Quesito/Consulenza informativa.

Gentile Avvocato, mi sembra di aver compreso che il ministro Bianchi – nell’intento di riformare “per l’ennesima volta” le modalità d’accesso ai canali di reclutamento – stia valutando l’abolizione dei 24 CFU.

Si tende, con ogni probabilità, all’istituzione delle lauree abilitanti, in sostituzione del titolo con 24 CFU, ai fini della partecipazione concorsuale. Ebbene, mi domando: quali ripercussioni, tale scelta legislativa, potrà comportare in merito ai ricorsi per l’abilitazione fondata sul possesso di diploma o laurea + 24 CFU/CFA?

Studio Legale Esposito Santonicola

Gentile docente,

Qualora l’ipotesi delineata dovesse cristallizzarsi nell’effettiva abolizione di tali crediti – per ora il Ministro si è limitato ad affermare che “in generale per il reclutamento stiamo…puntando molto sulle competenze…quelle pedagogiche della professione insegnante… selezione basata non solo su competenze strettamente disciplinari, ma anche su competenze provenienti dal tirocinio…” – non vedrei comunque alcuna “concreta ripercussione”, di tale scelta legislativa, sull’andamento dei ricorsi per l’abilitazione derivante dal possesso di diploma o laurea +24 CFU/CFA.

Le spiego subito il perché. La logica del ricorso (piaccia o meno) è fondata sul seguente presupposto:

L’abilitazione all’insegnamento (possesso di TFA, PAS e SSIS) – alla pari del titolo accademico idoneo all’insegnamento, congiunto al possesso dei 24 CFU – rappresenta, tuttora, titolo di accesso ai concorsi. 

Tanto è statuito dal Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 59 di “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria”, laddove – nel prevedere l’indizione, su base regionale, del concorso nazionale per esami e titoli, per selezionare i candidati ai posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria – annovera, quale  titolo di accesso al concorso,  il possesso dell’abilitazione specifica sulla classe di insegnamento, oppure il possesso congiunto di laurea/diploma con 24 crediti formativi universitari o accademici (CFU/CFA).

Ergo, essendo i diplomati/laureati con 24 CFU/CFA equiparati, ai fini dell’accesso concorsuale, agli abilitati, si ritiene, secondo un’interpretazione “costituzionalmente orientata”, che il legislatore abbia reso “abilitante” il possesso congiunto di laurea/diploma+24 CFU/CFA.

Ora, poniamo il caso che dovessero abolire i 24 CFU/CFA, quale requisito di accesso concorsuale, in nome dell’istituzione dei percorsi di laurea abilitanti (stile scuola primaria).

Posto che tale scelta rappresenterebbe “il pieno avallo ministeriale delle nostre tesi interpretative”, considerato che da sempre sosteniamo come l’abilitazione sia insita nei titoli e nell’esperienza professionale, detta opzione non potrebbe che valere “per i futuri laureati e per i prossimi reclutamenti”.

Ancora una volta, i docenti della scuola secondaria con i 24 crediti acquisiti (o in fase di acquisizione), ben potrebbero rivendicare, nella sede giudiziaria, il riconoscimento dell’abilitazione concorsuale, anche spendibile per l’inserimento in prima fascia GPS.

In definitiva, poiché “la legge non dispone che per l’avvenire, non avendo effetto retroattivo” – come recita l’articolo 11 delle Disposizioni sulla Legge in generale (accluse al Codice Civile) – sarà compito del Legislatore Scolastico, anche al fine di evitare ulteriori contenziosi, nel passaggio dal vigente reclutamento a quello successivo, preservare la posizione dei docenti che, in termini d’idoneità concorsuale, continuano ad essere legittimati dal possesso dei citati crediti nei settori antropo-psico-pedagogici e in metodologie e tecnologie didattiche. 

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