TFA SOSTEGNO V CICLO: Accedono direttamente alla prova scritta gli aspiranti che, nei dieci anni scolastici precedenti, hanno svolto almeno tre annualità di servizio sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura..

Tali docenti possono domandare, nella sede giudiziaria, “l’ammissione in soprannumero al corso specializzante”, senza la necessità di svolgere le prove di accesso, previa equiparazione alla condizione soggettiva dei candidati risultati idonei nei cicli precedenti.

Quesito/Consulenza informativa.

Gentile Avvocato, 

Ho lavorato per almeno tre anni sul sostegno (scuola secondaria di II Grado), negli ultimi 10 anni, attraverso le “graduatorie incrociate”.

Per accedere al prossimo TFA Sostegno V Ciclo (Secondaria II Grado) Anno Accademico 2020/21, pur in presenza di un’esperienza didattica maturata sul campo, dovrei sostenere una prova scritta e orale,  conseguire, per ciascuna prova, una valutazione non inferiore a 21/30, rientrare, all’esito della valutazione dei titoli, nei posti disponibili.

Ritengo ben magra consolazione la circostanza di non dover sostenere la prova preselettiva.. sarebbe stata, dal mio punto di vista, inutile, visto che non produce punteggio ai fini della graduatoria degli ammessi al corso.

È possibile domandare, alla competente Magistratura, che l’esperienza didattica del sostegno, maturata attraverso reiterati incarichi annuali, possa equivalere ad idoneità, spendibile ai fini dell’accesso, in sovrannumero, al percorso formativo specializzante?

In altre parole desidero formalizzare una specializzazione, sostanzialmente acquisita sul campo, valorizzata dalla stipula dei contratti, “senza sostenere alcuna selezione“.

Gentile assistito,

Possiamo intraprendere mirato ricorso, innanzi al competente Giudice del lavoro, provando a ragionare sulla seguente comparazione legislativa:

A) Il titolo di accesso “in sovrannumero” al TFA sostegno, senza sostenere alcuna selezione, è rappresentato da una precedente idoneità;

B) Si ritiene che detta idoneità possa essere ridefinita quale condizione di chi sia stato “reiteratamente utilizzato come docente di sostegno”, sottoscrivendo contratti del tutto identici a quelli stipulati dai colleghi specializzati;

C) Ebbene, il ricorrente, reiteratamente riconosciuto dalle istituzioni scolastiche statali come idoneo all’insegnamento sul sostegno, ripone un “legittimo affidamento” a che il Ministero attribuisca l’equipollenza, delle reiterate docenze sul sostegno, all’idoneità piena a tale insegnamento, spendibile, quanto meno, nei termini della partecipazione diretta al corso specializzante.

In ultimo, non sarà omesso il riferimento alla sentenza n. 4167, emessa dal Consiglio di Stato, Sez. VI, datata 30.06.2020, laddove afferma che “l’avere svolto attività didattica presso le scuole statali per oltre tre anni, è considerato titolo equiparabile alla abilitazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 26 novembre 2014, nelle cause riunite C‑22/13, da C‑61/13 a C‑63/13 e C‑418/13 (cd. Sentenza Mascolo)”. Argomentazione considerata valida, anche al fine di sostenere  “il valore specializzante del reiterato servizio statale”, svolto sul sostegno nella scuola secondaria.

Per visionare le istruzioni operative del Ricorso Urgente Gdl “180×3 sostegno” – per accesso diretto al T.F.A. “senza selezione”, si clicchi sotto:

Per altri chiarimenti, s’inoltri unico WhatsApp scritto– dal 25 agosto 2020 (no messaggi spezzettati in più momenti, altrimenti il sistema vi colloca in coda), o vocale di 1 minuto, al numero 366 18 28 489 (no telefonate).