LA STRATEGIA PER STABILIZZARE I PRECARI DI TERZA FASCIA, GRADUATORIE DI ISTITUTO, CON REITERATO SERVIZIO STATALE ALLE SPALLE….IN VISTA DELL’APPROVAZIONE DEL NUOVO RECLUTAMENTO (FINANZIARIA 2019, ART. 58).

I POSTI CI SONO! PROCEDEREMO INNANZI ALLE MAGISTRATURE DEL LAVORO!

COMINCIAMO AD ILLUSTRARE, NELLA RUBRICA INFORMATIVA, IL CASO DEGLI INSEGNANTI PRECARI DI III FASCIA CON REITERATI CONTRATTI STATALI AL 30 GIUGNO.

Gentili lettori
Come noto è in fase di approvazione il processo di revisione del sistema reclutamento  docenti, secondo quanto contenuto nella bozza del DEF. (Documento di economia e finanza). Per quanto concerne la scuola secondaria di primo e di secondo
grado
– con riferimento a coloro che abbiano sottoscritto reiterati contratti al 30 giugno (presso scuole statali) – la rinnovata fase transitoria, all’esame del Parlamento, funzionale alle prossime immissioni in ruolo, prevede un “concorso selettivo” che destina, quale quota di riserva, il solo 10% sui posti  messi a bando. Nessun accesso riservato al pubblico impiego, nemmeno la valorizzazione dell`esperienza didattica maturata sul campo, in termini di stabilizzazione lavorativa, è stata prevista per i precari storici di terza fascia G.I.!
Eppure parliamo di docenti che hanno ricoperto incarichi di supplenza “su posti vacanti”, sottoscrivendo contratti immotivatamente stipulati fino al 30 giugno, anziché fino al 31 agosto.
Tali insegnanti di terza fascia G.I., “abilitati sul campo” in virtù della sottoscrizione dei ripetuti contratti a termine (stipulati per la copertura di cattedre vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre), lo ribadiamo, non hanno potuto nemmeno fruire della misura di stabilizzazione, prevista nella  L. n. 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti dell’organico di diritto.
Nemmeno risulta corretto affermare che il continuo rinnovo dei rapporti di lavoro, a tempo determinato, abbia mirato a soddisfare le esigenze temporanee dell’Amministrazione Scolastica; com’è stato possibile reiterare incarichi annuali, per fronteggiare esigenze provvisorie, sui posti vacanti e disponibili che andavano destinati alle immissioni in ruolo?
ANTEPRIMA DELLA NUOVA TUTELA IN SEDE GIUDIZIARIA.
CI ATTIVEREMO, INNANZITUTTO, AL FINE DI DOCUMENTARE “LA NATURA VACANTE DEI POSTI RICOPERTI”!
Non ritenendo necessario né rilevante differenziare i contratti tra quelli conferiti in organico di fatto e quelli assegnati in organico di diritto, lamenteremo il danno da precariato, al cospetto delle singole magistrature del lavoro e richiederemo la conversione del rapporto di lavoro a termine in contratto a tempo indeterminato, con ricorsi mirati, il cui deposito dipenderà dalle tempistiche e modalità di approvazione del “nuovo reclutamento”….tutto questo avvalendoci delle istanze di accesso atti per domandare attestazione, a cura delle singole scuole, in merito alla natura del posto, “vacante e non”, ricoperto dal precario, per tutti gli anni scolastici in cui si è prestato servizio, su spezzoni superiori alle 6 ore, con scadenza al 30 giugno.
Ebbene, in presenza dei ripetuti contratti a termine, di qualunque tipo e durata, sui posti “senza titolare”, in assenza del piano straordinario per stabilizzare la terza fascia G.I. che, rispetto al precariato G.A.E., non ha potuto nemmeno fruire delle recenti immissioni in ruolo (gestite, legittimamente o meno, dall’algoritmo ministeriale), allegando la prova di aver ricoperto posti vacanti, sarà possibile invocare la conversione del contratto, senza la necessaria sottoposizione ad una selezione concorsuale che collocherebbe, sullo stesso piano, i docenti con servizio ed i neolaureati.
PER SCARICARE LA DOMANDA DI ACCESSO ATTI  AL FINE DI ACCERTARE LA NATURA DEL POSTO DI DOCENZA RICOPERTO (VACANTE E NON) SI CLICCHI SOTTO:

DOMANDA DI ACCESSO ATTI

SEGUE UN AUDIO ESPLICATIVO DEL LEGALE:

 

Per ricevere qualunque info e specifico chiarimento, si inoltri WhatsApp scritto al numero 3661828489, risponderanno direttamente gli avvocati.