STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA
PER IL TRIBUNALE DEL LAVORO, DOTT.SSA GRAZIELLA BELLINO, VA RICONOSCIUTO IL DIRITTO DEL RICORRENTE (DIPLOMATO IN PIANOFORTE CON 24 C.F.A.) AD ESSERE INSERITO NELLA PRIMA FASCIA DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI E NELLA SECONDA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO (PER LE CLASSI DI CONCORSO A030 E AJ56).
PER IL MAGISTRATO MESSINESE, DOTT.SSA VALERIA TOTARO, È ALTRESÌ ABILITANTE IL DIPLOMA DI GEOMETRA (ITP), IDONEO ALLA DOCENZA SULLA CLASSE DI CONCORSO B014, CONGIUNTO AI 24 C.F.U.
INFINE, IL GIUDICE DEL LAVORO, DOTT.SSA ROBERTA RANDO, NELL’ACCOGLIERE IL RICORSO, CONSIDERA ABILITANTE ANCHE LA LAUREA IDONEA ALL’INSEGNAMENTO, CON I 24 C.F.U, IN VIRTU’ DI UN’INTERPRETAZIONE “COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA”.
Gentili lettori,
Come noto, il ricorso per l’abilitazione alla docenza, in virtù del possesso di Diploma o Laurea + 24 C.F.U./C.F.A., si fonda sul seguente ragionamento ermeneutico:
A) L’abilitazione all’insegnamento (possesso di TFA, PAS e SSIS) – alla pari di Diploma o Laurea + 24 C.F.U./C.F.A. – rappresenta “tuttora” titolo di accesso concorsuale, ai sensi del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 59;
B) Ergo, essendo i diplomati/laureati con 24 CFU/CFA equiparati, ai fini dell’accesso concorsuale, agli abilitati, si ritiene, secondo un’interpretazione “costituzionalmente orientata”, che il legislatore abbia reso “abilitante” il possesso congiunto di laurea/diploma+24 CFU/CFA.
I FATTI
La suindicata tesi è stata recentissimamente avallata da 3 Magistrati del Lavoro del Foro giudiziario Messinese.
Per il Giudicante, Dott.ssa Graziella Bellino, il ricorrente (laureato in Lettere e con Diploma di Conservatorio congiunti al possesso dei 24 CFU) – che agisce in giudizio per l’accertamento del diritto ad ottenere il corretto inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, rilevato il mancato riconoscimento del “titolo abilitante posseduto” – vanta il “diritto ad essere inserito nella prima fascia delle graduatorie provinciali e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto”, avendo “il legislatore, nel richiedere specifici requisiti per l’accesso a tutti i nuovi concorsi per il reclutamento docenti, sostituito l’abilitazione all’insegnamento…con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari (per il concorso ordinario)”.
Sulla stessa linea interpretativa il Magistrato, dott.ssa Valeria Totaro – oggetto della contesa: valenza abilitante del diploma ITP di Geometra con 24 CFU – laddove afferma che i concetti di “abilitazione” e di “idoneità all’insegnamento” vadano complessivamente rivisitati e pertanto anche l’inserimento nelle graduatorie degli abilitati debba essere consentito…agli aspiranti che abbiano conseguito laurea/diploma + 24 CFU… i tempi necessariamente lunghi del giudizio ordinario determinerebbero il permanere di una situazione antigiuridica, fonte di un pregiudizio alla professionalità…
Non ultima per importanza, l’ulteriore decisione siciliana, resa dalla Dott.ssa Roberta Rando, laddove, nell’accogliere il ricorso, ricava la valenza abilitante della laurea (idonea all’insegnamento), con i 24 C.F.U, da un’interpretazione “costituzionalmente orientata”…
Per accedere al RICORSO I FASCIA G.P.S. GIUDICE DEL LAVORO – DOCENTI SECONDARIA CON 24 C.F.U./C.F.A. “SENZA 3 ANNI DI SERVIZIO”, si clicchi sotto:
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Si riporta, ancora, un video esplicativo per fugare ogni dubbio in merito alla possibilità di spendere il possesso dei 24 CFU “ai fini abilitativi”, con mirata iniziativa giudiziaria:
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Si ricorda, infine, che il numero fisso 081 19 18 99 44 dello studio legale Esposito Santonicola osserva le seguenti fasce orarie:
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