Quesito/consulenza informativa.
Gentile Avvocato,
Ho letto che il Tribunale del Lavoro di Napoli ha nuovamente accolto il suo ricorso a favore del personale A.T.A., riconoscendo i 6 punti per il servizio militare “non in costanza di nomina”, espletato dopo il conseguimento del titolo valido per l’accesso alle graduatorie del personale ATA, per i profili di appartenenza.
Ecco il link da cui ho tratto la notizia: https://www.dirittoscolastico.it/tribunale-del-lavoro-di-napoli-accoglimento-ricorso-ata-servizio-militare-non-svolto-in-costanza-di-nomina-riconoscimento-di-6-punti-con-notevole-avanzamento-della-posizione-in-graduatoria/
Come ha evidenziato lei stesso, pur in presenza di sentenze rilevanti (l’ultima dal GDL Napoli, Dott.ssa Adele Di Lorenzo), la questione riguardante l’attribuzione del maggior punteggio per il servizio di leva obbligatorio “non svolto in costanza di nomina”, per una migliore collocazione nelle graduatorie A.T.A., rimane controversa.
Quali scenari vede all’orizzonte?
STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA
Gentile Docente,
La informo che la problematica verrà nuovamente esaminata dalla Corte di Cassazione.
Nell’ambito della discussione relativa alla valutazione del servizio militare nelle graduatorie, confrontando la posizione da noi sostenuta con quella ministeriale, è possibile articolare quanto segue:
a) La tesi ministeriale avanza l’idea che l’articolo 485 del D. Lgs. n. 297/1994 trovi applicazione unicamente a seguito dell’assunzione in ruolo, per le finalità di ricostruzione di carriera. Per la determinazione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento, il Ministero si rifà all’articolo 84 del DPR n. 417/1974. Quest’ultimo prevede che il servizio di leva sia computato come servizio non di ruolo “esclusivamente se reso durante un rapporto di insegnamento non di ruolo”. Conformemente a tale disposizione, estensibile al personale A.T.A., il servizio militare prestato al di fuori di un rapporto di lavoro non sarebbe integralmente riconosciuto nelle graduatorie.
b) In dissenso, si osserva che la Corte Suprema di Cassazione, richiamando sentenze tra cui la n. 41894/2021 e altre con simile orientamento, ha preso le distanze dalla lettura ministeriale. La Corte ha evidenziato come il D.L. vo n. 297 del 1994, all’art. 485, statuisca che il servizio militare e quello civile equivalente siano computabili “a tutti gli effetti”, anche antecedentemente all’assunzione in ruolo. Ulteriormente, l’art. 2050 del d.lgs. n. 66/2000 dispone che i periodi di servizio militare siano equiparati, ai fini del punteggio, ai servizi civili in pubblici concorsi. Di conseguenza, a tenore di tale interpretazione, il servizio militare dovrebbe essere sempre riconosciuto integralmente, sia per la progressione di carriera che per l’accesso ai ruoli, indipendentemente dal momento in cui sia stato svolto.
La discrepanza principale tra le due posizioni concerne l’esegesi dell’articolo 485 del D.Lgs. 297/1994 e dell’articolo 2050 del d.lgs. n. 66/2000. L’organo ministeriale sostiene che il servizio militare possa essere debitamente computato “esclusivamente se reso durante un rapporto di lavoro”. Contrariamente, la nostra interpretazione, sostenuta da plurime magistrature del lavoro e dal Consiglio di Stato, postula che la normativa preveda un computo equipollente del servizio militare, a prescindere dal contesto in cui esso sia stato svolto. Tale argomentazione trova ulteriore fondamento nell’assunto che il servizio obbligatorio, reso nell’interesse primario della nazione, non debba comportare alcuna decurtazione nella valutazione all’interno delle graduatorie.
In sintesi, mentre l’interpretazione ministeriale adotta una visione circoscritta, ancorata a normative antecedenti, la nostra accezione giuridica si orienta verso un orizzonte interpretativo più esteso, enfatizzando la necessità di un riconoscimento integrale del servizio militare in ogni sua manifestazione, nell’ottica di assicurare equità e rettitudine nella determinazione delle graduatorie.
Ad ogni modo, la Corte di Cassazione si pronuncerà prossimamente sulla tematica, focalizzandosi, in particolare, sulla valutazione del punteggio relativo al servizio militare in riferimento alla collocazione nella terza fascia A.T.A.
Di seguito, sono fornite le istruzioni operative relative al ricorso individuale al Giudice del Lavoro per l’attribuzione di 6 punti nelle graduatorie ATA, riferibili all’anno di servizio militare di leva ‘non prestato in costanza di nomina’:
Per ulteriori approfondimenti in merito al ricorso individuale ATA (punti 6) e docenti (punti 12) volti al pieno riconoscimento, nella graduatoria, del servizio militare, si suggerisce di inviare un’email, ai legali Esposito Santonicola, all’indirizzo: segreteriasantonicola@scuolalex.com
Desideriamo precisare che, a decorrere dal 20 agosto 2023, il servizio WhatsApp dello Studio Esposito Santonicola sarà nuovamente attivo. Tale servizio consente di comunicare con i legali mediante messaggi scritti o vocali, contattando il numero 3661828489. Tale numero è altresì disponibile nella versione prioritaria.