OBIETTIVO: EMOLUMENTI ECONOMICI. DIRITTO ALL’ANZIANITÀ MATURATA PRESSO L’ENTE LOCALE DI PROVENIENZA (SCATTI, AUMENTI STIPENDIALI ED ARRETRATI).

Con la sentenza 28033/2018 della Cassazione è stato ribadito come il personale A.t.a. che, trasferito dagli enti locali alla scuola, abbia subito un peggioramento economico (ossia la diminuzione della retribuzione sostanziale e complessiva) in ragione della citata migrazione, potrà domandare il recupero dell’anzianità relativa agli anni di servizio svolti presso l’ente locale.

Parliamo, nello specifico, di dipendenti che, mutato il datore di lavoro (da Ente Locale a M.I.U.R.), pur continuando a svolgere le stesse funzioni di origine, hanno tuttavia subito un trattamento giuridico ed economico deteriore: in particolare il reinquadramento stipendiale e la ricostruzione di carriera, operata dal Ministero dell’istruzione, non risultano parametrati alla precedente attività lavorativa (minore numero di anni valorizzati nella ricostruzione,  riconoscimento solo di una “quota minima” del servizio prestato negli enti locali e sostanziale peggioramento del trattamento economico posteriore).

Potranno presentare ricorso, al competente giudice del lavoro, quanti si siano imbattuti in criteri arbitrari di ricalcolo degli anni di servizio, domandando la rideterminazione del trattamento individuale, ai fini stipendiali e di carriera.

Laddove il rapporto lavorativo fosse cessato prima del ricorso, per avvenuto pensionamento, il ricalcolo dovrà estendersi anche al Trattamento di Fine Rapporto, il quale, come noto, concorre alla definizione della paga ordinaria del lavoratore.

OBIETTIVO FINALE:

ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO ALL’INTERA ANZIANITÀ DI SERVIZIO MATURATA NELL’ENTE LOCALE DI PROVENIENZA, con conseguente corresponsione delle differenze stipendiali fra il trattamento praticato dopo il reinquadramento ex art. 8 L. n. 124 del 1999 e quello commisurato alla categoria ed anzianità effettivamente dovute.

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I legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola