TERZA FASCIA ATA E RICONOSCIMENTO DELL’INTERO PUNTEGGIO SPETTANTE PER IL SERVIZIO MILITARE “NON SVOLTO IN COSTANZA DI NOMINA” … 

ACCOGLIMENTI GIUDIZIARI PROVENIENTI DAI TRIBUNALI DEL LAVORO DI TORINO, MESSINA, BERGAMO E, DA ULTIMO, DI FROSINONE, SULLA SCIA DELLA STORICA SENTENZA EMESSA DAL CONSIGLIO DI STATO ….  

STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA 

A seguito della rilevantissima sentenza emessa dal Consiglio di Stato, Roma (Sezione Settima) n. 01720/2022, pubblicata in data 10/03/2022, che ha sancito come il servizio militare (e/o servizio sostitutivo assimilato per legge) del personale A.T.A., non prestato in costanza di nomina, debba valutarsi per intero (punti 6), nuovi esiti giudiziari, d’identico tenore, sono stati trasmessi dai Tribunali del Lavoro di Torino, Bergamo e, da ultimo, di Frosinone.

Parliamo di giudizi finalizzati ad ottenere la condanna delle Amministrazioni scolastiche all’attribuzione, in favore degli amministrativi, dell’integrale punteggio di n. 6,00 punti nelle graduatorie di Istituto del personale ATA, ove risultano inseriti in virtù del servizio militare obbligatorio prestato dopo il conseguimento del titolo di studio, valido per l’accesso ai profili professionali.

Nello specifico, i ricorrenti hanno richiamato a sostegno delle proprie tesi, per il tramite dei legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola, l’art. 485 comma 7 del D. Lgs. 297/1994 (Testo Unico Scolastico) secondo cui “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”, a prescindere dalla costanza di nomina, nonché l’art. 52 della Costituzione, rappresentando che l’adempimento del servizio militare di leva non poteva pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino “con specifico riferimento all’avanzamento professionale”. 

Ebbene, dagli orientamenti delle indicate Magistrature del Lavoro, emerge che la disciplina posta dal D.M. n. 50/2021 (aggiornamento delle graduatorie di terza fascia ATA per il triennio scolastico 2021/24 e correlate tabelle di valutazione) va disapplicata, in quanto in contrasto con la normativa primaria posta dal Testo Unico Scolastico e dal Codice dell’Ordinamento Militare.

È dunque possibile invocare l’autorevolezza della sentenza emessa dal Consiglio di Stato, Roma (Sezione Settima n. 01720/2022, pubblicata in data 10/03/2022), da cui si ricava cheil servizio di leva deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le citate graduatorie…con lettura costituzionalmente orientata dell’art. 485 comma 7 del d.lgs. 297 del 1994 (Testo Unico Scolastico)”. 

Alla luce dei plurimi accoglimenti giudiziari (Consiglio di Stato e da ultimo Tribunali del lavoro di Torino, Bergamo, Frosinone), È SEMPRE POSSIBILE RICORRERE AL GIUDICE DEL LAVORO NEI SEGUENTI TERMINI:

“RICONOSCIMENTO PER INTERO DEL SERVIZIO MILITARE, NELL’INTERESSE DI QUANTI ASPIRINO A CONSEGUIRE UN MIGLIOR POSIZIONAMENTO IN GRADUATORIA (TERZA FASCIA ATA) PER LA STIPULA DEI CONTRATTI. 

In tale ottica sono attive, sul sito scuolalex.it, le istruzioni operative per accedere al “RICORSO TERZA FASCIA ATA PUNTI 6 – ANNO SERVIZIO MILITARE DI LEVA (O SERVIZIO ASSIMILATO) NON PRESTATO IN COSTANZA DI NOMINA – AL GIUDICE DEL LAVORO”.  Si clicchi di seguito:

https://scuolalex.it/terza-fascia-ata-ricorso-punti-6-servizio-militare-di-leva-non-in-costanza-di-nomina-giudice-del-lavoro/

PER CHIARIMENTI, AL FINE DI RICEVERE RISPOSTA VOCALE PERSONALIZZATA DAI LEGALI ESPOSITO SANTONICOLA, SI INOLTRI WHATSAPP SCRITTO O AUDIO AL CELL. 366 18 28 489 (NUMERO NON ATTIVO PER LE TELEFONATE).

Si ricorda, infine, che il numero fisso 081 19 18 99 44 dello studio legale Esposito Santonicola è attivo nelle seguenti fasce orarie: Dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 19,30, ogni lunedì, mercoledì e venerdì; Dalle 10,00 alle 12,30, ogni martedì e giovedì.