AL DI LÀ DELL’ACCOGLIMENTO GIUDIZIARIO, IL MAGISTRATO DEL LAVORO SENESE, DOTT. DELIO CAMMAROSANO, SI ESPRIME SIGNIFICATIVAMENTE SULLA COMPETENZA TERRITORIALE.

ALLORCHÉ IL RICORRENTE ABBIA INOLTRATO MESSA A DISPOSIZIONE (M.A.D.) PRESSO UNA SCUOLA SENESE, È CORRETTO PROCEDERE CON RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO DI SIENA.

Illustriamo, brevemente, la strategia processuale adottata da un docente, neo abilitato all’insegnamento, affidatosi al patrocinio degli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola.

La parte ricorrente, con raccomandata A.R., indirizzata al Dirigente di un Istituto d’Istruzione Superiore sito in Siena, offriva piena disponibilità all’insegnamento (c.d. messa a disposizione).

L’istante, con Laurea in Architettura e 24 C.F.U., manifestava la volontà d’aspirare ad assunzione presso l’istituzione scolastica senese, invocando la competenza per territorio del Tribunale toscano, nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale sarebbe potenzialmente addetta, in seguito all’accoglimento dell’azione giudiziaria.

Per il magistrato Delio Cammarosano, è effettivamente competente, ai fini del giudizio volto ad accertare la natura abilitante dei titoli accademici posseduti, il G.D.L. di Siena.

Si riportano, per estratto, le decisive argomentazioni sul punto:

Correttamente la ricorrente invoca l’applicazione del principio interpretativo posto, ad es., da Cass. S6L, ord. 2015/n. 10697: “per quanto riguarda la competenza per territorio, in relazione a domande dirette alla costituzione del rapporto, la giurisprudenza di questa Corte, sia pure con riguardo specificamente all’assunzione di lavoratori invalidi avviati obbligatoriamente, ha ritenuto che anche rispetto alla domanda, da essi proposta, diretta alla costituzione del rapporto di lavoro e al risarcimento danni per la mancata assunzione, operano, in modo alternativo e concorrente, tutti e tre i fori previsti dall’art. 413 cod. Proc. Civ., dovendosi stabilire un’equazione fra rapporto di lavoro già costituito e rapporto di lavoro virtuale, la cui costituzione rappresenti, tuttavia, l’oggetto del vincolo nascente a carico del datore di lavoro…”. Nella specie, secondo il giudicante, avuto riguardo alla pretesa azionata, diretta alla costituzione del rapporto di lavoro pubblico presso la struttura periferica, conseguente all’inserimento nella graduatoria redatta dalla scuola Senese, il criterio di collegamento territoriale deve ravvisarsi con la circoscrizione del Tribunale di tale sede”.

Quanto al merito della vicenda, dopo aver passato in rassegna le argomentazioni in fatto ed in diritto, il Tribunale toscano ha così concluso:

“P.Q.M. accerta il diritto di T.A. ad essere inserita nella II fascia delle graduatorie triennali di istituto, elenco aggiuntivo relativo alla rispettiva finestra di inserimento, per la provincia di Siena… classi di concorso A001, A016, A017, A054, A060, A037, quale docente regolarmente abilitata all’insegnamento, in virtù del possesso di Laurea e 24 CFU, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge; condanna il Ministero alla conseguente attuazione conformativa, disponendo l’inserimento della ricorrente nelle suddette graduatorie, attualmente vigenti… e nelle successive, da approvarsi a seguito del prossimo aggiornamento”.

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