DOCENTE COLLOCATO IN SECONDA FASCIA DELLE GRADUATORIE D’ISTITUTO (2017/20) – A SEGUITO DI PRONUNCIA GIUDIZIARIA “TUTTORA VALIDA” – SUCCESSIVAMENTE INSERITO IN I FASCIA G.P.S (BIENNIO 2020/22).
QUALE TUTELA GIUDIZIARIA AVVERSO IL DEPENNAMENTO/LICENZIAMENTO – MOTIVATO DALLA CIRCOSTANZA CHE IL PROVVEDIMENTO GIUDIZIARIO SI CONSIDERA RIFERITO A “GRADUATORIE SCADUTE” – IN ATTESA DELLA “REGRESSIONE” NELLA II FASCIA DELLE NUOVE G.P.S.?
QUESITO/CONSULENZA INFORMATIVA
Gentile Avvocato,
Sono un docente tecnico pratico (I.T.P.), in possesso di un provvedimento giudiziario – tuttora valido – che mi ha già consentito, nel triennio 2017/20, di inserirmi nella II fascia delle graduatorie d’istituto “riservate agli abilitati”.
Con l’avvento delle G.P.S (biennio 2020/22), mi sono inserito nella nuova I fascia di tali graduatorie, sempre riservate agli abilitati, allegando la favorevole decisione nominativa della Magistratura e confidando in quanto descritto nella circolare ministeriale n. 26841 del Settembre 2020, che riporto “attraverso copia e incolla”, citando la parte rilevante: “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENZIOSO. “Permangono tuttora, in forza di provvedimenti cautelari emessi dalla magistratura amministrativa, soggetti che, privi di abilitazione, sono inseriti nella I fascia delle GPS e, conseguentemente, nella II fascia delle graduatorie di istituto…L’efficacia dell’inserimento con riserva a suo tempo conseguito dovrà essere preservata, ai fini dell’inserimento nella I Fascia delle GPS o nelle GI di II fascia secondo quanto previsto dall’O.M. n. 60/2020…In ogni caso, il contratto di lavoro a tempo determinato, cui l’aspirante sia chiamato in
dipendenza dell’inserimento con riserva nella relativa graduatoria provinciale o d’istituto, dovrà contemplare apposita clausola risolutiva espressa, condizionata alla definizione del giudizio in termini favorevoli all’Amministrazione”.
Da quanto letto, ho dedotto che, per la mia condizione, dovrei lavorare, seppure con riserva, dalla prima fascia G.P.S.
Nonostante ciò, mi hanno preavvisato che sarò prima depennato, dalla I fascia G.P.S. e, successivamente, licenziato, avendo addotto, i preposti, come il mio provvedimento giudiziario risulterebbe “scaduto” – poiché riferito al pregresso aggiornamento 2017/20 – contraddicendosi quanto affermato in Circolare ministeriale.
Le chiedo se, rivolgendomi al suo studio legale, possa subito impugnare il depennamento/licenziamento, temendo, tra l’altro, di finire in una sorta di limbo, a seguito del quale, per un certo lasso di tempo, potrei ritrovarmi fuori da ogni G.P.S./G.I., perdendo, intanto, le possibili convocazioni dalle graduatorie inferiori, come accaduto ad alcuni colleghi.
Studio Legale Esposito Santonicola
Gentile docente,
Sarà possibile valutare, a sua tutela, un mirato ricorso, innanzi al competente Giudicante, rivendicando la spendibilità del pronunciamento favorevole, cautelare e/o di merito, non decaduto e richiamando la citata Circolare Ministeriale n. 26841/2020 – relativa all’efficacia dell’inserimento “con riserva” in I fascia G.P.S. – per il mantenimento del contratto di lavoro a tempo determinato, seppur munito di clausola risolutiva espressa.
Ad ogni modo, per verificare se è possibile procedere giudizialmente, sarà necessario visionare il dispositivo e la motivazione del provvedimento giudiziario – tuttora valido – che le ha prima consentito di inserirsi in II fascia delle graduatorie d’istituto, per poi approdare nella I Fascia G.P.S.
Per ogni dettaglio in merito alle “TUTELE LEGALI AVVERSO I DEPENNAMENTI DALLA I FASCIA G.P.S.”, s’inoltri unico WhatsApp scritto (no messaggi spezzettati in più momenti, altrimenti il sistema vi colloca in coda), o vocale di 1 minuto, al numero 366 18 28 489 (no telefonate).
Per ulteriori chiarimenti, su di una casistica specifica correlata al presente quesito, si rimanda al sottostante link:
https://scuolalex.it/nuove-graduatorie-provincializzate-e-rinnovate-graduatorie-distituto/