Tutela del minore diversamente abile e prestazioni riabilitative che necessitano, in casi gravi, dell’inserimento temporaneo presso un centro di riabilitazione accreditato

Erogazione a beneficio del minore, affetto da disabilità fisica, psichica e sensoriale, delle prestazioni riabilitative “in un centro residenziale”, per la corretta gestione farmacologica, comportamentale e relazionale. 

CONDANNATA, DAL TRIBUNALE DEL LAVORO DI TORRE ANNUNZIATA, UNA STRUTTURA EXTRAOSPEDALIERA, CONVENZIONATA E SPECIALIZZATA NELLA RIABILITAZIONE, A PRENDERE IN CARICO IL BAMBINO DISABILE.

Un bambino diversamente abile, affetto da gravi disturbi mentali, necessitava, secondo documentazione medica, del trattamento riabilitativo in regime residenziale, per giorni 180 e con frequenza settimanale 7/7.

Il Comune di Santa Maria La Carità (NA), Area Amministrativa – Servizi Socio Assistenziali, mediante nota indirizzata all’ASL NAPOLI 3 SUD, “segnalava con forza ed urgenza la necessità di provvedere all’inserimento del minore in una struttura residenziale, come già evidenziato e concordato, secondo il progetto individualizzato, con particolare regime di rapporto 1 a 1, per una corretta gestione farmacologica, comportamentale e relazionale della problematica psico-fisica grave dalla quale è affetto il minore”.

Ebbene, i genitori prontamente individuavano la struttura accreditata per il programma riabilitativo richiesto, a beneficio del proprio figliolo; quest’ultima, per “prendere in carico il paziente”, condizionava l’inserimento del bambino alla possibilità di adibire un tutor h 24, con rapporto uno a uno e costi a carico dell’ASL.

Non avendo, l’Azienda Sanitaria Locale, accettato tale condizione, il minore, con diagnosi di ritardo mentale e tratti psicotici, vedeva negarsi l’affidamento dalla struttura, inquadrata quale idonea al percorso riabilitativo. 

A questo punto, i genitori, patrocinati dagli Avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola, esperti nella tutela dei diversamente abili, hanno domandato alla competente Magistratura civile, con ricorso urgente, che fosse condannata l’individuata struttura residenziale, accreditata per la riabilitazione, alla presa in carico del paziente, anche senza tutor h 24.

Per il Giudicante, dott.ssa Francesca Tritto, Sez. Lavoro di Torre Annunziata, “va rilevato come alcuna limitazione emerge, nella convenzione d’accreditamento, che consenta alla struttura di rifiutare l’inserimento del paziente in questione; pertanto, non si giustifica l’apposizione di una condizione che comporti maggiori oneri di spesa a carico dell’Asl, ma è onere della struttura organizzare il proprio personale al fine di predisporre adeguata assistenza al paziente che presenta particolari esigenze. P.Q.M. il giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c., accertato il diritto del minore…di essere inserito nella struttura accreditata per la terapia riabilitativa, ordina alla…. S.r.l. l’accettazione immediata del predetto paziente, predisponendo ogni misura idonea che renda l’assistenza adeguata al caso”.Per info sul “RICORSO AVVERSO IL DINIEGO ALL’INSERIMENTO TEMPORANEO DEL DISABILE PRESSO UN CENTRO SPECIALIZZATO, LADDOVE NECESSITI DI TERAPIE MIRATE”, si inoltri WhatsApp scritto al 3661828489