SANCITO IL DIRITTO DEI RICORRENTI (LAUREATI, ITP E AFAM) AD ESSERE INSERITI NELLE GRADUATORIE DEGLI ABILITATI, ANCORA VIGENTI E NELLE SUCCESSIVE, DA APPROVARSI A SEGUITO DEL PROSSIMO PROCEDIMENTO DI AGGIORNAMENTO.

RICHIAMATA ANCORA UNA VOLTA, IN MOTIVAZIONE, LA NORMATIVA EUROPEA

Il Giudice del Lavoro senese, dott. Cammarosano, condividendo la giurisprudenza ordinaria favorevole, proveniente dai Tribunali di Cassino, Roma, Messina, Termini Imerese, Monza, Parma, Busto Arsizio, Palermo, Salerno, Napoli Nord, Cosenza, La Spezia, ha nuovamente dichiarato che i docenti ricorrenti sono regolarmente abilitati all’insegnamento, per il possesso del titolo di studio, oltre ai 24 Crediti Formativi.

Parliamo di insegnanti precari, assistiti dai legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola, con i seguenti titoli:

  • Laurea in ingegneria civile; 
  • Diploma AFAM clarinetto; 
  • Laurea in Lettere e Filosofia; 
  • Diploma ITP tecnico abbigliamento e moda; 
  • Diploma ITP tecnico dei servizi della ristorazione.

Costoro, avendo acquisito i 24 crediti formativi – nei settori antropo psico pedagogici, metodologie e tecnologie didattiche – previsti quale titolo di ammissione ai concorsi, con ricorso al Giudice del lavoro, “nelle forme urgenti”, hanno convenuto in giudizio il Ministero dell’Istruzione, l’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana e l’Ambito Territoriale Provinciale di Siena, per il riconoscimento del valore abilitante di laurea/diploma, congiunto al possesso dei 24 Crediti Formativi, in vista dei prossimi aggiornamenti delle graduatorie.

L’Amministrazione scolastica, costituita in giudizio, ha insistito nel non riconoscere, ai citati titoli accademici, alcun valore abilitante.

A seguito della discussione orale, tenutasi all’udienza del 07/07/2020, il Giudicante, sciolta la riserva, ha così statuito (si riportano, per estratto, taluni passaggi dell’ordinanza, ritenuti illuminanti): 

Il docente è dunque in possesso dei 24 Crediti Universitari in settori formativi, psico-antropo-pedagogici e nelle metodologie didattiche prescritti, sostanzialmente collimanti – per natura almeno – con le acquisizioni già previste ai fini abilitanti…..”

E ancora: “Almeno dubbia, infine, la tenuta stessa del concetto di abilitazione alla luce delle fonti eurounitarie. La legge 9 luglio 2015, n. 114 delegava il Governo al recepimento delle direttive europee…… Al sistema sovranazionale appare essenzialmente estraneo il concetto di abilitazione professionale ulteriore rispetto al titolo idoneo all’esercizio della professione regolamentata, ovvero della qualifica professionale, e certamente il docente interessato è in possesso del titolo di studio, unitamente al percorso formativo universitario appositamente istituito, che lo rende idoneo per lo stesso ordinamento nazionale all’insegnamento, senza limitazioni…..”.

Si riporta, a questo punto, il link per il “RICORSO URGENTE LAUREA/DIPLOMA PIÙ 24 C.F.U./C.F.A. = ABILITAZIONE-INSERIMENTO IN I FASCIA GPS, SECONDA FASCIA G.I.”, rimodulato alla luce delle innovazioni introdotte dall’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 2020, che ha istituito le graduatorie provinciali delle supplenze (G.P.S.).

Si clicchi sotto: https://scuolalex.it/ricorso-santonicola-laurea-diploma24-c-f-u-abilitazione-allinsegnamento/

Per chiarimenti di ogni tipo, anche in merito all’attivazione di “ricorsi individuali”, è possibile inviare un messaggio WhatsApp scritto, o breve audio, al 3661828489 (numero non utilizzabile per le telefonate).