoro, decisa con sentenza n. 393/18 (inappellabile) dal Magistrato Maurizio Pascali.

La ricorrente, difesa dagli avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola, ha conseguito il diploma di pianoforte (vecchio ordinamento) congiunto alla maturità.

Costei, iscritta nelle graduatorie di istituto della provincia di Padova, ha evocato  in giudizio il MIUR e le Amministrazioni Scolastiche territoriali, ritenendo di  avere diritto, per le ragioni esposte in ricorso, a riconoscere il valore formativo  ed abilitante del diploma accademico AFAM, nonché all’inserimento nella seconda fascia delle  graduatorie di istituto.

Con  memoria  DIFENSIVA, il  MINISTERO DELLA ISTRUZIONE   DELLA UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  e L’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER  IL VENETO si è costituito in giudizio,  chiedendo il rigetto della domanda avversa.

Il  ricorso  è stato accolto,  in quanto fondato.

Per il Giudicante, parole testuali, “è la legge, fonte primaria, a stabilire un principio di parificazione tra diplomi A.F.A.M. rilasciati secondo l’ordinamento previgente, congiunti ad un diploma di scuola secondaria superiore e diplomi accademici di secondo livello. E l’equipollenza deve valere anche quanto all’idoneità all’insegnamento, posto che il D.M. 374/17 (ultimo aggiornamento delle graduatorie di istituto) qualifica titolo idoneo di accesso alla seconda fascia il diploma di secondo livello.

Ciò si desume sia dall’espresso riconoscimento della validità ai fini dell’ insegnamento, contenuto nell’art. 4 comma 1 L. 508/99, sia dalla circostanza che la mancata (a quel che consta) emanazione delle tabelle di corrispondenza, previste dal comma 107 della L. 228/12, non può valere all’ablazione totale del principio di equipollenza, come stabilito dalla legge stessa.

La fonte secondaria è infatti autorizzata a prevedere pianificazioni più specifiche, ma non può negare, in via generale, l’efficacia abilitante all’insegnamento dei diplomi rilasciati secondo l’ordinamento previgente.

P.Q.M. Accertato il valore abilitante del Diploma A.F.A.M. Vecchio Ordinamento, dichiara il diritto della ricorrente all’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto”.

Il tutto, giova precisarlo, in presenza di un orientamento negativo, sede cautelare, proveniente dal Giudice amministrativo (sull’inserimento nella seconda fascia Graduatorie di Istituto per i Diplomati AFAM), circostanza idonea a ribadire che LE PRONUNCE DELLA MAGISTRATURA AMMINISTRATIVA NON SONO VINCOLANTI PER IL GIUDICE DEL LAVORO.

Si rammenta come sia ancora possibile, per i docenti del comparto A.F.A.M. (Conservatorio, Belle Arti o Accademia Danza), aderire al “RICORSO AFAM GIUDICE DEL LAVORO PER L’INSERIMENTO IN SECONDA FASCIA DELLE GRADUATORIE D’ISTITUTO-CON STRATEGIA SPECIFICA (RICORSO A PARTE) RIFERITA ALLE CLASSI DI CONCORSO DEI LICEI MUSICALI“, CLICCANDO SUL SUCCESSIVO LINK:

https://scuolalex.it/ricorso-afam-con-nuova-strategia-processuale/

RICORDIAMO CHE A TUTELA DI QUANTI (NEL PRIMO GRADO DEL GIUDIZIO), CON LA VERTENZA SULLA VALENZA ABILITANTE DEL DIPLOMA AFAM, SI SIANO IMBATTUTI IN UNA MAGISTRATURA DALL’ORIENTAMENTO NON FAVOREVOLE, È POSSIBILE AVVIARE IL RICORSO “DIPLOMA A.F.A.M.+24 C.F.U.=ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO“.

OBIETTIVO: PUNTARE, NUOVAMENTE, AL RICONOSCIMENTO DELL’ABILITAZIONE (E CONSEGUENTE INSERIMENTO NELLA SECONDA FASCIA G.I.) SULLA BASE DI DIVERSI ARGOMENTI, PER NON INCORRERE, EVENTUALMENTE, NEL DIVIETO DEL “NE BIS IN IDEM” (OSSIA IMPOSSIBILITÀ DI AZIONARE, PER DUE VOLTE, LA STESSA TIPOLOGIA DI RICORSO, CON IDENTICHE MOTIVAZIONI).

SI CLICCHI SOTTO PER ACCEDERE ALLE INFO ED ISTRUZIONI OPERATIVE:

https://scuolalex.it/ricorso-santonicola-laurea-diploma24-c-f-u-abilitazione-allinsegnamento/

Al fine di chiarire ulteriori dubbi (con riferimento alle specifiche strategie adottabili innanzi ai Tribunali o alle Corti di Appello), si inoltri messaggio whatsapp, preferibilmente scritto, al numero 3661828489 (no telefonate). Risponderà direttamente l’Avvocato con un vocale.

I legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola.