STUDIO ESPOSITO/SANTONICOLA… VALORE ABILITANTE DEI 24 CREDITI FORMATIVI. 

TRIBUNALE DI SIENA, SEZIONE LAVORO: RECENTISSIMO ACCOGLIMENTO GIUDIZIARIO PER “LAUREATI E DIPLOMATI AFAM”, CON SPENDIBILITA’ DELLA PRONUNCIA NELLE PROSSIME GRADUATORIE DEGLI ABILITATI, IN FASE D’IMMINENTE RINNOVO. 

PER IL GIUDICANTE “DUBBIA È INFINE LA TENUTA STESSA DEL CONCETTO DI ABILITAZIONE ALLA LUCE DELLE FONTI EUROUNITARIE”.

Il Giudice del Lavoro di Siena, dott. Cammarosano, condividendo gli orientamenti favorevoli espressi da taluni Magistrati di Cassino, Roma, Messina, Termini Imerese, Monza, Parma, Busto Arsizio, Palermo e Salerno, pur citando alcune pronunce “di segno opposto”, ha ribadito il valore abilitante del titolo accademico, unito al possesso dei 24 Crediti Formativi, a beneficio di un sassofonista, di un clarinettista, di diplomato in pianoforte, di un laureato in filologia moderna, di un laureato in giurisprudenza, nonché di un laureato in Scienze delle Attività Motorie, Preventive ed Adattive.

Con il ricorso al Giudice del lavoro “nelle forme urgenti– ex art. 700 codice procedura civile” -depositato a Marzo 2020 e assegnato al Magistrato Delio Cammarosano (Siena, Toscana) – gli interessati, patrocinati dai legali EspositoSantonicola, hanno convenuto in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana e l’Ambito Territoriale Provinciale di Siena, per il riconoscimento del valore abilitante di laurea/diploma AFAM, congiunto al possesso dei 24 Crediti Formativi.

Si riportano, per estratto, le parole del Giudicante, ritenute maggiormente chiarificatrici: 

Il possesso congiunto di laurea + 24 CFU è titolo di accesso concorsuale alternativo, quindi non può che essere equipollente al possesso dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso. Ed essendo l’accesso concorsuale conseguente…….al possesso del relativo titolo di abilitazione all’insegnamento, è giocoforza ritenere che l’accesso, alternativo, ai diplomati/laureati in possesso dei 24 CFU, sia stato dal legislatore considerato abilitante o equiparato all’abilitazione. Il legislatore del 2017-2018, nel binario della delega, ha in sostanza ridisegnato normativamente il requisito della abilitazione, sulla base di un enunciato non espresso ma univocamente posto. Ben singolare, del resto, e di dubbia legittimità, un sistema che prevedesse l’accessibilità concorsuale a candidati per dir così di serie A e candidati di serie B, in luogo di garantire, in partenza, una tendenziale parità di competenze professionali e quindi di chances. Pertanto, l’abilitazione deve ritenersi razionalmente equivalente al possesso del diploma/laurea oltre i 24 CFU, per implicita ma univoca previsione legislativa. Secondo una interpretazione, anche costituzionalmente orientata, deve oggi convenirsi che il possesso congiunto dei 24 CFU consenta l’accesso anche alla II fascia, in tal modo riconducendo l’ordinamento a sistema logico, senza conflitto normativo e disarmonie e disuguaglianze irragionevoli”.

Quanto alla sopravvenuta normativa, c.d. D.L. 29/10/2019, n. 126, che, in sostanza, parla di terza fascia per i possessori dei 24 crediti formativi, secondo il Giudicante senese “si tratta, dunque, ad una prima lettura, di norma che, anzitutto, dispone per l’avvenire (cfr. art. 11 disp. prel. cod. civ.), di norma che viene poi a proporre una antinomia ordinamentale da risolvere, oltre ad una disparità di trattamento”.

Segue, a questo punto, un passaggio argomentativo significativo (adattabile alla condizione dei precari non abilitati, con titoli idonei o esperienza lavorativa), in sintonia con le rivendicazioni sollevate, dallo studio legale Esposito/Santonicola, nelle sedi giudiziarie, richiamanti la “superiore normativa europea”, pienamente recepite dal Magistrato del lavoro toscano.

Dubbia è infine la tenuta stessa del concetto di abilitazione alla luce delle fonti euro unitarie… Al sistema sovranazionale appare essenzialmente estraneo il concetto di abilitazione professionale, ulteriore rispetto al titolo idoneo all’esercizio della professione regolamentata, ovvero della qualifica professionale, e certamente il docente interessato è in possesso del titolo di studio, unitamente al percorso formativo universitario appositamente istituito, che lo rende idoneo per lo

stesso ordinamento nazionale all’insegnamento, senza limitazioni, sulla base dei più riferimenti normativi anche primari trascorsi sin qui in rassegna”.

Ecco le conclusioni: “P.Q.M. ACCERTA IL DIRITTO DEI DOCENTI RICORRENTI ELENCATI IN PREMESSA AD ESSERE INSERITI NELLA II FASCIA DELLE GRADUATORIE TRIENNALI DI ISTITUTO…… PER LE CLASSI CONCORSUALI DI RIFERIMENTO IN ATTI SPECIFICATE, NELLA QUALITÀ DI DOCENTI REGOLARMENTE ABILITATI ALL’INSEGNAMENTO IN VIRTÙ DEL POSSESSO DEL TITOLO DI STUDIO IN ATTI SPECIFICATO OLTRE A 24 CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI, NELLA POSIZIONE E SECONDO IL PUNTEGGIO SPETTANTE E MATURATO, COME PER LEGGE;

CONDANNA IL MINISTERO ALLA CONSEGUENTE ATTUAZIONE CONFORMATIVA,

DISPONENDO L’INSERIMENTO DELLA RICORRENTE NELLE SUDDETTE GRADUATORIE ATTUALMENTE VIGENTI, E NELLE SUCCESSIVE, DA APPROVARSI A SEGUITO DEL PROSSIMO PROCEDIMENTO DI AGGIORNAMENTO.

Di seguito il link per il “RICORSO URGENTE LAUREA/DIPLOMA PIÙ 24 C.F.U./C.F.A. = ABILITAZIONE-INSERIMENTO IN II FASCIA G.I.”: https://scuolalex.it/ricorso-santonicola-laurea-diploma24-c-f-u-abilitazione-allinsegnamento/

Per chiarimenti di ogni tipo, anche in merito all’attivazione di “ricorsi individuali”, è possibile inoltrare un messaggio WhatsApp scritto, o breve audio, al 3661828489 (numero non utilizzabile per le telefonate).