QUESITI/CONSULENZA INFORMATIVA

  1. Implicazioni della Sentenza del Consiglio di Stato n. 3196/22 sulla redazione del PEI.
  2. Quantificazione delle ore di sostegno.
  3. Termine per la stesura dei PEI.
  4. Linee Guida per la certificazione di disabilità.
  5. Contribuire all’assegnazione di un congruo numero di ore di sostegno.

Studio Legale Esposito Santonicola

  1. La Sentenza del Consiglio di Stato ha riconosciuto la piena efficacia del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182. Questo decreto, insieme alle Linee Guida ad esso associate, stabilisce l’adozione di un modello nazionale di PEI in formato elettronico. Tale modello si allinea ai principi dell’ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute) e della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Questa decisione ha portato alla ripresa dell’uso dei nuovi modelli di PEI, che ora sono uniformi in tutto il territorio nazionale e diversificati in base all’ordine e al grado scolastico.
  1. Le ore di sostegno vengono determinate secondo i criteri introdotti dal decreto interministeriale n. 182/2020, fondandosi sul concetto di “debito di funzionamento”. Tale debito rappresenta la differenza tra le competenze attese per l’età e il livello scolastico dell’alunno e quelle effettivamente acquisite alla fine dell’anno scolastico. Questa differenza viene valutata dall’unità multidisciplinare tramite una scheda specifica, e poi classificata in una scala da 1 a 5. Basandosi su questa scala, il Gruppo di Lavoro per l’Handicap Operativo (GLHO) propone le ore di sostegno didattico o di assistenza necessarie per l’anno scolastico successivo. La proposta del GLHO deve essere chiaramente motivata e inserita nel PEI dell’alunno.
  1. Esistono due tipi di PEI: il PEI provvisorio e il PEI definitivo. Il primo è destinato a quegli alunni che iniziano la scuola dell’infanzia o primaria per la prima volta, o coloro che ricevono una diagnosi durante l’anno scolastico. Questo documento provvisorio, come previsto dall’art. 7, comma 2 lettera g) del d.lgs n. 66/17 e dall’art. 16, comma 1 del decreto interministeriale n. 182/2020, deve essere completato entro il 30 giugno di ogni anno. Esso anticipa il numero di ore di sostegno alla classe e le risorse proposte per gli interventi di assistenza. Il PEI definitivo, invece, è un documento completo da redigere all’inizio di ogni anno scolastico, con l’approvazione entro il 31 ottobre.
  1. Ai sensi delle disposizioni normative vigenti e in attuazione dell’articolo 5, comma 6 del Decreto Legislativo n. 66/2017, il Ministero della Salute ha emanato, in data 10 novembre 2022, specifiche Linee Guida dedicate alla certificazione della disabilità. Redatte con il contributo di un’apposita commissione interministeriale e con la consulenza di professionisti qualificati, tali direttive prendono in considerazione sia la classificazione internazionale delle malattie (ICD) sia quella del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) stabilita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

L’obiettivo principale delle Linee Guida è triplice:

  • Garantire un uniforme riconoscimento della disabilità su tutto il territorio nazionale, promuovendo la parità di diritti e servizi per gli alunni con necessità speciali.
  • Incentivare una sinergia tra i vari soggetti coinvolti nell’inclusione scolastica, coinvolgendo famiglie, istituti di formazione, enti sanitari e servizi sociali.
  • Favorire un’analisi olistica della disabilità, basata sull’ICF, ponendo in rilievo non soltanto gli aspetti clinici ma anche le potenzialità e le difficoltà dell’individuo in rapporto all’ambiente circostante.

5. Si illustrano, schematicamente, le procedure per garantire un adeguato sostegno didattico:

    • Certificazione di disabilità: È essenziale che la certificazione rilasciata dall’unità multidisciplinare descriva dettagliatamente il profilo di funzionamento dell’alunno, in armonia con le Linee Guida del 2022. Questa fornisce indicazioni precise sul tipo e sull’entità del sostegno didattico necessario.
    • Attivazione del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) per l’Inclusione: Una volta fornita la certificazione alla scuola di riferimento dell’alunno, si provvederà alla creazione del GLO. Questo organismo avrà il compito di redigere il Piano Educativo Individualizzato (PEI) dell’alunno, conformemente alle recenti disposizioni ministeriali.
    • Definizione del debito di funzionamento: Il GLO sarà incaricato di valutare e quantificare il debito di funzionamento dell’alunno, esprimendolo attraverso una scala graduata da 1 a 5. In base a questa valutazione, verrà stabilito il numero di ore di sostegno didattico necessarie.
    • Approvazione del PEI: Il Piano Educativo Individualizzato dovrà essere ratificato entro il 31 ottobre di ogni anno scolastico e sottoscritto da tutte le parti coinvolte. In presenza di controversie relative al sostegno didattico proposto, è diritto dei genitori richiedere una revisione del PEI o avanzare un formale reclamo alle autorità competenti.
    • Ricorso al TAR: In caso di mancato rispetto delle ore di sostegno stabilite nel PEI, i genitori potranno presentare un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR). Quest’ultimo, riconoscendo una condizione di gravità, potrà ordinare un sostegno personalizzato con rapporto 1:1, come delineato dalla legge 104/1992.

    Per informazioni riguardanti il “RICORSO SOSTEGNO NEGATO – INCREMENTO DELLE ORE DI SOSTEGNO SCOLASTICO PER L’A.S. 2023/24, A BENEFICIO DEGLI ALUNNI DISABILI”, si prega di inviare un’email agli avvocati Esposito e Santonicola all’indirizzo: segreteriasantonicola@scuolalex.com

    Si comunica che, a partire dal 20 agosto 2023, sarà nuovamente attivo il servizio WhatsApp dello Studio Esposito Santonicola, che permette di interagire con i legali tramite messaggi scritti o audio al numero 3661828489, disponibile anche in versione prioritaria.