SIGNIFICATIVO ACCOGLIMENTO GIUDIZIARIO, GIUDICE DEL LAVORO DI NOCERA INFERIORE.

Consistenti emolumenti in busta paga: riconosciuta l’anzianità professione maturata durante i periodi di lavoro a tempo determinato, sin dal primo contratto del 06.10.2004.

Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Lavoro, giudice dott. Angelo De Angelis, ha dichiarato il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuta, a fini giuridici ed economici, tutta l’anzianità maturata in corrispondenza dei servizi non di ruolo, prestati dal 2004 ad oggi, con la medesima progressione professionale attribuita, dal CCNL Comparto Scuola, al personale docente assunto a tempo indeterminato, di pari qualifica, condannando il MIUR alla corresponsione delle differenze retributive, spettanti in virtù del riconoscimento della maggiore anzianità di servizio.

Parliamo di un ricorso, depositato il 02.01.2019, con il quale l’insegnante a tempo indeterminato, assistita dagli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, adiva il Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di Giudice del Lavoro, per rivendicare un livello stipendiale corrispondente alla professionalità maturata, posto che dal 06.10.2004, e prima dell’inserimento nel ruolo, aveva lavorato con plurimi e continuativi contratti annuali, non riconosciuti (in busta paga) quale avanzamento di carriera. 

La ricorrente rimarcava che, in spregio al principio di non discriminazione, l’Amministrazione scolastica le aveva applicato il trattamento economico iniziale, previsto per il personale di ruolo, senza il pieno riconoscimento della pregressa anzianità lavorativa.

A seguito dell’udienza di discussione, il magistrato ha così statuito (si riportano gli estratti della pronuncia ritenuti essenziali):

  1. “La Corte di Cassazione ha affermato che, nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla Direttiva n. 1999/70/CE di diretta applicazione, impone di riconoscere l’anzianità di servizio maturata, al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell’attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai ccnl succedutisi nel tempo…”;
  2. “Non è legittimo affermare che la minor valorizzazione del servizio pre-ruolo risiederebbe nella non assoluta sovrapponibilità del rapporto di lavoro dei docenti a tempo determinato con quello dei docenti a tempo indeterminato, in relazione alla quantità dell’attività lavorativa prestata”…la parte ricorrente ha richiesto il riconoscimento del periodo al netto del lavoro effettivo prestato a termine…avendo  svolto il servizio pre-ruolo con i medesimi requisiti soggettivi, funzioni e responsabilità del personale di ruolo. Invero, in questa sede, il Ministero convenuto… non ha dimostrato l’esistenza di condizioni oggettive idonee a giustificare la diversità di trattamento”. 

Le conclusioni cui è addivenuto il Giudicante, in perfetta sintonia con l’orientamento espresso sulla questione dalla Corte di Giustizia CE – sezione II in fattispecie analoghe (sentenza del 13.09.2007 nel procedimento C-307/2005 – sentenza del 22.12.2010 nei procedimenti riuniti C-444/09 e C- 456/09), laddove è stata sancita l’illegittimità del mancato riconoscimento degli scatti di anzianità e della progressione di carriera, ai dipendenti assunti a termine, per il solo fatto della durata temporanea dell’impiego, pur in presenza di disposizioni interne di segno contrario, si sono tradotte nel seguente dispositivo:

P.Q.M.

“Il Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di Giudice del lavoro:

accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata durante i periodi di lavoro a tempo determinato, sin dal primo rapporto occorso in data 06.10.2004 e condanna la parte resistente alla corresponsione delle relative differenze retributive, spettanti in virtù del riconoscimento della maggiore anzianità di servizio; il tutto oltre accessori come in parte motiva”.

Per avviare i “RICORSI SUL RICONOSCIMENTO DEGLI SCATTI STIPENDIALI/SULLA RETTIFICA DELLA RICOSTRUZIONE CARRIERA-DOCENTI ED A.T.A., PRECARI E DI RUOLO” E PER ACQUISIRE INFO IN MERITO AD OGNI FORMA DI TUTELA GIUDIZIARIA, APPRESTATA DAGLI AVVOCATI ALDO ESPOSITO E CIRO SANTONICOLA, RIFERITA A COLORO CHE VANTINO UN SERVIZIO PRECARIO STATALE REITERATO NEL TEMPO, si inoltri WhatsApp scritto al numero 3661828489 (non utilizzabile per le telefonate). Risponderà direttamente il legale, con un vocale, in media entro sette giorni dall’invio.