III FASCIA A.T.A ED ATA 24 MESI. QUALIFICA PROFESSIONALE RILASCIATA DAL CENTRO STUDI SANNITICO DI DURAZZANO, NELL’A.S. 2012/2013. PROVE D’ESAME SOSTENUTE IN QUALITÀ DI CANDIDATO ESTERNO.

RESPINTO IL RECLAMO DEL MINISTERO DAL TRIBUNALE LIGURE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE

CONFERMATO IL DIRITTO AL REINSERIMENTO NELLE “GRADUATORIE DI ISTITUTO DI III FASCIA ATA” E NELLE “GRADUATORIE PROVINCIALI PERMANENTI ATA 24 MESI”, CON ATTRIBUZIONE DELL’INTEGRALE PUNTEGGIO DI SERVIZIO ORIGINARIO, OLTRE A QUELLO MATURATO IN VIRTU’ DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO “ILLEGITTIMAMENTE RISOLTO”.

COLLEGIO GIUDICANTE DELLA SPEZIA (LIGURIA), SEZIONE LAVORO – STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA

Il Tribunale della Spezia, in funzione di Giudice del lavoro, Dott. Marco Viani, con Ordinanza del 15/09/2021, ha già accertato, in via cautelare e urgente, che parte interessata – Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico con esami di qualifica presso il Centro Studi Sannitico (Diploma di Qualifica Professionale Triennale di “Operatore dei Servizi di Ristorazione Settore Sala-Bar”, conseguito nell’A.S. 2012/2013), Scuola Paritaria – dispone di un titolo di qualifica professionale idoneo per l’inserimento nella graduatoria permanente della provincia della Spezia (A.S. 2021/2022) e del titolo di qualifica professionale idoneo per l’inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia (A.S. 2021/24), in conformità alle sue domande e tenendo conto anche del servizio svolto presso le scuole statali negli AA.SS. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.

BREVE RIEPILOGO DELLA VICENDA

L’amministrativo, inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto III fascia ATA (triennio 2018/2021), era stato individuato quale destinatario di reiterati contratti di lavoro a tempo determinato, sul profilo di Collaboratore Scolastico, con copertura protratta fino al 31/08/2021.

L’Istituto Comprensivo presso il quale il dipendente aveva stipulato il primo contratto – eseguiti i controlli riguardanti il complesso delle situazioni dichiarate dall’aspirante supplente nel modello di domanda – considerata la validità dei titoli di ingresso, convalidava i punteggi attribuiti (relativamente alle graduatorie di circolo e di istituto di 3^ fascia del personale ATA, valide per il triennio 2018/21).

Concluso il triennio 2018/2021, il Sig…, ai sensi del DM 50/2021, nell’Aprile 2021, ha inoltrato la domanda telematica di aggiornamento delle graduatorie d’istituto di terza fascia del personale ATA (triennio 2021/24), per i profili di Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico, e inoltre – avendo raggiunto i 23 mesi e 16 giorni di servizio statale come Collaboratore Scolastico, nel corso del triennio 2018/21 – ha potuto altresì inviare all’USR Liguria (ATP della Spezia), nel Maggio 2021, la domanda telematica di inserzione nella graduatoria permanente “A.T.A. 24 MESI”, per l’anno scolastico 2021/22. 

Anche ai fini della collocazione nella “graduatoria provinciale permanente”, l’istante ha indicato, quale titolo di accesso, il possesso del Diploma di Qualifica Professionale Triennale di “Operatore dei Servizi di Ristorazione Settore Sala-Bar”, conseguito nell’A.S. 2012/2013, presso la Scuola Paritaria “Centro Studi Sannitico”. 

Sennonché  l’Istituto Comprensivo di riferimento…, solo in data 23.06.2021 – sul presupposto che il Centro Studi Sannitico, nell’anno scolastico 2012/2013, non fosse abilitato al rilascio dei titoli di studio – ha disposto l’esclusione dell’interessato dalle graduatorie di istituto III fascia personale ATA (profilo di Collaboratore Scolastico); il depennamento dalle graduatorie ha provocato la risoluzione del contratto a tempo determinato, la perdita dei punteggi nel frattempo maturati (nel senso che tutto il servizio svolto è stato considerato “valido di fatto e non di diritto”) e, cosa ancora più grave, l’esclusione dalla procedura di inserimento nelle graduatorie permanenti “A.T.A. 24 Mesi” – finalizzate all’immissione in ruolo – comminata dall’Ufficio Scolastico Regionale della Liguria.

Avverso l’esclusione dalla menzionata “graduatoria ATA 24 mesi”, il ricorrente, a mezzo dei legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola, ha innanzitutto presentato all’USR Liguria (ATP della Spezia) motivato reclamo, con istanza di accesso atti, cui ha fatto seguito il necessario ricorso “nelle forme urgenti ex art. 700 c.p.c.” al Magistrato del Lavoro, sulla base delle motivazioni succintamente riportate:

A) L’ISTITUTO “CENTRO STUDI SANNITICO” DI DURAZZANO (BN) È STATO RICONOSCIUTO COME PARITARIO DALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA CAMPANIA. LO STESSO AVEVA PRESENTATO, ALL’ U.S.R. PER LA CAMPANIA, ISTANZA FINALIZZATA AL RICONOSCIMENTO (PER L’A.S. 2012/13) DELLO STATUS DI SCUOLA PARITARIA, CON ESITO INIZIALMENTE NEGATIVO PER CARENZE DOCUMENTALI; TUTTAVIA, IL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO INSTAURATO AVVERSO IL DINIEGO SI ERA RISOLTO, INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO, FAVOREVOLMENTE ALL’ ENTE GESTORE, POSTO CHE LA SENTENZA N. 5211/2015 AVEVA RICONOSCIUTO RETROATTIVAMENTE LO STATUS GIURIDICO DELLA PARITÀ SCOLASTICA;

B) L’ISTITUTO IN PAROLA, CONTRARIAMENTE A QUANTO RIFERITO DA CONTROPARTE MINISTERIALE, ERA DUNQUE AUTORIZZATO A RILASCIARE I DIPLOMI DI QUALIFICA PROFESSIONALE, SIN DALL’ A.S. 2012/2013, AI CANDIDATI ESTERNI;

C) LA CERTIFICAZIONE PRODOTTA IN GIUDIZIO, A FIRMA DEL COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE DEL CENTRO STUDI SANNITICO, ATTESTA CHE IL RICORRENTE HA CONSEGUITO, NELL’A.S. 2012/13, IL “DIPLOMA DI QUALIFICA (TRIENNALE) DI OPERATORE DEI SERVIZI DELLA RISTORAZIONE SETTORE SALA-BAR”.

Investito della problematica, il Magistrato del lavoro della Spezia, Dott. Marco Viani, nel condividere le argomentazioni dello studio legale Esposito Santonicola, si è espresso nei seguenti termini (estratti dell’ordinanza, ritenuti essenziali):

“È pacifico in causa che l’iscrizione del ricorrente nelle graduatorie di III fascia è stata negata unicamente perché non è stato riconosciuto il titolo di studio che possiede (e, di converso, quella alla graduatoria permanente unicamente perché il servizio già svolto è stato considerato di fatto e non di diritto per assenza del titolo)… Ora, risulta dalla certificazione rilasciata dall’istituto Centro Studi Sannitico in data…che il ricorrente, nell’anno scolastico 2012/2013, ha conseguito il diploma di qualifica professionale di operatore dei servizi di ristorazione… È pacifico in causa che all’istituto Centro Studi Sannitico, inizialmente, non era stata riconosciuta la parità, ma che successivamente, dopo la pronuncia favorevole del giudice amministrativo (Cons. St., 5211/15), la parità era stata riconosciuta, con efficacia retroattiva, sin dall’anno scolastico 2012/2013… A questo punto, quindi, L’ISTITUTO CENTRO STUDI SANNITICO SI DEVE CONSIDERARE LEGITTIMATO, SIN DALL’ANNO SCOLASTICO 2012/2013, A RILASCIARE DIPLOMI PROFESSIONALI Nessuna delle argomentazioni del Ministero appare decisiva… IL RICORRENTE HA ALLEGATO DI AVER SOSTENUTO L’ESAME COME CANDIDATO ESTERNO e sul punto non vi è stata contestazione… Diversamente da quanto allegato dal Ministero, non si ravvisano elementi testuali o sistematici per negare che un candidato esterno possa sostenere l’esame anche presso un istituto paritario appena autorizzato, privo, quindi, di candidati interni… Sulla base di queste considerazioni, sussiste quindi il fumus boni iuris, perché appare verosimile che il ricorrente possieda il titolo che gli consente l’inserimento nelle graduatorie di III fascia e – dovendosi considerare di diritto e non di fatto il servizio già prestato – il presupposto di diritto per l’inserimento nelle graduatorie permanenti di I fascia”. Quanto alla sussistenza del periculum in mora (motivo d’urgenza del ricorso)…è sufficiente osservare che la mancata iscrizione nelle graduatorie preclude al ricorrente di svolgere attività lavorativa, e deve presumersi che il relativo reddito sarebbe utilizzato per sopperire alle sue esigenze vitali…

P.Q.M. accerta, in via cautelare e urgente, che….dispone di un titolo di qualifica professionale idoneo per l’inserimento nella graduatoria permanente della provincia della Spezia, A.S. 2021/2022, e del titolo di qualifica professionale idoneo per l’inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia A.S. 2021/24, in conformità alle sue domande e tenendo conto anche del servizio svolto presso le scuole statali negli A.S. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021”.

AVVERSO LA MENZIONATA PRONUNCIA GIUDIZIARIA, L’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA HA PRESENTATO RECLAMO – AL COLLEGIO DEL TRIBUNALE DELLA SPEZIA (SEZIONE LAVORO) –  NEL VANO TENTATIVO DI OTTENERE LA REVOCA DELLA DECISIONE DEL PRIMO MAGISTRATO.

Ebbene, gli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola – articolando le argomentazioni sopra riportate e confutando la linea difensiva ministeriale – hanno domandato il rigetto del reclamo ministeriale (con conseguente conferma della pronuncia del 15/09/2021, resa dal Tribunale della Spezia, in funzione di Giudice del lavoro, Dott. Marco Viani).

IL COLLEGIO GIUDICANTE LIGURE, composto dai Magistrati dott.ssa Diana Brusacà (presidente), dott.ssa Nella Mori e dott. Giampiero Panico (relatore) – sciogliendo la riserva assunta ai primi di Novembre 2021 – HA DICHIARATO IL RECLAMO IMPROCEDIBILE, conferendo, dunque, stabilità al precedente provvedimento giudiziario, emesso in favore dell’amministrativo (profili A.A./C.S.), CONDANNANDO, INFINE, IL MINISTERO AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE (LIQUIDATE IN EURO 1.822,50  per competenze legali, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge).

PER INFO/PREVENTIVI SUI “RICORSI ATA-RECUPERO PUNTEGGI A SEGUITO DI RETTIFICHE”, si suggerisce di procedere nella seguente modalità:

A) INVIARE EMAIL ALL’INDIRIZZO segreteriasantonicola@scuolalex.com, OGGETTO: “PROBLEMATICA PERSONALE ATA, NOME COGNOME”, SOTTOPONENDO AL LEGALE LA CASISTICA;

B) SEGNALARE L’AVVENUTO INOLTRO DELL’E-MAIL, CON MESSAGGIO WHATSAPP, AL 366 18 28 489 (NO TELEFONATE), SCRIVENDO “PROBLEMATICA PERSONALE ATA, NOME COGNOME ED INDIRIZZO E-MAIL DAL QUALE È PARTITO IL QUESITO”.

C) Si ricorda che il numero fisso 081 19 18 99 44 dello studio legale Esposito Santonicola osserva le seguenti fasce orarie:

  • Dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 19,30, ogni lunedì, mercoledì e venerdì;
  • Dalle 10,00 alle 12,30, ogni martedì e giovedì.