RICONOSCIUTI GLI EMOLUMENTI ECONOMICI, CON LA STESSA PROGRESSIONE STIPENDIALE DEL PERSONALE DI RUOLO.
Gentili docenti,
La parte ricorrente, inserita nella III fascia delle Graduatorie di istituto, con alle spalle dieci anni di PRECARIATO e patrocinata dagli Avvocati Ciro Santonicola, Aldo Esposito, Magnani Federica Astrid e Casaril Manuela, esponeva in giudizio come le fosse stato negato ogni avanzamento retributivo connesso all’anzianità di servizio.
A questo punto conveniva in giudizio il M.I.U.R., l’Ufficio Scolastico Regionale e l’Istituto dove prestava servizio, affinché le fosse riconosciuta, per intera, l’anzianità didattica maturata.
All’udienza di discussione, la dott.ssa Eleonora Porcelli in funzione di giudice del lavoro (Tribunale di Milano) ha così statuito, con sentenza n. 950/2019 pubblicata il 10/04/2019 (si riporta estratto del dispositivo, illustrando la motivazione appena nota):
“P.Q.M. Definitivamente pronunciando, condanna il Ministero convenuto a corrispondere, alla ricorrente, le differenze tra la retribuzione percepita e quella che le sarebbe spettata in virtu’ degli incrementi stipendiali dei C.C.N.L. di settore, ove fosse stata riconosciuta, integralmente, l’anzianità professionale per i servizi di insegnamento prestati con contratti a tempo determinato, oltre interessi legali…..”.
La suindicata pronuncia motiverà, ancora di più, a ricorrere per RIVENDICARE L’ATTRIBUZIONE DEGLI SCATTI STIPENDIALI, SULLA BASE DEI FAVOREVOLI ORIENTAMENTI PROVENIENTI DALLE MAGISTRATURE DEL LAVORO E MATURATI DALLO STUDIO LEGALE SANTONICOLA AND PARTNERS.
Il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato è stato sancito, nell’ordinamento comunitario, dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, secondo la quale “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato …..“; per il punto 4 della medesima clausola, in particolare, “i criteri del periodo di anzianità di servizio, relativi a particolari condizioni di lavoro, dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato….”.
In definitiva, vedersi riconosciuta la medesima progressione stipendiale prevista per il personale docente a tempo indeterminato, consentirà al precario di conseguire gli emolumenti economici e, al momento dell’immissione in ruolo, il giusto inquadramento stipendiale.
POTRANNO RICORRERE I DOCENTI O PERSONALE ATA, PRECARI E DI RUOLO, IN POSSESSO, QUANTO MENO, DEI 3 ANNI DI SERVIZIO STATALE, NEI SEGUENTI TERMINI:
- ALMENO 3 CONTRATTI AL 30/06 O AL 31/08 IN SCUOLA PUBBLICA STATALE;
- ALMENO 180 GG. DI SERVIZIO PER TRE ANNI SCOLASTICI (ANCHE NON CONTINUATIVI) IN SCUOLA PUBBLICA STATALE;
- SERVIZIO ININTERROTTO DAL 1 FEBBRAIO FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI O DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO FINALE, IN SCUOLA PUBBLICA STATALE, PER TRE ANNI SCOLASTICI (ANCHE NON CONTINUATIVI).
Per richiedere info specifiche sul “RICORSO SCATTI STIPENDIALI”, si inoltri messaggio whatsapp, preferibilmente scritto (no telefonate) al numero 3661828489. Risponderà personalmente il legale.