“NUOVE GRADUATORIE PROVINCIALIZZATE E RINNOVATE GRADUATORIE D’ISTITUTO – PER I DOCENTI IN POSSESSO DI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI CHE, DICHIARATO IL VALORE ABILITANTE DEI TITOLI POSSEDUTI, HANNO ORDINATO L’INSERIMENTO NELLA SECONDA FASCIA DELLE GRADUATORIE D’ISTITUTO”.
I FRUITORI DELLE CITATE PRONUNCE NOMINATIVE, AVENDO LE STESSE APPURATO IL VALORE ABILITANTE DEI TITOLI ACCADEMICI, SECONDO L’IMPOSTAZIONE LOGICO GIURIDICA DELLO STUDIO LEGALE, POSSONO AVANZARE LA PRETESA ALL’INSERIMENTO, POICHÉ ABILITATI, NELLA SECONDA FASCIA GRADUATORIE D’ISTITUTO E NELLA PRIMA FASCIA G.P.S.
Quesito/Consulenza informativa.
Gentile Avvocato,
Con una sentenza del Tribunale del lavoro di Napoli il mio diploma AFAM (vecchio ordinamento) è stato riconosciuto abilitante, consentendomi, quale conseguenza, il passaggio dalla terza alla seconda fascia delle graduatorie d’istituto.
Ora, in virtù di questa sentenza, che ha riconosciuto l’abilitazione al mio diploma AFAM, potrò rivendicare il diritto all’inserimento nella prima fascia G.P.S.?
Gentile assistito,
La risposta al suo quesito è affermativa.
Si ritiene doveroso che tutte le pronunce giudiziarie favorevoli, cautelari e di merito, con dichiarazione del valore abilitante dei titoli accademici, si traducano nell’inserimento in tutte le “graduatorie degli abilitati”, a prescindere dalla loro nomenclatura.Ogni comportamento eventualmente ostile, da parte dell’Amministrazione, teso a negare l’accesso alle “graduatorie degli abilitati”, per coloro che, presentando la domanda d’inserimento/aggiornamento, accluderanno la pronuncia giudiziaria nominativa favorevole, secondo la nostra impostazione, sarebbe illegittimo – e dunque passibile di successivo ricorso – poiché contrastante con la statuizione resa da un Giudice della Repubblica Italiana.