VALORE ABILITANTE DEI 24 CREDITI FORMATIVI- ACCOGLIMENTI GIUDIZIARI PROVENIENTI DAI TRIBUNALI DEL LAVORO DI BUSTO ARSIZIO (LOMBARDIA) E TERMINI IMERESE (SICILIA), A RIDOSSO DELLA SCADENZA DEL TERMINE D’AGGIORNAMENTO IN GRADUATORIA.

I Giudici del lavoro di Busto Arsizio, dott.ssa Francesca La Russa e il Magistrato di Termini Imerese, dott.ssa Teresa Ciccarello, con recenti ordinanze, rese note allo studio legale EspositoSantonicola, hanno riconosciuto, a beneficio di 3 docenti ricorrenti, l’abilitazione all’insegnamento in ragione del possesso del titolo di studio, oltre ai 24 Crediti Formativi (CFU/CFA).

Nello specifico, si richiamano gli estratti dei pronunciamenti ritenuti essenziali (resi a seguito di “ricorsi urgenti”, con “domanda cautelare anticipatoria del merito). 

Il Giudicante lombardo ha dichiarato: “Si concorda, inoltre, con quanto rilevato dal Tribunale di Cassino, in tema di normativa europea e nazionale, che ha così statuito: La rilevata illegittimità (del DM 374/2017) si coglie anche sotto il profilo del contrasto con la normativa eurounitaria, che non prevede nessun titolo abilitativo per l’insegnamento. Infatti, ai sensi delle Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.Lgs 206/2007 e con il D.Lgs. 15/2016 e dal D.M. 39/1998, l’accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa. Le procedure definite abilitanti dallo Stato italiano non rientrano invece nelle definizioni di qualifica professionale adottate dalla Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una ‘formazione regolamentata’ ma una mera procedura amministrativa appartenente all’ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano….Si impone pertanto una disapplicazione del D.M. 374/2017 sia alla luce della normativa primaria interpretata in senso conforme alla Costituzione (artt. 3 e 97) sia alla luce della normativa comunitaria, nella parte in cui detto decreto ministeriale, richiedendo una specifica abilitazione, esclude dal novero dei docenti abilitati i laureati in possesso dei 24 CFU…”.

Quanto al GDL siciliano, seguono le parole ritenute maggiormente significative: “deve, anzitutto, ricordarsi come, ai fini della concessione dei provvedimenti di urgenza più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito, sia necessario verificare la ricorrenza del fumus boni iuris, ossia della probabile esistenza del diritto fatto valere, e del periculum in mora, cioè della sussistenza di un danno imminente ed irreparabile, suscettibile di verificarsi nelle more del futuro (eventuale) giudizio di merito. Ebbene, nel caso di specie, sussistono entrambi i presupposti anzidetti…Orbene, dalla lettura coordinata delle anzidette disposizioni normative (art. 1 co. 110 della l. n. 107/15, art. 5 del d.lgs 59/2017, come modificato dalla l. 30 dicembre 2018, n. 145) si ricava che, al fine di accedere alle procedure concorsuali per l’insegnamento, sia necessario il possesso congiunto della laurea o di un diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello e dei 24 crediti e che il possesso congiunto di questi ultimi due titoli sia equiparato all’abilitazione…deve ritenersi sussistente il requisito del periculum in mora in quanto l’esclusione dagli elenchi…. delle graduatorie di seconda fascia priverebbe la ricorrente della possibilità di ottenere supplenze di durata annuale per l’a.s. 2020/2021…”. 

A tutela di coloro che rivendicano il riconoscimento del valore abilitante dei titoli posseduti, a prescindere dalla nomenclatura delle rinnovate graduatorie, spendibile in tutti gli “elenchi degli abilitati”, si rende noto il link per il rimodulato “RICORSO URGENTE LAUREA/DIPLOMA PIÙ 24 C.F.U./C.F.A. = ABILITAZIONE-INSERIMENTO IN I FASCIA GPS, SECONDA FASCIA G.I.”.

Si clicchi sotto: https://scuolalex.it/ricorso-santonicola-laurea-diploma24-c-f-u-abilitazione-allinsegnamento/

Per chiarimenti di ogni tipo, anche in merito all’attivazione di “ricorsi individuali”, è possibile inviare un messaggio WhatsApp scritto, o breve audio di 1 minuto, al 3661828489 (numero non utilizzabile per le telefonate).