IL SIGNIFICATO DELLE “DIFFIDE”, PREDISPOSTE DALLO STUDIO LEGALE, DA ALLEGARE ALLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA.

Quesito/Consulenza informativa.

Gentile Avvocato, 

Sono un ricorrente non abilitato, in possesso del reiterato servizio statale nella scuola secondaria. Ho aderito al ricorso, da lei patrocinato, per domandare l’abilitazione all’insegnamento.

Mi sono iscritto nella seconda fascia delle nuove GPS e ho inoltrato a mezzo PEC, come da istruzioni operative, diffida all’Ambito Territoriale Provinciale, per domandare l’inserimento in tutte le graduatorie “riservate agli abilitati”.

Dal momento che l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 2020 (quella che istituisce le graduatorie provinciali per le supplenze) prevede, come modalità d’inserimento in GPS, la domanda telematica, quale utilità ravvisa nella presentazione di una diffida, sicuramente rigettata?

Gentile assistito,

Siamo certi che l’istanza/diffida, appositamente predisposta, da inoltrare, prima dell’avvio del contenzioso, all’Ambito territoriale provinciale e ad almeno una delle 20 scuole della stessa provincia, prescelte ai fini dell’inserimento nelle graduatorie di istituto, non sarà presa in considerazione dagli organi ministeriali. 

Tuttavia, non è questo lo scopo della domanda, trattandosi, diversamente, di “strategia processuale”.

Nello specifico, quando si rivendica un diritto, ai fini dell’avanzamento di carriera, è necessario provare in giudizio “l’interesse ad agire o a impugnare”. L’articolo 100 codice di procedura civile, nel recitare che “per proporre una domanda è necessario avere interesse”, rende tale interesse, concreto e attuale, condizione dell’azione giudiziaria.

In tale prospettiva, per come sono stati concepiti e modulati i nuovi ricorsi, che domandano l’inserimento nelle superiori e rinnovate graduatorie delle supplenze, si ritiene utile rappresentare al giudicante di aver previamente diffidato le amministrazioni scolastiche, lamentando la ritenuta violazione del diritto soggettivo all’inserimento negli elenchi degli abilitati. 

La citata diffida è da intendersi, in definitiva, quale manifestazione dell’interesse, attuale e concreto, ad ottenere il riconoscimento dell’abilitazione. 

Per accedere alle istruzioni operative del “RICORSO LAUREA/DIPLOMA+24 CREDITI X ABILITAZIONE- INSERIMENTO I FASCIA GPS E II FASCIA G.I. (Giudice del lavoro)”, si clicchi sotto:

https://scuolalex.it/ricorso-santonicola-laurea-diploma24-c-f-u-abilitazione-allinsegnamento/

Segue link per avviare il “RICORSO COLLETTIVO ABILITAZIONE 180X3 (SECONDARIA), ALLA LUCE DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO (SEDE GIUDIZIARIA AMMINISTRATIVA)”:

https://scuolalex.it/nuovo-ricorso-amministrativo-abilitazione-180×3-alla-luce-della-sentenza-del-consiglio-di-stato/

Per i docenti “con reiterato servizio statale nella scuola secondaria”, che volessero agire individualmente, al fine di domandare il riconoscimento dell’abilitazione, si propone il sottostante ricorso (Giudice del lavoro):

https://scuolalex.it/nuovo-ricorso-individuale-abilitazione-180×3-giudice-del-lavoro-alla-luce-della-sentenza-del-consiglio-di-stato/

Per altri chiarimenti, s’inoltri unico WhatsApp scritto (no messaggi spezzettati in più momenti, altrimenti il sistema vi colloca in coda), o vocale di 1 minuto, al numero 366 18 28 489 (no telefonate).